Testi per approfondire questo articolo

Istituzioni di diritto processuale civile
Il processo ordinario

Editore: Cacucci
Pagine: 516
Data di pubblicazione: maggio 2012
Prezzo: 40 -10%40 €
Il tecnico forense. Compiti del c.t.u., c.t.p., perito e arbitro

Editore: Giuffrè
Collana: Fatto & diritto
Data di pubblicazione: gennaio 2012
Prezzo: 25 -10%25 €

Sempre più spesso il tecnico viene coinvolto quale operatore nel sistema giustizia vedendo così ampliati i suoi compiti. Per svolgerli al meglio, il consulente tecnico deve possedere una conoscenza approfondita dell'intero quadro normativo e giurisprudenziale. Il volume, aggiornato alle più recenti novità legislative in materia (tra cui: semplificazione dei riti civili d.lgs. n.150/2011; c.d. manovra bis - l. n.148/2011; mediazione - d.m. n. 145/2011; legge di... (continua)

Il giudizio civile di Cassazione

Editore: Giuffrè
Collana: Pratica giuridica. II serie
Data di pubblicazione: marzo 2012
Prezzo: 95 -10%95 €
Categorie: Cassazione
Le impugnazioni. Dottrina e giurisprudenza

Editore: Ipsoa
Collana: Manuali professionali
Pagine: 1376
Data di pubblicazione: marzo 2012
Prezzo: 95 -10%95 €

Dopo il grande successo di "Le Notificazioni" Ipsoa presenta il volume "Le impugnazioni" che ne ripropone la medesima impostazione, a cura della medesima autrice.

Il volume fornisce un quadro completo ed aggiornato dell'istituto delle impugnazioni, con uno sguardo costante alla dottrina e alla giurisprudenza in materia.

In particolare, vengono approfonditi gli aspetti delle impugnazioni nel:

- codice di procedura civile (impugnazioni in generale; appello; ricorso per... (continua)


← Art. precedente Art. successivo →

Dispositivo dell'art. 279 Codice di Procedura Civile

Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa.
Il collegio pronuncia sentenza:
1) quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdizione;
2) quando definisce il giudizio, decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito (2);
3) quando definisce il giudizio, decidendo totalmente il merito;
4) quando, decidendo alcune delle questioni di cui ai numeri 1, 2 e 3, non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa [disp. att. 125bis, 129, 129bis, 133bis] (3) (4);
5) quando, valendosi della facoltà di cui agli articoli 103, secondo comma, e 104, secondo comma (5), decide (6) solo alcune delle cause fino a quel momento riunite, e con distinti provvedimenti dispone la separazione (7) delle altre cause e l'ulteriore istruzione riguardo alle medesime, ovvero la rimessione al giudice inferiore delle cause di sua competenza.
I provvedimenti per l'ulteriore istruzione, previsti dai numeri 4 e 5, sono dati con separata ordinanza.
I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza, comunque motivati, non possono mai pregiudicare la decisione della causa; salvo che la legge disponga altrimenti, essi sono modificabili e revocabili dallo stesso collegio (8), e non sono soggetti ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze (9). Le ordinanze del collegio sono sempre immediatamente esecutive. Tuttavia, quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma, il giudice istruttore, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti dell'ordinanza collegiale siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruttoria sia sospesa, sino alla definizione del giudizio di appello [disp. att. 125bis, 126].
L'ordinanza è depositata in cancelleria insieme con la sentenza.

Note

(2) Affinché la sentenza possa definire (cioè concludere) il giudizio è necessario che le questioni di cui ai nn. 1 e 2 siano decise in senso ostativo all'esame del merito e cioè che il giudice accerti e dichiari il proprio difetto di giurisdizione o di competenza, o, ad esempio, la carenza di una delle condizioni dell'azione (es.: la legittimazione ad agire). Tali pronunce sono soggette agli ordinari rimedi impugnatori, ferma restando, per le decisioni sulla giurisdizione e sulla competenza, la proponibilità rispettivamente del regolamento di giurisdizione [v. 41] e del regolamento necessario di competenza [v. 42]. Esse non acquistano autorità di cosa giudicata sulle questioni di merito, in quanto non le investono se non limitatamente ad un esame superficiale (ai soli fini della determinazione della competenza), per cui non precludono la riproposizione della domanda al giudice competente o investito di giurisdizione.

(3) Si tratta di quella pronuncia con la quale l'organo giudicante, pur statuendo sulle questioni di cui ai nn. 1, 2 e 3 in senso non ostativo all'esame del merito, ritiene che la causa sia solo parzialmente matura per la decisione, per cui decide soltanto sulle domande in ordine alle quali siano stati acquisiti sufficienti elementi di giudizio, disponendo per le altre, con separata ordinanza, la prosecuzione dell'istruttoria.
Tale pronuncia non va contrapposta a quella di cui all'art. 277: si tratta, infatti, della medesima pronuncia, avendo l'articolo in commento unicamente la funzione di conferirle la forma della sentenza non definitiva.

(4) Le ipotesi nelle quali è consentito al giudice di frazionare la decisione della causa devono essere considerate tassative. Non potrebbe, infatti, l'organo giudicante, in difetto di espressa previsione legislativa, avvalersi di un siffatto meccanismo.

