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Dizionario Giuridico

Eccezione

Che cosa significa "Eccezione"?

È tale qualsiasi richiesta che abbia, in senso lato, la funzione di contrastare la domanda dell'attore (o della controparte in genere). E' proponibile in primo luogo dal convenuto, ma anche dall'attore che, a sua volta convenuto in riconvenzionale ex art. 167 c.p.c., intenda proporre ragioni a sua difesa che possano impedire l'accoglimento della domanda.
Si suole distinguere tra eccezioni di merito ed eccezioni processuali, o di rito.
Quelle di merito possono essere eccezioni in senso lato o in senso stretto: le prime sono mere difese, semplici negazioni della fondatezza della pretesa avversaria; le seconde deducono fatti diversi da quello costitutivo, cioè fatti modificativi, estintivi o impeditivi, con onere in capo a colui che li allega di provarli (essi infatti entrano a far parte del thema decidendum).
Le eccezioni di rito sono invece quelle con cui il proponente chiede che venga dato rilievo a un motivo di invalidità del processo o di inammissibilità del giudizio (ad esempio, il difetto di giurisdizione o di competenza).

In senso lato, il termine eccezione indica anche qualsiasi ragione per ritardare o evitare di dover eseguire una prestazione.

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