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Articolo 21 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie

Dispositivo dell'art. 21 Codice di procedura civile

Per le cause relative a diritti reali su beni immobili, per le cause in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende, nonché per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, è competente il giudice del luogo dove è posto l'immobile o l'azienda (1) (2). Qualora l'immobile sia compreso in più circoscrizioni giudiziarie, è competente il giudice della circoscrizione nella quale è compresa la parte soggetta a maggior tributo verso lo Stato; quando non è sottoposto a tributo, è competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell'immobile (3).

Per le azioni possessorie e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto è competente il giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato (4).

Note

(1) Tale norma è stata così sostituita dall'art. 52, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999.
La nuova formulazione indica che per ciò che concerne le controversie aventi ad oggetto diritti reali su beni immobili, la norma in esame individua come competente il foro in cui è ubicato l'immobile (forum rei sitae). Si tratta di una competenza territoriale esclusiva e derogabile dalle parti.
Inoltre, la modifica legislativa interviene ad escludere qualsiasi incertezza, indicando in maniera chiara ed univoca che la competenza per territorio relativa alle controversie in materia di confini ed apposizioni di termini va individuata con riferimento al luogo ove è posto l'immobile.
Infine, l'art. 21 nel riferirsi alle controversie in materia di affitto o locazione ribadisce che la competenza è del giudice ove è sito il bene di cui si disputa, completando il disposto anche con riferimento all'azienda.
(2) La norma si riferisce esclusivamente alle azioni reali immobiliari, comprese quelle di mero accertamento. Restano quindi escluse le azioni personali immobiliari (es.: domanda di restituzione di un immobile in seguito alla risoluzione di un contratto) per le quali opera il criterio di collegamento di cui all'art. 18; e anche le controversie riguardanti la rivendica di beni mobili.
Le cause relative a rapporti di locazione e comodato di immobili urbani e di affitto d'azienda, nonostante siano relative ad azioni personali immobiliari, seguono, inderogabilmente, ai sensi del secondo comma dell'art. 447bis, il criterio di collegamento stabilito dall'articolo in commento, ovvero quello del luogo in cui il bene oggetto di disputa è collocato.
(3) Grazie alla riforma tributaria (d.P.R. 29-9-1973, n. 597) il riferimento al "tributo dello Stato" si deve ritenere soppresso. Pertanto, solamente la seconda parte della norma può considerarsi applicabile, individuando tanti fori concorrenti quante sono le circoscrizioni nelle quali l'immobile è compreso.
(4) Ai fini dell'individuazione del foro competente per le cause possessorie e le azioni di nunciazione, qualora l'azione lesiva del possesso o del diritto produca i suoi effetti in un vasto territorio, occorre aver riguardo al luogo in cui l'azione è stata compiuta e non già a quello in cui si sono verificati gli effetti.
Tale competenza è inderogabile, eccetto le ipotesi in cui non sia già pendente il giudizio petitorio (per le azioni possessorie) o di merito (per le azioni di nunciazione). Infatti, se sono già pendenti il giudizio petitorio o di merito, la domanda di tutela possessoria o cautelare si propone al giudice dinnanzi al quale tali giudizi sono già stati instaurati.

Ratio Legis

La norma in esame indica una duplice disciplina, una relativa al foro territoriale delle controversie dei diritti reali su beni immobili e l'altra relativa al foro delle azioni possessorie e delle azioni di nunciazione. Lo scopo della predetta norma consiste nel collegare il foro territorialmente competente con l'oggetto del processo ai fini di un suo più armonioso svolgimento.

Brocardi

Forum rei sitae

Spiegazione dell'art. 21 Codice di procedura civile

Il criterio che il primo comma di questa norma introduce è quello del c.d. forum rei sitae, individuando quale giudice territorialmente competente quello del luogo in cui si trova l’immobile o l’azienda; trattasi di foro con carattere esclusivo, il quale prevale sui fori generali di cui all'art. 18 del c.p.c. e all'art. 19 del c.p.c..
Tuttavia, malgrado abbia carattere esclusivo, si tratta di un foro derogabile, con la conseguenza che l’incompetenza non può essere rilevata d’ufficio dal giudice e che, se il convenuto intende farla valere, ha l’onere di sollevare tempestivamente la relativa eccezione nella comparsa di risposta (ex art. 38 del c.p.c.).

