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Articolo 1928 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Prova

Dispositivo dell'art. 1928 Codice Civile

I contratti generali di riassicurazione(1) relativi a una serie di rapporti assicurativi(2) devono essere provati per iscritto [2725].

I rapporti di riassicurazione in esecuzione dei contratti generali e i contratti di riassicurazione per singoli rischi possono essere provati secondo le regole generali.

Note

(1) La riassicurazione è un nuovo contratto di assicurazione con cui l'assicuratore diventa un c.d. riassicurato. Anche il c.d. riassicuratore può assicurare il medesimo rischio presso altri, nel qual caso la stipula prende il nome di retrocessione.
(2) La riassicurazione generale è denominata trattato e può sostanziarsi nel c.d. trattato di quota pura se concerne una certa quota di tutti i sinistri di una materia (ad esempio R.C.A., v. 1917 c.c.) ovvero nella c.d. riassicurazione per eccesso di danno o perdita, se ha ad oggetto i sinistri superiori ad una determinata entità o che superano una quantità precisa dei premi.

Ratio Legis

La riassicurazione consente ad un assicuratore di assicurarsi a sua volta presso un altro assicuratore quando l'onere assunto con la stipula è troppo gravoso. Poichè si tratta di una nuova assicurazione, deve osservarne la disciplina, compresa la regola che prescrive la forma scritta ad probationem (1888 c.c.) la quale, a sua volta, si spiega con l'intento di eliminare ogni incertezza circa il contenuto del contratto.
Invece, nei casi di riassciurazione in esecuzione dei contratti generali e per singoli rischi il legislatore ritiene che tale problema di incertezza non sussista, probabilmente perchè in entrambi i casi mantiene rilevanza probatoria il contratto a monte.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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