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Articolo 1297 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Eccezioni personali

Dispositivo dell'art. 1297 Codice Civile

Uno dei debitori in solido non può opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori [1945].

A uno dei creditori in solido il debitore non può opporre le eccezioni personali agli altri creditori(1)(2).

Note

(1) Sono eccezioni comuni quelle che attengono all'intera obbligazione, ad esempio quelle relative alla sua invalidità o inesigibilità. Si distinguono da quelle personali che attengono al rapporto tra solo un debitore (o creditore) ed il suo creditore (o debitore), qual è, ad esempio, quella relativa al vizio del consenso che cade sul titolo costitutivo di una obbligazione.
(2) Alla regola fa eccezione l'ipotesi in cui l'obbligazione sia stata contratta nell'interesse esclusivo di uno solo dei condebitori o concreditori (1298 c.c.), come nel caso della fideiussione (1945 c.c.).

Ratio Legis

La norma è applicazione del principio per cui solo i profili comuni a tutti i debitori o creditori solidali verso l'unico creditore o debitore possono essere fatti valere indistintamente da ciascuno di essi; invece, ciò che li riguarda personalmente, non è suscettibile di essere fatto valere da chi ne è estraneo.

Spiegazione dell'art. 1297 Codice Civile

Opponibilita delle eccezioni personali

Nell'art. 1297 si disciplina l'opponibilità delle eccezioni personali.

Coerentemente al concetto fondamentale che nelle obbligazioni solidali i vari rapporti obbligatori pur essendo congiunti ed aventi unicità di prestazione, sono distinti, tantochè possono essere sottoposti a diverse modalità: è stabilito che nella solidarietà attiva il debitore non può opporre ad uno dei creditori le eccezioni personali all'altro, e nella solidarietà passiva che nessuno dei debitori può trarre profitto dalle eccezioni personali agli altri condebitori.

Il codice del 1865 si occupava di questa questione solo in relazione alla solidarietà passiva ed all'uopo stabiliva «il debitore in solido non può opporre le eccezioni che sono personali soltanto ad alcuno dei creditori» e positivamente poi enunciava che: «esso può opporre tutte le eccezioni che gli sono personali e quelle che pur sono comuni a tutti gli altri condebitori».

Qui come si vede, si fa menzione delle eccezioni comuni, che si dicono opponibili. Il codice vigente non ne fa cenno. Però la menzione diventava inutile, dal momento che il codice stabilisce solo un limite negativo alla opponibilità, ossia indica solo le eccezioni, che non sono opponibili, vale a dire quelle personali agli altri soggetti; con ciò è evidente che tutte quelle, che in questa categoria non rientrano, possono essere dedotte, come quelle personali in modo esclusivo al deducente ed altresì quelle comuni al primo ed agli altri condebitori.


Significato della parola “eccezioni”

La legge usa l’espressione: eccezione; questa parola va però interpretata in senso ampio, essa comprende le eccezioni, in senso tecnicamente proprio, ed in quello più ampio di mezzi di difesa, di mezzi, di deduzioni comunque idonei a infirmare, in tutto od in parte, le pretese avanzate dal creditore.

Vanno pertanto in essa comprese:
a) i vizi dell'oggetto dell’obbligazione;
b) le eccezioni che mettono capo all'inadempimento da parte dell'altro contraente;
c) i vizi di consenso per colui che dette un consenso viziato;
d) l'incapacità per il soggetto incapace;
e) la sussistenza di condizione o termine per il soggetto, a cui favore la condizione od il termine furono predisposti;
f) i vizi per difetto di forma, rispetto a tutti;
g) infine tutte le difese, che, ai sensi degli articoli susseguenti, possono derivare dal pagamento, dalla remissione, dalla novazione, dalla confusione, dalla compensazione, dalla transazione, dalla rinuncia, dalla prescrizione e così via.


Disciplina dell’opponibilità delle eccezioni sulla solidarietà attiva. Raffronto tra il codice del 1865 e quello vigente

L'art. 1297 non contempla e regola le eccezioni opponibili solo nel campo della solidarietà passiva, così come faceva il codice del 1865; ma anche lo fa in relazione alla solidarietà attiva, ed adotta anche per questa l’identica disciplina: ossia rende opponibili tutti i mezzi di difesa, meno quelli aventi carattere personale esclusivo agli altri concreditori.

Il silenzio tenuto dal codice del 1865 non deve intendersi però nel senso che quello volesse seguire un indirizzo diverso. Esso unicamente fu determinato dal concetto che la solidarietà attiva costituisse una sfera assolutamente eccezionale, regolata per intero dal titolo che la poneva in essere.

