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Articolo 99 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Procedimento

Dispositivo dell'art. 99 Legge fallimentare

(1) Le impugnazioni di cui all'articolo precedente [98] si propongono con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione (2) di cui all'articolo 97 ovvero in caso di revocazione dalla scoperta del fatto o del documento.

Il ricorso deve contenere:

  1. 1) l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e del fallimento;
  2. 2) le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune ove ha sede il tribunale che ha dichiarato il fallimento;
  3. 3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni (3);
  4. 4) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti (4).

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del ricorrente, al curatore ed all'eventuale controinteressato entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.

Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

Le parti resistenti (5) devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.

La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.

Il giudice provvede, anche ai sensi del terzo comma, all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori.

Il giudice delegato al fallimento non può far parte del collegio.

Il collegio provvede in via definitiva sull'opposizione, impugnazione o revocazione con decreto motivato entro sessanta giorni dall'udienza o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie (6).

Il decreto (7) è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.

Note

(1) Articolo modificato dal d.lgs. 5/2006 e poi così sostituito con d.lgs. 169/2007.
(2) Il legislatore ha recepito la sentenza della Corte costituzionale 16 - 22 aprile 1986, n. 102, che ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 98 comma primo r.d. 16 marzo 1942, n. 267 nella parte in cui stabilisce che i creatori esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo anzichè dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento con le quali il curatore deve dare notizia dell'avvenuto deposito ai creditori che hanno presentato domanda di ammissione al passivo".
La riforma del 2006 ha introdotto un termine anche per la revocazione, che in precedenza non era contemplato.
(3) Nell'opposizione allo stato passivo, l'impugnante deve indicare le parti del provvedimento che vuole sottoporre a giudizio.
Nell'impugnazione dei crediti ammessi si reputa superflua l'indicazione degli elementi che identificano il diritto di cui si vuole contestare l'ammissione allo stato passivo.
Nella revocazione, la mancanza dei motivi di impugnazione rende inammissibile il rimedio.
(4) La norma prevede un termine di decadenza al fine di accelerare la procedura.
La giurisprudenza ritiene che anche il curatore possa proporre eccezioni in senso stretto nel giudizio di opposizione allo stato passivo, in quanto egli non si è formalmente costituito a mezzo di difensore nella precedente fase di cognizione sommaria sull'ammissione dei crediti.
(5) Si tratta del curatore nell'opposizione, e del curatore e del creditore nell'impugnazione.
(6) Si tratta di memorie conclusionali che il collegio o il giudice delegato alla trattazione possono concedere alle parti.
(7) Il giudizio di impugnazione ha effetto devolutivo, pertanto il decreto del collegio può avere un contenuto piuttosto vario.
Quando il ricorso è accolto, nel giudizio di opposizione il credito escluso verrà ammesso interamente o per un importo diverso da quello inizialmente insinuato; nel giudizio di impugnazione, il credito ammesso verrà escluso, del tutto o in parte; nel giudizio di revocazione il collegio potrà sia ammettere un credito escluso che, vicevera, escludere un credito già ammesso.

Ratio Legis

A seguito della novella legislativa del 2006, il procedimento delle impugnazioni del decreto di esecutività dello stato passivo è stato profondamente innovato: in particolare, si è scelto di abbandonare il rito a cognizione ordinaria a favore, invece, di un modello di giudizio camerale.

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

6 L’articolo 6 del decreto legislativo, reca disposizioni correttive del Titolo II, Capo V della legge fallimentare.
Il comma 4 sostituisce l’art. 99 del r.d., omologando il procedimento per le impugnazioni contro il decreto di esecutività dello stato passivo ad uno schema uniforme di rito camerale fallimentare, con gli opportuni adattamenti richiesti dalla specificità delle controversie trattate.
Il comma primo del nuovo art. 99 riproduce il corrispondente comma primo del testo precedente.
I commi dal secondo all’ottavo disciplinano la fase introduttiva del procedimento, ancora una volta sulla falsariga del rito del lavoro. Nel n. 4 del secondo comma si prescrive, però, che nel ricorso introduttivo devono essere contenute "a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti prodotti" per la ragione che trattasi di controversie inerenti ai diritti di credito che si fanno valere nel concorso ed occorre stabilire un preciso limite di deducibilità dei fatti controversi e dei mezzi di prova, onde poter pervenire rapidamente alla decisione. Simmetricamente nel comma settimo analoghi oneri sono imposti alla parte resistente in ossequio al principio della “parità delle armi” (art. 111 Cost.).
Il comma nono riproduce il comma quarto del precedente testo.
Il comma decimo disciplina l’assunzione dei mezzi di prova, affidandola al potere officioso del collegio, con facoltà per lo stesso di delegarla a un suo componente.
Il comma undicesimo disciplina la decisione del tribunale in coerenza con i principi generali del processo civile di cui agli artt. 112, 113, 115 e 116 del codice di rito. Lo stesso comma prevede che avverso il provvedimento definitivo del tribunale è esperibile il ricorso per cassazione, essendo in gioco diritti soggettivi. Il termine per il ricorso è tuttavia dimezzato per esigenze di celerità.
Il comma dodicesimo prevede che il tribunale possa pronunciare anche in via provvisoria con decreto non soggetto ad alcuna impugnazione, essendo destinato ad essere assorbito nella pronuncia definitiva.

