Il giudice, se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova (1).
Se il ricorrente non risponde all'invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non è accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato (2) (3).
Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in via ordinaria.
Note
(1)
La norma è espressione di una deroga al principio dell'onere della prova in senso sostanziale, in quanto l'incertezza sulla sussistenza o meno del diritto non si risolve a danno del ricorrente, ovvero del soggetto su cui grava l'onere di fornire la prova dell'esistenza del proprio diritto di credito. Infatti, la norma attribuisce al giudice il potere di invitare il creditore ricorrente ad integrare le prove, qualora le consideri inconcludenti e non persuasive, rigettando la domanda ove questi non ottemperi all'invito o non ritiri il ricorso.
(2)
Diversi sono i motivi di rigetto della domanda di ingiunzione. Ad esempio il giudice può rigettare la domanda per mancanza di un presupposto o di un requisito specifico del procedimento, di una condizione dell'azione o di un presupposto per l'esistenza o la proseguibilità del processo. Ancora, il rigetto può avvenire per incompetenza dell'ufficio giudiziario adito, o in caso di mancata ottemperanza all'invito del giudice di integrare le prove. Infine, il rigetto si verifica per infondatezza della domanda. Pertanto, si può avere un rigetto per ragioni di rito o di merito. Si tratta comunque di una pronuncia che ha carattere meramente processuale, vista la riproponibilità della domanda ai sensi dell'ultimo comma.
(3)
Il decreto con cui il giudice rigetta la domanda viene steso in calce al ricorso e il cancelliere ne dà comunicazione alla parte. Vista la sua inidoneità al giudicato, non è impugnabile, né col regolamento di competenza, né per cassazione ex art. 111 Cost..