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Articolo 2013 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Girata per incasso o per procura

Dispositivo dell'art. 2013 Codice Civile

(1)Se alla girata è apposta una clausola che importa conferimento di una procura per incasso, il giratario può esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, ma non può girare il titolo, fuorché per procura(2).

L'emittente può opporre al giratario per procura soltanto le eccezioni opponibili al girante.

L'efficacia della girata per procura non cessa per la morte o per la sopravvenuta incapacità del girante [22 l. camb.; 26 l. ass.].

Note

(1) Nonostante la rubrica della norma, girata per procura e per incasso indicano la medesima figura.
(2) Cioè con una nuova procura a terzi (1392 c.c.).

Ratio Legis

La norma si spiega in quanto nella girata per incasso o per procura l'effetto non è il trasferimento della titolarità del diritto di cui al titolo ma il suo effettivo esercizio.
Il comma 2 si giustifica considerando che il procuratore è, appunto, un rappresentante del girante (1392 c.c.).
Infine, il comma 4 pone una eccezione alla regola per cui la procura si estingue per la morte del rappresentato (1396 2, 1722 c.c.) la quale potrebbe trovare fondamento nel fatto che nella fattispecie in esame vi è astrazione della causa, per cui non rilevano le vicende che sarebbero idonee ad inficiare la validità del rapporto fondamentale (v. 1993, 1996 c.c.). Altra tesi, invece, ritiene che l'eccezione si spieghi in quanto si tratta di una situazione analoga a quella prevista in caso di mandato in rem propriam (1723 2 c.c.).

Spiegazione dell'art. 2013 Codice Civile

La girata per incasso o per procura dei titoli all'ordine: a) Natura giuridica

La girata per incasso o per procura di un titolo all'ordine, analogamente alla girata per incasso o per procura della cambiale, di cui nell'art. 22 Legge camb., può definirsi come una procura cartolare, per la quale è conferito dal girante al giratario il potere di esercitare, in nome e nell' interesse di esso girante, tutti i diritti inerenti al titolo, nonché il potere di girare il medesimo titolo solamente per procura (art. 2013, comma 1, c.c.)

Pertanto, in quanto trattasi di procura, nel senso di negozio che importa conferimento di poteri rappresentativi, questa specie di girata viene inesattamente costruita come un caso di mandato con rappresentanza: la figura del mandato può riscontrarsi esclusivamente nei rapporti interni fra girante e giratario, o, più precisamente, nel rapporto fondamentale intercedente fra questi ultimi.

Tale girata, come procura cartolare, si risolve in una dichiarazione negoziale, che è, e deve essere, scritta sul titolo, ed, al pari di ogni dichiarazione negoziale cartolare è un negozio giuridico unilaterale non recettizio.


b) Effetti

Con particolare riferimento all'art. 22, 1 comma, Legge camb., si è bene osservato che « la legge determina il contenuto del potere di rappre­sentanza del giratario per procura della cambiale, disponendo che questo pub esercitare tutti i diritti inerenti alla cambiale, ma non può disporne, perchè, pure essendo contemplato espressamente solo quell'atto di disposizione che consiste nella girata in proprietà del titolo, il pensiero racchiuso nella norma è più generale, nel senso che deve ritenersi che il giratario per procura non possa compiere quegli atti che pregiudichino la posizione del girante, in quanto contengono una disposizione dei suoi diritti ».

Questi rilievi, indubbiamente, sono riferibili alla girata per procura dei titoli all'ordine in generale, per ciò che l'art. 2013, 1 comma, c.c. corrisponde, formalmente e sostanzialmente, al cit. art. 22, 1 comma. Legge camb. E ne deriva che gli effetti della predetta girata sono i seguenti: Che il giratario, in rappresentanza del girante, può, in genere, far valere il titolo, ed, in ispecie, riscuotere la prestazione cartolare, rilasciare quie­tanza, chiedere l'ammortamento del titolo stesso, ecc., ma non ha facoltà di concedere rimessioni, di trasferire o costituire in pegno il titolo, ossia non può girarlo nè con una girata propria nè con una girata in garanzia; bensì unicamente con una ulteriore girata per procura; ulteriore girata per procura che importa « non un rappresentante del rap­presentante, ma una sostituzione del rappresentante ».

La girata in parola, quindi, esercita una c. d. funzione di legittimazione attiva, ma non una c. d. funzione traslativa, nè una c. d. funzione di garanzia; ed in tale senso si parla, qui, di girata impropria o anomala, cioè non produttiva di tutti gli effetti caratteristici della girata propria.