(5) Si tratta della facoltà di disporre la separazione delle cause che siano state precedentemente riunite per ragioni di connessione oggettiva (con conseguente cumulo soggettivo) ex art. 103, 2° comma, ovvero per ragioni di connessione soggettiva (con conseguente cumulo oggettivo) ex art. 104, 2° comma, quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo.

(6) Tale pronuncia assume, invece, la veste della sentenza definitiva, autonomamente impugnabile nei termini ordinari.

(7) Il provvedimento con il quale viene disposta la separazione ha natura ordinatoria e, in quanto tale, non è soggetto ai mezzi di impugnazione propri delle sentenze, neanche al ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.

(8) L'ordinanza collegiale, pur quando esamini questioni processuali e di merito, non può mai considerarsi come un'anticipazione della sentenza definitiva e può essere sempre revocata o modificata dal collegio che l'ha emanata, salvo i casi in cui la legge disponga altrimenti [v. 308]. Ove il suo contenuto sia contrastante con quello della sentenza pronunciata nel medesimo grado di giudizio non si determina contraddittorietà della motivazione, dovendosi ritenere l'ordinanza, implicitamente, modificata o revocata dalla sentenza.

(9) Le eventuali imprecisioni contenute nell'ordinanza, pertanto, potranno essere fatte valere solo in sede di impugnazione della sentenza, a seconda dei casi, definitiva o non definitiva, qualora abbiano inciso sul contenuto di quest'ultima.


Ratio Legis

Quando nell'articolo si parla di collegio, questo deve intendersi come organo giudicante, comprendendovi, quindi, anche le decisioni prese dal giudice istruttore in funzione di giudice unico.

Brocardi collegati a questo articolo

Quesiti degli utenti

Attenzione: prenderemo in esame SOLO richieste scritte in italiano corretto, con adeguata punteggiatura, riferite a quesiti di interesse.



Altri libri correlati

La prova nel processo civile

Editore: Giuffrè
Collana: Trattato di diritto civile e commerciale
Data di pubblicazione: gennaio 2012
Prezzo: 120 -10%120 €
Categorie: Istruzione

Questo volume costituisce una sorta di ideale continuazione de "La prova dei fatti giuridici" pubblicato sempre nel Trattato nel 1992. In quel lavoro si discuteva una serie di problemi che si potrebbero definire di teoria generale della prova. Ora vengono invece affrontati in modo analitico i vari argomenti che riguardano la prova nel processo civile, dalla deduzione, ammissione e assunzione delle prove sino alla valutazione finale di esse, includendo uno studio esteso ed approfondito dei... (continua)

Spiegazioni di diritto processuale civile
Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze

Editore: Giappichelli
Data di pubblicazione: novembre 2011
Prezzo: 38 -10%38 €

A poco più di due anni dalla precedente (ma uno solo dall'uscita del III Tomo del 2009), esce questa nuova edizione delle Spiegazioni di diritto processuale civile, più compatta ma al tempo stesso ancora più completa. Il "Corso", cresciuto in 25 anni di insegnamento specie nelle Università di Trento, Milano (Cattolica ma anche Bocconi) e poi Padova, mantiene la sua formula "sintetico-pragmatica" e naturalmente dà ampio, integrato e critico conto delle... (continua)

Raccolta di consulenze tecniche in ambito civile e penale. Con CD-ROM

Editore: EPC libri
Collana: Edilizia
Pagine: 560
Data di pubblicazione: settembre 2011
Prezzo: 40 -10%40 €

Dai fallimenti alle divisioni ereditarie, dall'infortunistica stradale ai lavori edili, dai reati relativi alla pubblica amministrazione a quelli connessi agli abusi edilizi: ecco una raccolta di 136 consulenze tecniche in campo civile e penale, tutte contenute nel CD allegato, in formato modificabile. Il volume è la naturale prosecuzione del Vademecum del Consulente tecnico d'ufficio e di parte pubblicato dallo stesso editore. Distinte in due sezioni (Civile e Penale), le... (continua)

La «consumazione» del potere d'impugnazione

Collana: Biblioteca di diritto processuale
Pagine: 336
Data di pubblicazione: novembre 2011
Prezzo: 33 -10%33 €
Categorie: Appello, Cassazione

Il cd. principio di consumazione dell'impugnazione non ha mai costituito oggetto di un lavoro monografico, nonostante il suo notevole impatto pratico. Sul piano positivo, la consumazione consegue esclusivamente alla dichiarazione d'inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione. Nella dominante interpretazione, tuttavia, essa ha conosciuto una diffusione che va ben oltre la formulazione letterale delle norme che la prevedono, assurgendo, per l'appunto, a vero e proprio... (continua)

La Cassazione civile. Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana

Editore: Cacucci
Pagine: 392
Data di pubblicazione: ottobre 2011
Prezzo: 28 -10%28 €
Categorie: Cassazione

Nell'autunno del 2010 sono stati nominati quarantaquattro nuovi consiglieri di Cassazione. Ci si è posto il problema di organizzare una serie di incontri per aiutarli nell'assunzione dei nuovi compiti. I giudici, come gli avvocati che operano in Cassazione, sanno quanto sia difficile e complesso il passaggio dal giudizio di merito al giudizio di legittimità. Un magistrato arriva in Cassazione dopo decenni di attività nei Tribunali e nelle Corti d'appello,... (continua)

Manuale del perito e del consulente tecnico nel processo civile e penale. Con CD-ROM

Collana: Professionisti & Imprese
Pagine: 700
Data di pubblicazione: luglio 2011
Prezzo: 76 -10%76 €