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Articolo 1152 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 08/04/2023]

Ritenzione a favore del possessore di buona fede

Dispositivo dell'art. 1152 Codice Civile

Il possessore di buona fede può ritenere la cosa [748 comma 4, 975 comma 2, 1011, 1502 comma 2] finché non gli siano corrisposte le indennità dovute, purché queste siano state domandate nel corso del giudizio di rivendicazione [948] e sia stata fornita una prova generica della sussistenza delle riparazioni e dei miglioramenti [2756].

Egli ha lo stesso diritto finché non siano prestate le garanzie ordinate dall'autorità giudiziaria nel caso previsto dall'articolo precedente.

Ratio Legis

La disposizione prevede per il possessore di buona fede uno speciale diritto di ritenzione. Essendovi, infatti, le condizioni riportate dall' articolo in esame, concluso il giudizio di rivendica con risultato positivo per colui che rivendichi la titolarità della cosa, è permesso al possessore di buona fede tenere la cosa stessa, finché il suo proprietario non versi l'indennità dovuta o non fornisca le garanzie indicate dal giudice.

Brocardi

Ius retentionis
Retentio propter impensas

Spiegazione dell'art. 1152 Codice Civile

La ritenzione a favore del possessore di buona fede

Nel primo comma è stato riprodotto, con qualche opportuno miglioramento di forma, il disposto dell'art. 706 codice del 1865.

Da notare l'espresso riferimento alle spese per riparazioni oltre che a quelle utili: circostanza questa che varrà ad impedire la proponibilità per il nuovo codice di opinioni come quella, sostenuta da una corrente dottrinale con riferimento al codice del 1865, secondo la quale per le spese necessarie spetterebbe la ritenzione anche al possessore di mala fede.

In materia mobiliare la disposizione va coordinata con quella dell' art. 2756 del c.c., che cosi dispone: « I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purché questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese. Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi, che hanno diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede. Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finchè non è soddisfatto del suo credito e puo anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno ».

Quest'ultima norma, che attribuisce il privilegio tanto al possessore di buona che di mala fede e concerne sia le spese necessarie che le spese utili, non richiede una particolare illustrazione, così come non la richiede la seconda parte del primo comma dell'articolo in esame, che ha conservato il duplice limite posto dall'art. 706 codice del 1865 alla ritenzione, al fine di evitare che il possessore sia arbitro di arrestare l'esecuzione della sentenza che ordina la restituzione della cosa proponendo in via di opposizione all'esecuzione quella domanda di rimborso che egli non avesse avuto cura di proporre nel corso del giudizio di rivendica.

Il secondo comma concerne l'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria abbia disposto il pagamento rateale delle indennità, e logicamente consente al possessore la ritenzione fino a che non gli siano state fornite le garanzie ordinate.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

542 E' attribuito al possessore di buona fede (art. 1152 del c.c.) il diritto di ritenere la cosa finché non gli siano state corrisposte le indennità dovute per le riparazioni e per i miglioramenti. Presupposto perchè il diritto di ritenzione possa esercitarsi è che il pagamento delle indennità di cui trattasi sia richiesto nel corso del giudizio di rivendicazione e che delle sussistenza delle riparazioni e dei miglioramenti sia fornite una prova almeno generica. Ho ritenuto opportuno riprodurre la duplice limitazione stabilita dall'art. 706 del codice del 1865 al fine di evitare che il possessore rimanga arbitro di arrestare l'esecuzione della sentenza che ordina la restituzione della cosa, proponendo in via di opposizione all'esecuzione quella domanda di rimborso che non ebbe cura di proporre nel corso del giudizio di rivendicazione e facendo così valere il suo diritto di ritenzione. Per eliminare ogni dubbio circa tale diritto nel caso in cui l'autorità giudiziaria disponga che il pagamento delle indennità dovute dai rivendicante sia fatto ratealmente, il secondo comma dell'art. 1152 aggiunge che il possessore può ritenere la cosa finché non siano fornite le garanzie ordinate a norma dell'articolo precedente.

Massime relative all'art. 1152 Codice Civile

Cass. civ. n. 12483/2022

Il diritto di ritenzione di cui all'art. 1152 c.c., è un mezzo di autotutela di natura eccezionale, ed in quanto tale non è applicabile in via analogica a casi che non siano contemplati dalla legge e non può essere esercitato dall'appaltatore rispetto alle opere da lui costruite sul suolo del committente.