Al giratario, appunto perché rappresentante del girante, l’emittente può opporre soltanto le eccezioni opponibili al girante (art. 2013, 2 comma, c.c.).


c) Forma

Come è già ritenuto pacificamente in materia cambiaria, e come è confermato, ora, rispetto a tutti i titoli all'ordine, dalla rubrica (« girata per incasso o per procura ») dell'art. 2013 nuovo Cod. civ., in relazione colla formula quivi sancita nel primo comma (« una clausola che importa conferimento di una procura per l'incasso... »), — la figura di girata impropria in esame non richiede formule sacramentali, bensì è necessaria e sufficiente ogni clausola cambiate da cui risulti con certezza la volontà del girante di conferire al giratario i poteri rappresentativi sopra delineati. Così, ad es., sono ritenute efficaci non solo le clausole « per incasso » e « per procura », espressamente previste dalla legge, ma altresì le clausole ulteriori « valuta all'incasso », « per mandato », « per mio conto », « per riscossione », ecc.

Naturalmente, anche questa forma di girata, come si è già detto deve essere scritta sul titolo, ed altresì sottoscritta dal girante, può essere anche essa in pieno o in bianco, datata o non datata.


d) Estinzione

La procura cartolare, di regola, si estingue per le stesse cause per cui si estingue il potere di rappresentanza in generale. E trova qui applicazione la norma generale dell’ art. 1396 del c.c., per cui la revoca della procura non è opponibile ai terzi, se non si dimostra che questi la conoscevano; e le altre cause di estinzione non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate.

Tuttavia, con norma eccezionale, analoga all'art. 22, 3 comma Legge camb., l'art. 2013, 3 comma, Cod. civ. dispone che « l'efficacia della girata per procura non cessa per la morte o per la sopravvenuta incapacità del girante »; e giustamente si è osservato che il citato articolo 22, comma 3, venne sancito non tanto nell'interesse del girante (per il fatto che l'esazione di una cambiale è di per sé un affare urgente che non tollera ritardo), quanto nell'in­teresse della circolazione cambiaria.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2013 Codice Civile

Cass. civ. n. 19037/2015

In caso di nuovo assetto organizzativo disposto dal datore di lavoro, che comprenda la riclassificazione del personale concordata con le organizzazioni sindacali, non sussiste violazione del divieto di dequalificazione qualora le mansioni del lavoratore, a seguito del riclassamento, non mutino rispetto al precedente inquadramento, poiché si realizza una violazione dell'art. 2013 c.c. solo se il dipendente venga adibito a differenti mansioni, compatibili con la nuova classificazione ma incompatibili con la sua storia professionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, precisando che il lavoratore per acquisire il diverso parametro retributivo richiesto avrebbe dovuto prima ottenere giudizialmente il riconoscimento del diritto all'inquadramento superiore secondo il previgente accordo nazionale, in ragione delle pregresse mansioni da ultimo svolte di fatto, e, quindi, rivendicare il superiore parametro secondo la corrispondenza della tabella di derivazione del nuovo accordo).

Cass. civ. n. 1780/1999

In forza della girata per l'incasso, il girante non si spoglia della titolarità dell'effetto, ma conferisce al giratario per l'incasso il mandato di agire per la riscossione in suo nome e conto, sicché quanto riscosso appartiene al girante e non alla banca mandataria. Ne consegue che al giratario per l'incasso compete la legittimazione esclusiva ad esperire l'azione di ammortamento.

Cass. civ. n. 9705/1998

La girata per l'incasso (o per procura), secondo la disciplina di cui agli artt. 2013 c.c. e 22 R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669, non trasferisce i diritti inerenti al titolo di credito, ma soltanto l'esercizio di essi, abilitando il giratario ad esigere il pagamento in nome e per conto del girante, il quale ne conserva la titolarità. Ne consegue che il giratario, in tale ipotesi, non ha la veste di accipiens rispetto al versamento ricevuto, essendo lo stesso riferibile al girante.

Cass. civ. n. 4981/1998

La circolazione dell'assegno ha termine quando il titolo perviene al trattario (banchiere) il quale è in grado di controllare la sussistenza della provvista e di estinguere l'assegno. La girata con «valuta per l'incasso» o «per l'incasso» non trasferisce al giratario i diritti inerenti al titolo ma implica un semplice diritto ad incassare, per cui il giratario che lo riceve assume la figura di rappresentante del girante che è obbligato a presentare il titolo per il pagamento entro il termine previsto dall'art. 321. assicur. Consegue che non è ammissibile la girata al trattario con la clausola «per l'incasso», ad eccezione dell'ipotesi di girata a stabilimento della banca trattaria diverso da quello presso il quale esiste la provvista e che se banca incaricata dell'incasso e trattario coincidono, la girata, comunque fatta, determina l'estinzione del titolo pervenuto al trattario.

Cass. civ. n. 2928/1994

La girata di una cambiale «per l'incasso» (artt. 2013 c.c. e 22 R.D. n. 1669 del 1933) autorizza il giratario ad esercitare tutti i diritti inerenti alla cambiale — esclusa la sola facoltà di girarla, se non può per procura — e, alla pari del mandatario, a porre in essere gli atti necessari al compimento di quelli per i quali il mandato è stato conferito, con la conseguenza che l'indicato giratario (nella specie, banca girataria per l'incasso di un vaglia cambiario) può non soltanto esigere il credito o protestare il titolo di credito, ma anche agire giudizialmente per ottenerne l'incasso attraverso l'esecuzione forzata.

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