La prima tipologia di cause a cui la norma si riferisce è quella relativa a diritti reali su beni immobili.
Come si evince dallo stesso dato letterale, affinchè per tale tipologia di cause possa trovare applicazione la speciale competenza territoriale non è sufficiente che la domanda dell’attore abbia una relazione giuridica con un immobile, ma è indispensabile che sia relativa a diritti reali su beni immobili.
Ciò comporta che non possono farsi rientrare nella previsione di cui all’art. 21 c.p.c. le azioni relative a rapporti contrattuali che hanno per oggetto beni immobili; si tratta, infatti, di azioni di natura personale, fondate su un rapporto giuridico obbligatorio e che, come tali, rientrano nella disciplina di cui agli artt. 18 – 20 c.p.c. (si possono citare, a titolo esemplificativo, le azioni di adempimento, annullamento, risoluzione, anche se con esse si mira ad ottenere la restituzione di un bene immobile).

Secondo la giurisprudenza, invece, va riconosciuta natura reale alla domanda con la quale si chiede la condanna del convenuto al rilascio di un immobile previo accertamento dell’invalidità del titolo giustificativo del suo possesso; tale tesi trova la propria motivazione nel rilievo che in questo caso la finalità pratica dell’azione è quella di conseguire il bene immobile, mentre la domanda di accertamento della invalidità del contratto è solo strumentale rispetto alla rivendica.
Tra le cause relative a diritti reali su beni immobili vanno ricomprese anche le azioni di divisione ordinaria di beni immobili, con esclusione di quelle di divisione ereditaria, le quali rientrano nella espressa previsione dell’art. 22 del c.p.c..

Altra tipologia di cause per le quali va applicato il criterio del forum rei sitae è quella attinente a controversie in materia di locazione, comodato di beni immobili e affitto di aziende.
Secondo la giurisprudenza nella categoria delle controversie relative ad un rapporto di locazione debbono fari rientrare anche tutte quelle che originano dal pagamento di somme dovute in dipendenza di tale rapporto.
Ne restano fuori, invece, le controversie che sono devolute alla competenza delle Sezioni specializzate agrarie.

Sempre secondo il criterio del forum rei sitae deve essere individuato il giudice territorialmente competente per tutte le cause relative all’apposizione di termini e all'osservanza delle distanze legali nelle piantagioni di alberi e siepi.
Trattasi di controversie devolute in ragione di materia alla competenza del giudice di Pace ex art. 7 del c.p.c. comma 2 n. 1.
Competente territorialmente, invece, è il giudice del luogo in cui sono posti i fondi a confine ovvero il giudice del luogo in cui è posto l’immobile nelle ipotesi in cui si controverta sull’osservanza delle distanze nel piantamento di alberi e siepi.

L’ultima parte del primo comma della norma si preoccupa di stabilire quale debba essere il giudice territorialmente competente nel caso di immobile compreso in più circoscrizioni giudiziarie.
Al riguardo deve osservarsi che, risultando ormai abolito il tributo diretto verso lo Stato a seguito della riforma tributaria attuata con il D.P.R. 29.9.1973, n. 597, potrà trovare applicazione solo la seconda parte di tale previsione, e pertanto si potrà considerare competente ogni giudice nella cui circoscrizione sia compresa una parte di immobile (tale criterio viene anche adottato nelle procedure esecutive immobiliari, le quali hanno ad oggetto immobili ubicati in diverse circoscrizioni giudiziarie).
In relazione a questa parte della norma la giurisprudenza ha voluto precisare che essa non può estendersi al caso di più beni immobili non collegati tra loro e che si trovino in circoscrizioni diverse, ma che può valere solo per il caso di immobile composto da più parti, situate in luoghi ricadenti in circoscrizioni giudiziarie diverse (così Tribunale di Monza 24.7.2012).

Il secondo ed ultimo comma della norma si occupa delle azioni possessorie, denuncia di nuova opera e di danno temuto, della cui trattazione deve essere investito il giudice del luogo in cui è avvenuto il fatto.
In questo caso, a differenza di quanto detto per le cause relative a diritti reali su beni immobili, la competenza si estende anche alle azioni che abbiano per oggetto beni mobili e si tratta di competenza esclusiva e inderogabile.
Tale ultimo carattere si fa discendere dal disposto del successivo art. 28 del c.p.c., con l’unica eccezione del caso in cui risulti già pendente il giudizio petitorio (per le azioni possessorie) o quello di merito (per le azioni nunciatorie), nel qual caso la competenza spetta al giudice investito del merito della causa.

