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Articolo 410 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Vilipendio di cadavere

Dispositivo dell'art. 410 Codice Penale

Chiunque commette atti di vilipendio(1) sopra un cadavere o sulle sue ceneri è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalità o di oscenità [529], è punito con la reclusione da tre a sei anni(2).

Note

(1) Il riferimento agli atti fa si che, diversamente da quanto previsto dagli artt. 290 e 407, in materia di vilipendio, non integrano la fattispecie in esame le condotte commesse con semplici parole o discorsi offensivi.
(2) Per integrare la circostanza aggravante è necessario che si abbia deturpamento, ovvero deformazione dei lineamenti del cadavere, mutilazione, se privato di parti rilevanti, o siano compiuti atti di brutalità (caratterizzati d violenza) o oscenità (sessualmente perversi).

Ratio Legis

Tradizionalmente si rinviene in tale disposizione la ratio di voler tutelare il sentimento di pietà per i defunti.

Spiegazione dell'art. 410 Codice Penale

Il bene giuridico oggetto di specifica tutela è il decoro, la dignità e l'onorabilità della persona deceduta.

Secondo la comune interpretazione, il vilipendio consiste nel tenore a vile, nel ricusare qualsiasi valore etico, sociale o politico all'entità contro cui è diretta la manifestazione, così da negarle ogni prestigio, rispetto e fiducia.

Oggetto di offesa è un cadavere o le sue ceneri, rientrando nella nozione tutti i resti umani capaci di suscitare sentimento di pietà per i defunti.

La norma, ai fini della configurabilità del reato, richiede il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di tenere una condotta idonea ad offendere il sentimento di pietà per i defunti.

Per quanto riguarda il secondo comma, anche qui si richiede il dolo generico di operare una mutilazione, una deturpazione o le altre condotte disciplinate, senza che sia richiesto il dolo specifico di vilipendere, già di per sé insito nella condotta di mutilazione, deturpazione o di atti brutali o osceni.

Massime relative all'art. 410 Codice Penale

Cass. pen. n. 16569/2007

Al fine della sussistenza dell'ipotesi aggravata del reato di vilipendio di cadavere è sufficiente il dolo generico, ovvero la consapevolezza di operare la mutilazione, nella cui condotta è insito il vilipendio. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato che la punibilità va esclusa soltanto se si sia agito nel rispetto delle norme regolamentari ed in modo tale da non compiere sul feretro attività di manipolazione che tendano ad una modifica delle condizioni del cadavere).

Cass. pen. n. 17050/2003

L'elemento psicologico del reato di vilipendio di cadavere consiste nel dolo generico, ed è integrato quando l'agente sia consapevole che la condotta posta in essere è idonea ad offendere il sentimento di pietà verso i defunti ed è vietata da disposizioni regolamentari (come per il caso di esumazione parziale), o comunque non è strettamente necessaria all'espletamento dell'attività eventualmente lecita che comporta la manipolazione dei resti umani. (Fattispecie relativa alla esumazione di un corpo destinato ad urna ossario, smembrato dall'operatore addetto perché solo parzialmente mineralizzato, con conservazione nell'urna di parte dello scheletro e dispersione nell'ambiente delle porzioni non ancora decomposte del cadavere).

Cass. pen. n. 1107/1971

Ai fini della tutela penale accordata dall'art. 410 c.p., rientrano nella nozione di «cadavere» tutti i resti umani tuttora capaci di suscitare l'idea della pietà verso i defunti. Ai fini della sussistenza del delitto aggravato previsto dal capoverso dell'art. 410 c.p., nel caso di mutilazione di cadavere, non occorre il dolo specifico, ma è sufficiente il dolo generico e cioè la coscienza e la volontà di operare la mutilazione, essendo il vilipendio insito in quest'atto così da doversi considerare ultronea l'indagine sull'intenzione di vilipendere. I reati di vilipendio e di occultamento di cadavere possono concorrere.

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