Al contrario il codice vigente, in armonia alla concezione accolta, che cioè la solidarietà attiva costituisce anch'essa un fatto normale, che può sorgere per legge, oltre che per contratto, e che va trattato sullo stesso piano e con criteri analoghi a quelli accolti per la solidarietà passiva, anche ai fini dell’opponibilità dell'eccezione, ha previsto e regolato, allo stesso modo, le relative situazioni.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1297 Codice Civile

Cass. civ. n. 22984/2020

In tema di obbligazioni solidali, l'eccezione in senso stretto - quale è quella di prescrizione - sollevata da uno dei coobbligati non giova anche agli altri, ancorché chiamati nel medesimo processo, a meno che le cause riguardanti gli obblighi solidali, intentate unitariamente nei confronti dei coobbligati, siano tra loro ulteriormente connesse, come accade nell'ipotesi di riproposizione in sede di impugnazione di temi comuni ai predetti coobbligati o quando siano state instaurate azioni di regresso o manleva tra i convenuti, nel qual caso nella fase di impugnazione sussiste un litisconsorzio necessario cd. processuale e sorge la necessità di un'unitaria pronuncia nei confronti di tutte le parti in causa. (Nella specie, il dipendente di una università distaccato presso un'azienda ospedaliera aveva convenuto nello stesso giudizio entrambi gli enti, chiedendone la condanna solidale al pagamento dell'indennità perequativa prevista dall'art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979; la S.C. ha negato che la domanda di manleva dell'università fosse stata ritualmente proposta e ha dunque escluso che la università stessa potesse beneficiare degli effetti dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'azienda). (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MESSINA, 29/10/2014).

Cass. civ. n. 2267/2019

La solidarietà attiva fra più creditori sussiste solo se espressamente prevista in un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo l'identità qualitativa delle prestazioni ("eadem res debita") e delle obbligazioni ("eadem causa debendi"). L'interesse a negare detta solidarietà non è attribuibile esclusivamente a ciascuno dei creditori, ma appartiene anche al debitore ai fini di un corretto e non pregiudizievole assetto dei rapporti obbligatori (come si evince dall'art. 1297, comma 2, c.c. limitativo della proponibilità delle eccezioni personali), giacché, nelle ipotesi di solidarietà attiva, il comune debitore non potrebbe opporre, al creditore che gli abbia chiesto l'intera prestazione, le eccezioni personali ad altro creditore e che a questo il debitore medesimo avrebbe potuto, invece, opporre nel caso di obbligazione parziale. (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/02/2014).

Cass. civ. n. 15484/2008

La solidarietà attiva fra più creditori sussiste solo se espressamente prevista in un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo l'identità qualitativa delle prestazioni ("eadem res debita") e delle obbligazioni ("eadem causa debendi"). L'interesse a negare detta solidarietà non è attribuibile esclusivamente a ciascuno dei creditori, ma appartiene anche al debitore ai fini di un corretto e non pregiudizievole assetto dei rapporti obbligatori (come si evince dall'art. 1297, secondo comma, cod. civ. limitativo della proponibilità delle eccezioni personali), giacché nelle ipotesi di solidarietà attiva il comune debitore non potrebbe opporre al creditore che gli abbia chiesto l'intera prestazione le eccezioni personali ad altro creditore e che a questo il debitore medesimo avrebbe potuto, invece, opporre, nel caso di obbligazione parziale, il cui adempimento egli per la sua parte avrebbe richiesto. (Rigetta, App. Roma, 8 Maggio 2003).

Cass. civ. n. 11572/2006

In tema di INVIM, in presenza di una pluralità di alienanti, l'inosservanza del termine di decadenza previsto dall'art. 76 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ai fini della notificazione dell'avviso di liquidazione non estende i suoi effetti al contribuente che non l'abbia eccepita, in quanto, trattandosi di obbligazione solidale gravante per intero su ciascun debitore, detto contribuente, ai sensi dell'art. 1297, primo comma, cod. civ., non può giovarsi della decadenza maturata nei confronti degli altri coobbligati, atteso il carattere personale della relativa eccezione. (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Firenze, 9 Ottobre 1999).

Cass. civ. n. 11366/2006

La solidarietà attiva nelle obbligazioni non si presume, nemmeno in caso di identità della res debita, ma deve risultare espressamente dalla legge o dal titolo, atteso che nella solidarietà attiva non si riscontra un vantaggio dei creditori solidali, essendo sicuramente avvantaggiato solo il debitore, che si libera dalla prestazione rendendola ad uno qualsiasi dei creditori. Ne consegue che gli effetti interruttivi della prescrizione si verificano esclusivamente in favore di quello tra i creditori che compia atti di interruzione. (Nella specie, relativa a credito nascente da richiesta di restituzione di fondi speciali erogati a seguito di operazione truffaldina, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'effetto interruttivo, in favore di altro ente pubblico erogante, della costituzione di parte civile della Regione).

Cass. civ. n. 5738/2003

La responsabilità del coerede che non abbia pagato l'imposta di successione nel termine stabilito, produttiva della sanzione prevista dall'art. 52 del D.L.vo n. 346 del 1990, applicabile ratione temporis, non può essere esclusa dal fatto che il termine per il pagamento, computabile solo dal momento in cui diviene definitivo l'accertamento tributario, per un altro dei coeredi sia spirato in un momento più lontano tale che, rispetto a questo, il pagamento del primo non risultasse tardivo. Ciò in quanto, una tale eccezione ha carattere personale e, a norma dell'art. 1297 c.c., non può essere opposta dagli altri debitori solidali.

Cass. civ. n. 4944/1996

Nel caso in cui l'obbligazione solidale sia adempiuta per intero da uno dei condebitori mediante rilascio di un assegno, rimasto insoluto, ed il creditore esperisca azione causale, anche gli altri condebitori possono opporre a quest'ultimo l'eccezione di inammissibilità dell'azione causale prevista dall'art. 58 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (per la mancanza dell'offerta in restituzione dell'assegno, del deposito dello stesso in cancelleria e delle formalità necessarie per conservare al debitore le azioni di regresso), poiché tale eccezione non può essere considerata personale ai sensi dell'art. 1297 codice civile.

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