Casi particolari che potrebbero verificarsi in caso di tutela possessoria sono i seguenti:
  1. l’azione viene posta in essere in un determinato luogo, mentre i suoi effetti si sviluppano in un territorio più vasto: in questo caso, al fine di individuare il giudice territorialmente competente, occorre fare riferimento al luogo in cui è stata posta in essere la condotta umana che ha determinato gli effetti dannosi che vengono denunciati.
  2. il fatto di spoglio denunciato è unico, ma ha per oggetto un bene immobile compreso in più circoscrizioni giudiziarie: in tale ipotesi il fatto denunciato si può considerare avvenuto nella circoscrizione di ciascun giudice e, pertanto, l'adizione di ciascuno rispetterebbe il criterio di collegamento dettato dalla norma.

Massime relative all'art. 21 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 40327/2021

L'azione proposta dal venditore di un immobile e volta ad ottenere il saldo del prezzo pattuito ha natura personale, concernendo il pagamento di un'obbligazione e non l'accertamento, positivo o negativo, di un diritto reale sul bene o dei modi di costituzione di tale diritto ovvero, ancora, delle posizioni soggettive, attive o passive, che direttamente ne derivano, con conseguente sua estraneità alla speciale competenza territoriale del "forum rei sitae" stabilita dall'art. 21 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva individuato la competenza nel "forum destinatae solutionis", ex artt. 20 c.p.c. e 1498, comma 3, c.c.) (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/09/2016).

Cass. civ. n. 12371/2016

Tra le controversie attribuite dagli artt. 21 e 447 bis c.p.c. alla competenza territoriale inderogabile del giudice in cui si trova l'immobile sono comprese le controversie in materia di affitto di azienda, dovendo il giudice competente individuarsi con riferimento al luogo in cui è posta l'azienda del cui affitto si discute. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto competente il giudice del luogo in cui si trovavano i beni strumentali all'esercizio dell'azienda, a nulla rilevando la sede legale della società conduttrice). (Regola competenza d'ufficio).

Cass. civ. n. 17477/2015

La competenza territoriale delle sezioni specializzate agrarie a conoscere delle controversie a loro funzionalmente devolute è inderogabile in ragione delle particolari situazioni dei luoghi, che mutano da una zona all'altra per la diversità della natura e delle fertilità dei terreni, delle pratiche colturali e delle consuetudini, sicché tali controversie non possono essere esaminate da una sezione specializzata diversa da quella nella cui circoscrizione si trova il fondo oggetto del rapporto.

Cass. civ. n. 21908/2014

In tema di locazioni, la competenza territoriale del giudice del "locus rei sitae", come si ricava dagli artt. 21 e 447 bis cod. proc. civ., ha natura inderogabile, con la conseguente invalidità di una eventuale clausola difforme, rilevabile "ex officio" anche in sede di regolamento di competenza.

Cass. civ. n. 15693/2012

L'azione vertente sull'esercizio del diritto di prelazione agraria da parte dell'affittuario, in ordine ad un contratto preliminare di compravendita del fondo dal medesimo condotto, ha natura personale, attesa la sua riconduzione a fattispecie tipica di natura contrattuale, onde ad essa trovano applicazione gli artt. 18 e 20 c.p.c.

Cass. civ. n. 4213/2007

La competenza territoriale relativa alle procedure espropriative immobiliari aventi ad oggetto diversi beni immobili, ubicati in più circoscrizioni giudiziarie, si determina, sulla base dell'art. 21 c.p.c. e tenuto conto del venir meno del criterio principale fissato ai fini di individuare un unico giudice come territorialmente competente (criterio dell'immobile soggetto al maggior tributo verso lo Stato), alla stregua del residuo criterio per cui la competenza territoriale è attribuita ad ogni giudice nella cui circoscrizione si trovi una parte degli immobili.

Cass. civ. n. 13353/2006

Per aversi causa relativa a diritti reali su beni immobili — nei cui confronti l'art. 21 c.p.c. prevede la competenza del giudice del luogo ove si trova il bene (forum rei sitae) — è necessario che la controversia abbia ad oggetto l'accertamento, positivo o negativo, di un diritto reale su un bene immobile, dei modi di costituzione dello stesso ovvero delle posizioni soggettive, attive o passive, che direttamente ne derivano; pertanto, rimangono estranee alla speciale competenza territoriale stabilita dalla norma citata, le azioni — aventi natura personale e non reale — volte ad ottenere il pagamento di somme di denaro dovute dal comproprietario per il godimento esclusivo del bene ovvero per oneri condominiali.

