Permanenza delle azioni ed eccezioni inerenti alle rimesse
La nuova norma codifica il principio dominante, per il quale l'iscrizione di un credito sul conto non esclude le azioni e le eccezioni relative alla validità delle operazioni che hanno dato luogo alle rimesse.
La disposizione, a differenza di quanto era detto nell'art. 359 del progetto di cod. di comm. del 1925, non dice niente sulla possibilità o meno di una diversa pattuizione tra le parti. Il silenzio della legge non può significare pere l'esclusione di una pattuizione del genere, per altro conforme al principio generale della irrinunciabilità delle azioni e delle eccezioni in ordine alle operazioni che danno origine alle rimesse. Rimane cosi pure certo che l'eventuale diversa pattuizione tra le parti non potrà estendersi a ricomprendervi anche la rinuncia a far valere le azioni di nullità in senso stretto, poiché, se il contratto e viziato per la mancanza di uno dei suo; requisiti essenziali, la parte potrà sempre pretendere l'eliminazione della rispettiva partita dal conto.
Data l'avvenuta eliminazione di ogni cenno alla novazione quale effetto delle rimesse nel conto ed in base alla definizione del contratto di conto corrente quale contratto normativo, ci pare the alla norma in questione, senza alcun pregiudizio particolare, si sarebbe anche potuto rinunciare, rimanendo logicamente ammessa nel contratto la possibilità, del permanere delle eccezioni e delle azioni di annullamento e di nullisti.
Evidentemente il legislatore ha voluto procedere alla precisazione in questione per dirimere preventivamente ogni possibilità di controversie ed ogni possibilità di diversità di opinioni. E noto, infatti, come una parte della dottrina, specialmente straniera, traeva dal permanere delle eccezioni e delle azioni di nullità la illazione che nel contratto di conto corrente dovesse negarsi effetto della novazione, mentre altri considerando l'effetto stesso come normale di fronte anche alla novazione, affermavano che al credito derivante da un dato contratto non veniva a sostituirsi un credito astratto oppure un credito avente come suo titolo il contratto di conto corrente, ma di esso doveva considerarsi permanente la fonte originaria. Secondo la nostra dottrina dominante, la trasformazione operata dal contratto in ordine al credito di rimessa non implicava, ne poteva implicare, la estinzione del credito originario. Da ciò discendeva immediata la permanenza delle eccezioni e delle azioni di annullamento.
Eliminazione dal conto delle partite nulle o annullabili
Il capoverso dell'articolo ribadisce quello the e l'effetto della inclusione del credito nel conto, espressamente sanzionando la eliminazione dal conto delle partite sulle quali si sono fatte valere le eccezioni o le cause di annullamento. La precisazione delle azioni che possono addurre l'eliminazione delle partite dal conto, dato il criterio assunto dal legislatore per la introduzione della norma in esame, non e superflua e serve ad escludere l'applicazione delle conclusioni affermate a questo riguardo dalla dottrina precedente in favore di una diversità di soluzioni.
Si riscontrava, infatti, decisa l'opinione che, ove il contratto fosse stato viziato per mancanza di uno dei requisiti essenziali, la sua nullità veniva considerata causa di eliminazione della partita del conto (sulla traccia della letteratura francese, si veda concorde la nostra dottrina).
Diversamente si diceva, invece, per il caso in cui ii contratto fosse stato semplicemente annullabile. In questo caso infatti, tenendosi ferma l'azione di lesione secondo gli art. 1308 e 1309 del cod. civ. 1865, si acconsentiva che l'inserzione della partita sul conto equivalesse ad una rinuncia al diritto d'invocare l'annullamento dell'obbligazione derivante da quel contratto, con evidente riferimento al profilo della condizione di validità della novazione.
Cosi pure si sosteneva che la inserzione nel conto di una obbligazione naturale o di una obbligazione prescritta dovesse considerarsi pienamente valida ed implicasse in entrambi i casi rinuncia a far valere le rispettive eccezioni , mentre, non erano ritenute pregiudicate dall'immissione nel conto actio redibitoria e actio quanti minoris e quella per evizione, e così pure l'azione revocatoria esercitata dai creditori per gli atti in frode ai loro diritti.
Ora, la nuova disposizione, in modo più conseguenziale alle premesse formative del contratto di conto corrente, pone sullo stesso piano tutte le diverse azioni ed eccezioni e le considera tutte immuni da ogni influenza del contratto di conto corrente, e tutte atte a produrre la conseguenza dell'eliminazione delle relative partite dal conto.