L'esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto.
A tal fine, salvo contraria volontà del testatore, egli deve amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso (1) dei beni che ne fanno parte [707].
Il possesso non può durare più di un anno dalla dichiarazione di accettazione, salvo che l'autorità giudiziaria, per motivi di evidente necessità, sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che non potrà mai superare un altro anno [709].
L'esecutore deve amministrare come un buon padre di famiglia (2) e può compiere tutti gli atti di gestione occorrenti. Quando è necessario alienare beni dell'eredità, ne chiede l'autorizzazione all'autorità giudiziaria, la quale provvede sentiti gli eredi (3).
Qualsiasi atto dell'esecutore testamentario non pregiudica il diritto del chiamato a rinunziare all'eredità o ad accettarla col beneficio d'inventario.
(1) Si ritiene che il termine possesso, usato in questa norma dal legislatore, sia improprio. La situazione dovrebbe, infatti, qualificarsi tecnicamente come detenzione [v. 1140] in quanto nell'esecutore testamentario, dato che l'amministrazione dei beni è strumentale allo svolgimento del suo compito, manca l'elemento psicologico del possesso [v. 1140], ossia l'intenzione di fare propri i beni stessi.
(2) Si tratta del livello di diligenza media richiesto ad ogni debitore per l'adempimento delle obbligazioni [v. 1176].
(3) È necessaria l'autorizzazione del giudice per gli atti di alienazione necessari allo svolgimento dei compiti dell'esecutore; sono invece a quest'ultimo preclusi tutti gli atti che risultino solamente utili o che, in qualche modo, siano incompatibili con il carattere temporaneo della gestione.
La norma in esame riconosce che la funzione dell'esecutore testamentario è quella di dare esecuzione, o curare che dall'erede sia data esecuzione, alle disposizioni del testatore.
Tale funzione è il punto di riferimento per delimitare i poteri dell'esecutore. Così ad esempio egli potrà amministrare i beni solo se ciò sia necessario ai fini dell'espletamento del suo ufficio, e dovrà restituire all'erede i beni non necessari [v. 707].
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
335Sulla disciplina dell'istituto dell'esecutore testamentario, che, com'è stato riconosciuto, dopo le modificazioni apportate col progetto definitivo, è stata resa più organica, compiuta ed efficace, sono state fatte poche osservazioni, delle quali alcune di mero carattere formale. Tralasciando di accennare a queste ultime, quasi integralmente accolte, mi fermerò sui rilievi sostanziali. Il primo di essi riflette la dispo-sizione che fissa in un anno, salva eventuale proroga, la durata del possesso dei beni ereditari da parte dell'esecutore (art. 703 del c.c.). E' stato proposto di portare a diciotto mesi il termine massimo di tale durata, salva sempre la possibilità della proroga; ma ho ritenuto di dover conservare immutata la norma, perché il periodo di gestione dell'esecutore testamentario deve essere contenuto in limiti di tempo per quanto possibile ristretti.