Massime relative all'art. 99 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 3164/2014

Il ricorso con il quale, a norma dell'art. 93 legge fall., si propone domanda di ammissione allo stato passivo non è un documento probatorio del credito e non può, pertanto, ritenersi compreso fra i documenti che, nell'ipotesi in cui il giudice delegato abbia respinto, in tutto o in parte, la domanda, devono essere prodotti a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 99, secondo comma, legge fall., al momento del deposito del ricorso in opposizione. Ne deriva che qualora, in sede di opposizione allo stato passivo, una copia della domanda di ammissione non risulti allegata né al fascicolo di ufficio, né a quello di una delle parti, il tribunale, che non sia in grado di ricostruire sulla scorta degli ulteriori atti processuali il contenuto di quella e che ne ritenga l'esame indispensabile alla decisione, deve provvedere alla sua acquisizione.

Cass. civ. n. 16823/2013

Qualora il fallimento sia stato dichiarato successivamente al 16 luglio 2006 (data di entrata in vigore del d.l.vo 9 gennaio 2006, n. 5), la procedura è regolata dalla legge fallimentare novellata, ai sensi degli artt. 150 e 153 del d.l.vo citato, essendo l'apertura e la conseguente pendenza del fallimento ricollegabili alla pubblicazione della sua sentenza dichiarativa, ancorchè in accoglimento di ricorsi anteriormente presentati; ne consegue che l'impugnazione del credito ammesso va proposta nel termine, sancito dal nuovo art. 99, primo comma, legge fall., di trenta giorni dalla comunicazione della esecutività dello stato passivo, e che avverso il provvedimento reso dal Tribunale, all'esito del relativo procedimento camerale, va esperito, entro trenta giorni dalla sua comunicazione alle parti ad opera della cancelleria, il ricorso per cassazione alla stregua dell'ultimo comma del medesimo articolo.

Cass. civ. n. 4736/2012

Non è ravvisabile soccombenza virtuale e non può, quindi, essere condannato alle spese del giudizio di opposizione allo stato passivo, il lavoratore subordinato, che abbia adempiuto all'onere d'insinuazione del suo credito maturato per TFR al passivo della società fallita, allorché successivamente venga a cessare la materia del contendere, in conseguenza dell'accollo dei crediti del fallito da parte del cessionario del ramo d'azienda.

Cass. civ. n. 3672/2012

In materia di impugnazioni, il principio cosiddetto di apparenza e affidabilità comporta necessariamente un'indagine sugli atti, al fine di accertare se l'adozione da parte del giudice di merito di quella determinata forma del provvedimento decisorio sia stata o meno il risultato di una consapevole scelta, ancorché non esplicitata con motivazione "ad hoc", nel qual caso decisiva rilevanza va attribuita alle concrete modalità con le quali si è svolto il procedimento; pertanto, è ammissibile il ricorso diretto per cassazione avverso la "sentenza" che decide all'esito di un procedimento azionato con ricorso per opposizione allo stato passivo, svoltosi con modalità corrispondenti al procedimento ex art. 99 legge fall., qualora la forma del provvedimento non sembri frutto di una meditata valutazione del decidente.

Cass. civ. n. 2677/2012

In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento nel regime previsto dal d.l.vo n.169 del 2007, la mancata produzione di copia autentica del provvedimento impugnato non costituisce causa di improcedibilità del giudizio, non trovando applicazione in materia la disciplina di cui all'art. 339 e ss. c.p.c., versandosi in un giudizio diverso da quello ordinario di cognizione e non potendo la predetta opposizione essere qualificata come un appello, pur avendo natura impugnatoria; inoltre, l'art. 99 legge fall., che indica il contenuto del ricorso, non fa riferimento alla predetta allegazione e l'unico richiamo sul punto concerne i documenti che la parte può discrezionalmente sottoporre al giudice. (Nell'affermare il principio, la S.C. - in sede di cassazione con rinvio - ha altresì ribadito che comunque, anche al caso deciso, risulterebbe applicabile il precetto enunciato nell'art. 347 c.p.c. che, ponendo l'onere per l'appellante di inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ha come scopo solo la possibilità dell'esame di detto provvedimento da parte del giudice dell'appello, esigenza nella fattispecie del tutto soddisfatta, avendo il ricorrente trascritto nel ricorso il contenuto del decreto del giudice delegato, come ripreso dalla comunicazione del curatore).

