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Articolo 2007 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Distruzione del titolo

Dispositivo dell'art. 2007 Codice Civile

Il possessore del titolo al portatore, che ne provi la distruzione, ha diritto di chiedere all'emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente.

Le spese sono a carico del richiedente.

Se la prova della distruzione non è raggiunta, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.

Ratio Legis

Anche tale norma (v. 2005 c.c.) è volta a consentire al possessore del titolo la possibilità di ottenere una copia dello stesso per ripristinarne la funzione circolatoria.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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