Cass. civ. n. 465/1991

Ai fini della competenza territoriale in ordine alla domanda di riscatto di un fondo agrario ex art. 8 della L. n. 590 del 1965, trattandosi non di un'azione reale ma di un'azione personale ad rem, non può trovare applicazione l'art. 21 c.p.c., ma sono applicabili gli artt. 18 e 20, con la conseguenza che, sussistendo più fori competenti ai sensi dei citati articoli (rispettivamente Foro Generale, Foro del Contratto e Forum executionis), il convenuto è tenuto a contestare nella prima risposta, a norma dell'art. 38 c.p.c., la non ricorrenza di tutti gli anzidetti criteri, onde evitare che la competenza per territorio resti radicata presso il giudice adito sotto il profilo non contestato.

Cass. civ. n. 3672/1989

A seguito della riforma tributaria, che ha abolito le imposte sul reddito dominicale dei terreni e dei fabbricati, l'ultima parte del primo comma dell'art. 21 c.p.c. va letto nel senso che «qualora l'immobile sia compreso in più circoscrizioni giudiziarie, è competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell'immobile» dovendosi ritenere abrogato il riferimento alla competenza del giudice nella cui circoscrizione è compresa la parte di immobile soggetta a maggiore tributo verso lo Stato.

Cass. civ. n. 2315/1985

Ai fini della determinazione della competenza territoriale in ordine alle azioni possessorie ai sensi dell'art. 21 c.p.c., occorre tenere conto del luogo in cui si è verificata l'azione, cioè l'attività idonea a produrre gli effetti dannosi e non il luogo dell'evento. Ne consegue che, in ipotesi di azione possessoria esperita da impresa commerciale per la diffusione di programmi televisivi, per le interferenze causate dalle emissioni dell'impianto trasmittente di impresa similare, devesi avere riguardo, ai suddetti fini, al luogo di ubicazione di tale impianto e non a quello in cui trovasi l'impianto che emette le trasmissioni televisive disturbate, né a quello in cui siano situati eventuali impianti ripetitori del segnale interferente. Soltanto nel caso in cui non sia possibile individuare il luogo nel quale è posto l'impianto trasmittente e sia stata denunziata l'interferenza prodotta dal ripetitore, può soccorrere, per la determinazione della competenza territoriale, il criterio del collegamento costituito dal luogo in cui trovasi il ripetitore stesso.

Cass. civ. n. 4627/1984

In tema di tutela possessoria, allorché si è in presenza di un'azione posta in essere in un dato luogo ma sviluppante i suoi effetti in un vasto territorio, l'unico criterio idoneo ad individuare il luogo dove è avvenuto il fatto denunciato, ai fini della determinazione della competenza per territorio, non è quello o quelli nei quali si sono propagati gli effetti dannosi, ma esclusivamente quello nel quale è stata posta in essere la condotta umana che ha determinato gli effetti dannosi denunciati, e pertanto, se lo spoglio o la turbativa sono realizzati mediante emissione di onde che vanno a sovrapporsi o ad interferire nel canale di irradiazione di onde elettromagnetiche da altri posseduto, il fatto lesivo del possesso altrui, cioè l'azione umana contro cui reagisce il soggetto che assume la lesione del suo possesso, si localizza nel luogo dove è sito l'impianto che emette le onde disturbatrici o spogliatrici, rimanendo irrilevanti, agli effetti della competenza, gli altri luoghi nei quali tale onde, dopo la loro emissione, si propagano.

Cass. civ. n. 1143/1978

L'azione di mero accertamento della concreta porzione di un immobile gravata dall'usufrutto uxorio, prescindendo dallo scioglimento della comunione ereditaria, non può essere considerata, ai fini dell'individuazione del giudice competente, come causa ereditaria ai sensi dell'art. 22 c.p.c., in quanto, pur traendo spunto dalla situazione successoria, la controversia non vi trova il suo fondamento, non avendo riguardo all'eredità come universum ius. Conseguentemente, il giudice competente deve essere individuato alla stregua dei criteri dettati dall'art. 21 c.p.c. per le cause relative a diritti reali

Cass. civ. n. 3601/1977

L'azione diretta ad ottenere la cancellazione dell'ipoteca nel presupposto dell'estinzione dell'obbligazione, a garanzia della quale l'ipoteca stessa è stata iscritta ha natura reale; la relativa competenza per territorio spetta, pertanto, al giudice nella cui circoscrizione si trova l'immobile gravato dall'ipoteca predetta.

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