Cass. civ. n. 493/2012

In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, è fatto onere al creditore opponente, la cui domanda sia stata respinta dal giudice delegato, di produrre anche nel giudizio di opposizione avanti al tribunale la documentazione, già prodotta nel corso della verifica del passivo, a sostegno della propria domanda; ne consegue che, in difetto, al tribunale è precluso l'esame nel merito dell'opposizione, senza poter prendere visione dei documenti non prodotti (come prescritto alla parte, ai sensi dell'art. 99, comma quarto, legge fall., a pena di decadenza), nè può essere disposta una consulenza tecnica su un materiale documentario non agli atti.

Cass. civ. n. 20363/2011

In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, il termine di sessanta giorni entro il quale il collegio deve provvedere sull'opposizione in via definitiva, previsto dall'art. 99 legge fall. nel testo come sostituito dall'art. 6 del d.l.vo 12 settembre 2007, n. 169, "ratione temporis" applicabile, in difetto di espressa previsione di perentorietà, deve considerarsi ordinatorio.

Cass. civ. n. 8542/2011

In materia fallimentare, la riduzione alla metà del termine per proporre ricorso per cassazione prevista dall'art. 99 della legge fall. non si applica anche al controricorso, trattandosi di disposizione il cui tenore letterale e il cui carattere eccezionale, posto che deroga alla disciplina generale del termine per proporre ricorso per cassazione, ne impediscono l'estensione, anche analogica.

Cass. civ. n. 4708/2011

In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, anche nella disciplina prevista dal d.l.vo n. 169 del 2007 (come nel regime intermedio, successivo al d.l.vo n. 5 del 2006), per la produzione di documenti a sostegno dell'istanza di ammissione al passivo non trova applicazione il divieto di cui all'art. 345 c.p.c., versandosi in un giudizio diverso da quello ordinario di cognizione e non potendo la predetta opposizione essere qualificata come un appello, pur avendo natura impugnatoria; tale rimedio, infatti, mira a rimuovere un provvedimento emesso sulla base di una cognizione sommaria e che, se non opposto, acquista efficacia di giudicato endofallimentare ex art.96 legge fall., segnando solo gli atti introduttivi ex artt. 98 e 99 legge fall., con l'onere di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti, il termine preclusivo per l'articolazione dei mezzi istruttori.

In tema di opposizione allo stato passivo fallimentare e con riguardo alla prova testimoniale di prestazioni di lavoro, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., poiché i fatti da allegare devono essere indicati in maniera specifica negli atti introduttivi, affinché le richieste probatorie rispondano al requisito di specificità, è sufficiente indicare come mezzi di prova i fatti allegati - nella specie, nella premessa dell'opposizione ex art. 98 legge fall., - a fondamento delle pretese iniziali, senza necessità di riformularli separatamente come capi di prova.

Cass. civ. n. 22711/2010

Il giudizio di opposizione allo stato passivo è regolato - ai sensi dell'art. 99 legge fall., novellato dal d.l.vo n. 169 del 2007 - dal principio dispositivo, come qualunque ordinario giudizio di cognizione a natura contenziosa, per cui il materiale probatorio che lo concerne è quello prodotto dalle parti o acquisito dal giudice, ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c., ed è solo quel materiale che ha titolo a restare nel processo; tale principio opera sin dalla fase della verifica dei crediti avanti al giudice delegato decidendo tale organo, ex art. 95 legge fall., nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio e a quelle formulate dagli altri interessati. (Affermando detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza con cui il tribunale non aveva acquisito d'ufficio i documenti contenuti nella domanda di insinuazione al passivo e non versati dal creditore, gli uni e l'altra, nel giudizio di opposizione allo stato passivo).

