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Articolo 1827 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Effetti dell'inclusione nel conto

Dispositivo dell'art. 1827 Codice Civile

L'inclusione di un credito nel conto corrente non esclude l'esercizio delle azioni ed eccezioni relative all'atto da cui il credito deriva.

Se l'atto è dichiarato nullo, annullato, rescisso o risoluto, la relativa partita si elimina dal conto.

Ratio Legis

La spiegazione della norma si rinviene nel fatto che le singole rimesse in conto si fondano, comunque, su atti giuridici che devono presentare i relativi requisiti di validità.

Spiegazione dell'art. 1827 Codice Civile

Permanenza delle azioni ed eccezioni inerenti alle rimesse

La nuova norma codifica il principio dominante, per il quale l'iscrizione di un credito sul conto non esclude le azioni e le eccezioni relative alla validità delle operazioni che hanno dato luogo alle rimesse.

La disposizione, a differenza di quanto era detto nell'art. 359 del progetto di cod. di comm. del 1925, non dice niente sulla possibilità o meno di una diversa pattuizione tra le parti. Il silenzio della legge non può significare pere l'esclusione di una pattuizione del genere, per altro conforme al principio generale della irrinunciabilità delle azioni e delle eccezioni in ordine alle operazioni che danno origine alle rimesse. Rimane cosi pure certo che l'eventuale diversa pattuizione tra le parti non potrà estendersi a ricomprendervi anche la rinuncia a far valere le azioni di nullità in senso stretto, poiché, se il contratto e viziato per la mancanza di uno dei suo; requisiti essenziali, la parte potrà sempre pretendere l'eliminazione della rispettiva partita dal conto.

Data l'avvenuta eliminazione di ogni cenno alla novazione quale effetto delle rimesse nel conto ed in base alla definizione del contratto di conto corrente quale contratto normativo, ci pare the alla norma in questione, senza alcun pregiudizio particolare, si sarebbe anche potuto rinunciare, rimanendo logicamente ammessa nel contratto la possibilità, del permanere delle eccezioni e delle azioni di annullamento e di nullisti.

Evidentemente il legislatore ha voluto procedere alla precisazione in questione per dirimere preventivamente ogni possibilità di controversie ed ogni possibilità di diversità di opinioni. E noto, infatti, come una parte della dottrina, specialmente straniera, traeva dal permanere delle eccezioni e delle azioni di nullità la illazione che nel contratto di conto corrente dovesse negarsi effetto della novazione, mentre altri considerando l'effetto stesso come normale di fronte anche alla novazione, affermavano che al credito derivante da un dato contratto non veniva a sostituirsi un credito astratto oppure un credito avente come suo titolo il contratto di conto corrente, ma di esso doveva considerarsi permanente la fonte originaria. Secondo la nostra dottrina dominante, la trasformazione operata dal contratto in ordine al credito di rimessa non implicava, ne poteva implicare, la estinzione del credito originario. Da ciò discendeva immediata la permanenza delle eccezioni e delle azioni di annullamento.


Eliminazione dal conto delle partite nulle o annullabili

Il capoverso dell'articolo ribadisce quello the e l'effetto della inclusione del credito nel conto, espressamente sanzionando la eliminazione dal conto delle partite sulle quali si sono fatte valere le eccezioni o le cause di annullamento. La precisazione delle azioni che possono addurre l'eliminazione delle partite dal conto, dato il criterio assunto dal legislatore per la introduzione della norma in esame, non e superflua e serve ad escludere l'applicazione delle conclusioni affermate a questo riguardo dalla dottrina precedente in favore di una diversità di soluzioni.

Si riscontrava, infatti, decisa l'opinione che, ove il contratto fosse stato viziato per mancanza di uno dei requisiti essenziali, la sua nullità veniva considerata causa di eliminazione della partita del conto (sulla traccia della letteratura francese, si veda concorde la nostra dottrina).

Diversamente si diceva, invece, per il caso in cui ii contratto fosse stato semplicemente annullabile. In questo caso infatti, tenendosi ferma l'azione di lesione secondo gli art. 1308 e 1309 del cod. civ. 1865, si acconsentiva che l'inserzione della partita sul conto equivalesse ad una rinuncia al diritto d'invocare l'annullamento dell'obbligazione derivante da quel contratto, con evidente riferimento al profilo della condizione di validità della novazione.

Cosi pure si sosteneva che la inserzione nel conto di una obbligazione naturale o di una obbligazione prescritta dovesse considerarsi pienamente valida ed implicasse in entrambi i casi rinuncia a far valere le rispettive eccezioni , mentre, non erano ritenute pregiudicate dall'immissione nel conto actio redibitoria e actio quanti minoris e quella per evizione, e così pure l'azione revocatoria esercitata dai creditori per gli atti in frode ai loro diritti.

Ora, la nuova disposizione, in modo più conseguenziale alle premesse formative del contratto di conto corrente, pone sullo stesso piano tutte le diverse azioni ed eccezioni e le considera tutte immuni da ogni influenza del contratto di conto corrente, e tutte atte a produrre la conseguenza dell'eliminazione delle relative partite dal conto.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1827 Codice Civile

Cass. civ. n. 7721/2023

Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo.

Cass. civ. n. 22506/2021

Nel contratto di conto corrente bancario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1823, 1827, 1831 e 2697, c.c., la banca non può esigere il pagamento di singole voci del suo avere (nella specie per le sole anticipazioni bancarie collegate al conto di corrispondenza) senza prima aver proceduto alla chiusura del conto e dimostrato la esistenza di un saldo attivo a suo favore, e sempre nei limiti di tale saldo.

Cass. civ. n. 3858/2021

Nei contratti di conto corrente bancario cui acceda un'apertura di credito il meccanismo di imputazione del pagamento degli interessi, di cui all'art. 1194, comma 2, c.c., trova applicazione solo in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell'affidamento, sicchè non può mai configurarsi una siffatta imputazione, quando l'annotazione degli interessi avvenga sul conto corrente che presenti un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento, avendo la relativa rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista.

In tema di pagamenti indebiti effettuati dal correntista, non esiste un diritto alla rettifica di un'annotazione di conto corrente autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, l'annullamento, la rescissione ovvero la risoluzione del titolo che è alla base dell'annotazione stessa, essendo quest'ultima null'altro che la rappresentazione contabile di un diritto, sicchè, ove venga accertata la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo la relativa azione imprescrittibile ex art. 1422 c.c., la rettifica sul conto può essere chiesta senza limiti di tempo.

Cass. civ. n. 24948/2017

Nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida "causa debendi", sicchè il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva condannato la banca alla restituzione al correntista delle somme indebitamente trattenute, nonostante la produzione in giudizio soltanto di una parte degli estratti conto in cui erano state annotate le rimesse oggetto della domanda di ripetizione).

Cass. civ. n. 17532/2003

In tema di azione revocatoria fallimentare, le rimesse sul conto corrente dell'imprenditore, poi fallito, effettuate successivamente alla chiusura del conto, non sono revocabili ai sensi dell'art. 67, secondo comma, R.D. n. 267 del 1942, qualora siano state effettuate da terzi, i quali non siano debitori dell'imprenditore, allo scopo di adempiere l'obbligazione del fideiussore dell'imprenditore fallito, ovvero dal fideiussore di quest'ultimo, al fine di adempiere l'obbligazione di garanzia nei confronti della banca creditrice.21237

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