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Articolo 1409 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 03/08/2024]

Rapporti fra contraente ceduto e cessionario

Dispositivo dell'art. 1409 Codice Civile

Il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva al momento in cui ha consentito alla sostituzione.

Ratio Legis

La norma si spiega considerando che il cessionario subentra esattamente nella stessa posizione del cedente, per cui risultano di regola rilevanti i rapporti tra cedente e ceduto e irrilevanti quelli tra cessionario e ceduto.

Spiegazione dell'art. 1409 Codice Civile

Condizioni per la opponibilità di eccezioni del ceduto al cessionario
Del pari che nella cessione di crediti, nella cessione di contratto il rapporto originario non subisce alcun mutamento obbiettivo. Da ciò risulta che la condizione giuridica del contraente ceduto, di fronte al cessionario, non può essere che quella in cui egli si trovava verso il cedente. E di qui la possibilità, per il contraente ceduto, di opporre al cessionario tutti i mezzi di difesa e le eccezioni che egli avrebbe potuto opporre al cedente, purché derivanti dal contratto originario; così, ad es. l'exceptio non adimpleti contractus, salva, in tal caso, la responsabilità del cessionario. Si scorge facilmente che con siffatta norma si restringe quella della cessione dei crediti, per la quale permangono nel debitore ceduto, di fronte al cessionario, tutte le difese e le eccezioni che egli avrebbe potuto opporre al cedente, fino al momento della cessione; cosicché, mentre nella cessione di crediti l'unica deroga a siffatta norma è quella racchiusa nell'art. #1291# cod. civ. del 1865 (art. 1248 cod. civ.), secondo cui il debitore ceduto decade dal diritto di opporre al cessionario la compensazione già opponibile al cedente prima dell'accettazione, quando egli abbia, senza condizione o riserva, consentito alla cessione (presumendosi allora una sua rinunzia, che non troverebbe luogo, ove la cessione, gli sia notificata), nella cessione di contratto qualsivoglia eccezione che non promani dal contratto originario non è opponibile dal contraente ceduto al cessionario, quantunque già opponibile al cedente, salvo il caso di espressa riserva, fatta al momento in cui il ceduto ha consentito alla sostituzione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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