Cass. civ. n. 10905/2010

In tema di opposizione allo stato passivo, il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza di secondo grado per la proposizione del ricorso per cassazione, prescritto dall'art. 99 della legge fall. (nel testo applicabile "ratione temporis") è applicabile non solo in ordine alle disposizioni della sentenza che attengano specificamente all'ammissione del credito insinuato o della garanzia fatta valere in relazione al credito stesso, ma anche in relazione alle domande riconvenzionali ed a quelle altre domande volte a far valere situazioni strettamente inerenti al giudizio di opposizione allo stato passivo. (Nella specie, a fronte di domanda di ammissione al passivo per crediti garantiti da pegno, il curatore aveva eccepito la nullità del pegno stesso e, in riconvenzionale, ne aveva chiesto la declaratoria di nullità; la S.C. ha ritenuto che ricorresse un caso di connessione intrinseca tra le domande che rendeva operante il termine d'impugnazione dimezzato di cui all'art. 99 della legge fall.).

Cass. civ. n. 6900/2010

L'art. 99 della legge fall., nel testo novellato dapprima dal d.l.vo n. 5 del 2006, e successivamente dal d.l.vo n. 169 del 2007, configurando il giudizio di opposizione allo stato passivo in senso inequivocabilmente impugnatorio, esclude l'ammissibilità di domande nuove, non proposte nel grado precedente, quali le domande riconvenzionali, non essendo tali domande previste dal comma quinto di tale disposizione, il quale contiene la precisa indicazione del contenuto della memoria difensiva del curatore fallimentare e specificamente delle difese che in quella sede devono essere svolte a pena di decadenza, comprensiva delle eccezioni e delle prove, mentre non fa menzione di eventuali domande riconvenzionali.

Cass. civ. n. 6621/2010

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo - che, nella disciplina introdotta con il d.l.vo 9 gennaio 2006, n. 5, ha natura impugnatoria ed è fondato sul principio dispositivo, nonché sulle ordinarie regole di ripartizione dell'onere della prova - il potere del tribunale di autorizzare la produzione di ulteriori documenti, diversi da quelli prodotti con il ricorso in opposizione, secondo quanto previsto dall'art. 99, ottavo comma, della legge fall., nel testo stabilito dal d.l.vo 9 gennaio 2006, n. 5, anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 6, quarto comma, del d.l.vo 12 settembre 2007 n. 169, è funzionale alla loro eventuale indispensabilità per la decisione, e può trovare giustificazione solo nella precedente provata impossibilità di produrli, non potendo essere invocato dalla parte per supplire alla decadenza derivante dal proprio precedente comportamento omissivo. Ne consegue che, di regola, è insindacabile, in sede di legittimità, il mancato esercizio da parte del tribunale del potere officioso di autorizzare la produzione di nuovi documenti.

Cass. civ. n. 17154/2009

L'opposizione allo stato passivo, ai sensi dell'art. 98 legge fall., comporta l'instaurazione di un procedimento contenzioso di competenza del tribunale che si conclude con un atto che deve presentare i caratteri della sentenza. Pertanto, nel caso in cui il giudice delegato, anziché investire il collegio della decisione, disponga egli stesso la modificazione dello stato passivo, in conformità alla richiesta dell'opponente e sia pure sulla base dell'adesione alla domanda espressa dal curatore in udienza, la relativa ordinanza, costituendo una pronuncia resa al di fuori dei casi previsti dall'art. 25, primo comma, n. 2, della legge fall., si configura come un atto giuridicamente inesistente, per carenza assoluta del potere di emetterlo. Avverso tale atto, inidoneo a produrre effetti giuridici, non è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., ma è esperibile l'azione di nullità, che costituisce una ordinaria azione di accertamento, esercitabile dall'interessato senza limiti di tempo, per sentir dichiarare l'inefficacia di atti emanati dal giudice al di fuori della sfera delle sue attribuzioni.

Cass. civ. n. 22108/2007

Il giudizio di opposizione allo stato passivo ha natura impugnatoria ed è retto dal principio dell'immutabilità della domanda, il quale esclude che possano prendersi in considerazione le questioni non dedotte con l'atto di opposizione; gli stessi principi regolano la successiva fase di appello, in osservanza del divieto di cui all'art. 345 comma 1 c.p.c.

Cass. civ. n. 10854/2003

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il regolamento delle spese processuali è ispirato, ricorrendo la medesima ratio di evitare che il ritardo nella documentazione del credito possa risolversi in pregiudizio per la massa dei creditori, allo stesso principio — ricavabile dall'art. 101, ult. comma, l. fall. — che regola la materia nel giudizio sulla dichiarazione tardiva di credito, principio in base al quale deve assumersi a criterio del regolamento delle spese il ritardo del creditore, secondo che esso si riveli colpevole o non; pertanto, anche nel giudizio di opposizione a stato passivo, il regolamento delle spese non può prescindere dalla valutazione della condotta del creditore opponente e dalla eventuale sua responsabilità, tutte le volte che a lui si possa o si debba ascrivere di aver dato causa (ad esempio, con la tardiva produzione della documentazione giustificativa del credito) o di aver reso necessario il giudizio di opposizione stesso, pur se di esito favorevole ad esso opponente. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito aveva ripartito il carico delle spese processuali tra l'opponente — la cui domanda era stata accolta in sentenza — e la curatela, nonostante il primo avesse presentato soltanto con l'opposizione documenti decisivi, di fronte ai quali il curatore aveva concluso per l'ammissione del credito).