Cass. civ. n. 27990/2019

Il diritto di ritenzione, che è riconosciuto in via generale dall'art. 1152 c.c. e si configura come una situazione non autonoma ma strumentale all'autotutela di altra situazione attiva generalmente costituita da un diritto di credito, è contemplato in favore dell'affittuario di fondo rustico nell'art. 20 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (così come lo era, già, nell'art. 15 della precedente legge n. 11 del 1971) in stretta correlazione al diritto di credito per le indennità spettanti al coltivatore diretto per i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni da lui apportati al fondo condotto, sicché, presupponendo l'esistenza di un credito derivante dalle opere indicate e realizzate dal coltivatore diretto, non è scindibile dall'esistenza di detto credito o dall'accertamento di questo. Pertanto, eccepito dall'affittuario che si opponga all'esecuzione del rilascio di un fondo rustico il diritto di ritenzione a garanzia del proprio credito per i miglioramenti apportati al fondo, il giudice non può limitarsi ad accertare l'esistenza delle opere realizzate dall'affittuario, ma deve verificarne anche l'indennizzabilità, rigettando l'eccezione ove tale verifica dia esito negativo.

Cass. civ. n. 12406/2016

Il diritto di ritenzione, previsto dall'art. 1152 c.c. e spettante al possessore di buona fede a garanzia del credito per i miglioramenti apportati all'immobile, è in astratto idoneo a giustificare una opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso l'esecuzione per rilascio promossa in suo danno, ma a condizione che la domanda per i miglioramenti sia stata avanzata nel corso di giudizio per rivendicazione.

Cass. civ. n. 6489/2011

Colui il quale abbia acquistato il possesso di un fondo agricolo a titolo di esecuzione anticipata di un contratto preliminare non è possessore di esso, ma mero detentore qualificato. Ne consegue che, dichiarato nullo il contratto preliminare, al promissario acquirente non spetta né il diritto all'indennità per i miglioramenti previsto dall'art. 1150 c.c., né quello di ritenzione previsto dall'art. 1152 c.c., diritti attribuiti dalla legge unicamente al possessore di buona fede, e non anche al detentore, ancorché qualificato.

Cass. civ. n. 9267/2010

Il diritto di ritenzione, che è riconosciuto in via generale nell'art. 1152 cod. civ e si configura come situazione non autonoma ma strumentale all'autotutela di altra situazione attiva generalmente costituita da un diritto di credito, è contemplato in favore dell'affittuario di fondo rustico nell'art. 20 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (così come lo era, già, nell'art. 15 della precedente legge n. 11 del 1971) in stretta correlazione al diritto di credito per le indennità spettanti al coltivatore diretto per i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni da lui apportati al fondo condotto, sicché, presupponendo l'esistenza di un credito derivante dalle opere indicate e realizzate dal coltivatore diretto, non è scindibile dall'esistenza di detto credito o dall'accertamento di questo. Pertanto, eccepito dall'affittuario che si opponga all'esecuzione del rilascio di un fondo rustico il diritto di ritenzione a garanzia del proprio credito per i miglioramenti apportati al fondo, il giudice non può limitarsi ad accertare l'esistenza delle opere realizzate dall'affittuario, ma deve verificarne anche l'indennizzabilità, rigettando l'eccezione ove tale verifica dia esito negativo.

Cass. civ. n. 12232/2002

Il diritto di ritenzione previsto dall'art. 1152 c.c., attuando una forma di autotutela in deroga alla regola per cui nessuno può farsi giustizia da sé, costituisce istituto di carattere eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica, che non può, quindi, essere invocato dal detentore nomine alieno del bene nei confronti del proprietario rivendicante.

Cass. civ. n. 7692/1993

Il diritto di ritenzione spettante al possessore di buona fede a norma dell'art. 1152 c.c. mira a tutelare la pretesa creditoria al pagamento dell'indennità e, come tale, è ad essa intimamente connesso, per cui allo stesso modo di questa deve essere fatto valere in via riconvenzionale nel corso del giudizio di rilascio, soggiacendo alle stesse regole processuali stabilite per il credito di cui garantisce l'esecuzione, con la conseguenza che la domanda per il riconoscimento del diritto di ritenzione, se non proposta in primo grado è domanda nuova, come tale inammissibile in grado di appello.

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