Cass. civ. n. 396/2001

In materia fallimentare, la riduzione alla metà del termine prevista dall'art. 99 della L. fall. per proporre ricorso per cassazione — trattandosi di disposizione eccezionale, posto che deroga alla disciplina generale del termine per proporre ricorso per cassazione, e quindi insuscettibile di applicazione analogica — non si applica anche al controricorso, che, pertanto, deve essere proposto nel termine previsto dall'art. 370 c.p.c.

Cass. civ. n. 11343/1997

In materia fallimentare, qualora sia stata impugnata, in base a motivi che contestano radicalmente la ragione di reiezione della domanda, una soltanto delle sentenze relative a due opposizioni allo stato passivo avverso l'esclusione di quote dello stesso credito, nel giudizio ancora in corso non può essere invocato il giudicato interno, atteso che la parziale acquiescenza sulla decisione che, per la stessa ragione, ha negato l'ingresso all'insinuazione per una parte del credito, determina l'irretrattabilità di tale statuizione entro i limiti oggettivi di tale pronuncia, ma non può privare d'effetto l'impugnazione, tempestivamente proposta, avverso la sentenza che ha deciso in ordine alla restante quota di credito.

Cass. civ. n. 7815/1997

In tema di sanzioni amministrative, l'art. 23, comma penultimo della L. 24 novembre 1981, n. 689 addossa all'amministrazione l'onere probatorio, spettando tuttavia all'incolpato specificare i motivi di opposizione delimitanti la materia della controversia e quindi l'ambito delle prove e delle eventuali indagini del giudicante. Tali principi trovano applicazione anche nel giudizio di opposizione allo stato passivo, che è un giudizio ordinario trasportato nell'ambito del fallimento, senza che rilevi che in tale giudizio l'azione venga intrapresa dall'amministrazione creditrice, non potendo tale differenza incidere sul generale principio secondo il quale la verifica giudiziale verte pur sempre su quanto è in contestazione tra le parti.

Cass. civ. n. 2275/1984

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 1980, la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 99 quinto comma della legge fallimentare, in tema di opposizione avverso lo stato passivo, nella parte in cui fa decorrere i termini brevi per appellare o per ricorrere (quindici e trenta giorni) dall'affissione della pronuncia impugnata, l'affissione medesima, così come la successiva comunicazione di essa mediante avviso ai procuratori delle parti, non sono idonee a segnare il decorso dei suddetti termini brevi, il quale inizia per effetto della notificazione della pronuncia a norma degli artt. 170 e 285 c.p.c. (a prescindere dal fatto che questa sia o meno preceduta da quella affissione), salva restando, indipendentemente dalla notificazione, l'applicabilità del termine annuale di decadenza di cui all'art. 327 c.p.c.

Cass. civ. n. 4049/1982

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99 legge fallimentare nella parte in cui attribuisce al giudice delegato il potere di istruire la causa di opposizione allo stato passivo e di partecipare alla decisione di essa quale componente del collegio, non esistendo né ragioni di convenienza tali da impedire al giudice delegato di svolgere attività istruttoria nelle cause da lui autorizzate, né la parzialità della funzione giudicante di tale giudice, non condizionata, né pregiudicata dall'esercizio di altre funzioni di carattere amministrativo nell'ambito dello stesso processo o dalle emanazioni di ordinanze, non vincolanti.

Cass. civ. n. 753/1981

Per la preclusione nascente dal giudicato implicito e dall'applicazione della regola che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile (e cioè tutto ciò che doveva necessariamente essere dedotto per giustificare l'accoglimento o il rigetto della domanda), la sentenza del tribunale fallimentare, passata in giudicato, che in sede di opposizione abbia ammesso allo stato passivo un credito in dipendenza di un certo contratto stipulato dal fallito e dell'esecuzione datavi, comporta un implicito riconoscimento della validità del predetto contratto, con la conseguente preclusione in un successivo giudizio della proponibilità della questione di nullità del contratto medesimo ancorché tale questione non sia stata dedotta nel precedente giudizio di opposizione allo stato passivo.

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