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Articolo 168 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Revoca della sospensione

Dispositivo dell'art. 168 Codice Penale

Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto [c.p.p. 674] qualora, nei termini stabiliti, il condannato(1):

  1. 1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole [101], per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli [165](2);
  2. 2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163.

Qualora il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti stabiliti dall'articolo 163, il giudice, tenuto conto dell'indole e della gravità del reato, può revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena(3).

La sospensione condizionale è altresì revocata quando è stata concessa in violazione dell'articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative. La revoca è disposta anche se la sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale(4).

Note

(1) L'istituto della sospensione condizionale della pena è una causa estintiva del reato, cosiddetta sui generis, in quanto determina una sospensione integrale, ma provvisoria dell'esecuzione della pena. Questa può poi risolversi alternativamente nell'estinzione del reato e della pena oppure nella revoca del beneficio concesso, nei casi in cui non vi è stato adempimento degli obblighi imposti o nelle ipotesi di reiterazione dell'attività criminale. La norma in esame tratta appunto della revoca, la quale può essere obbligatoria o facoltativa. Per quanto attiene alla revoca obbligatoria questa deve essere pronunciata dal giudice al ricorre delle condizioni previste dalla legge, le quali devono realizzarsi nei termini stabiliti ovvero entro il periodo in cui resta sospesa la pena, ossia cinque anni se la condanna è per delitto e due anni se la condanna è per contravvenzione.
(2) Il primo caso in cui si verifica la revoca obbligatoria è ravvisabile nelle ipotesi in cui, nel termine di legge, venga commessa da parte del condannato un delitto o una contravvenzione della stessa indole. Tale identità dell'indole è però necessaria solo per le contravvenzioni e non anche per i delitti, di conseguenza la commissione di un delitto comporta sempre la revoca della sospensione, indipendentemente dalla sua natura.
In secondo luogo il numero 1) della presente disposizione prevede quale causa di revoca obbligatoria l'inadempimento degli eventuali obblighi imposti al condannato. In questi casi non si tratta di una revoca automatica, in quanto il reo può provare l'impossibilità dell'adempimento e il giudice, a sua volta, accertare la fondatezza di tali prove.
(3) Infine la recidiva è obbligatoria se per un reato antecedentemente commesso sono complessivamente superati i limiti per la concessione del beneficio. A tale fine è necessario che, entro il termine nel quale il rapporto originario rimane sospeso, il reato sia effettivamente commesso e non che sia emessa la sentenza di condanna accertante il reato stesso.
Se però, come prevede il comma 3 della norma in esame, non vengono superati i limiti previsti dall'art. 163 del c.p., si configura un'ipotesi di recidiva facoltativa, ovvero spetta al giudice di cognizione, in questo caso mai a quello di esecuzione, decidere se revocare o meno la sospensione.
(4) L'ultimo comma, aggiunto alla formulazione originaria dell'articolo dalla legge 26 marzo 2001, n. 128 (art. 1), richiama poi l'ultima causa di recidiva obbligatoria ovvero ove si accerti l'insussistenza delle condizioni per la sua concessione, nello specifico si tratta della violazione delle disposizioni cui all'art. 164 del c.p., comma 4, nonché nel caso di sentenza di patteggiamento ex art. 414 del c.p.p..

Ratio Legis

Come ravvisabile dal dispositivo della norma in esame, indipendentemente che si tratti di recidiva facoltativa od obbligatoria, questa in ogni caso risponde ad una mera funzione ricognitiva di una condizione risolutiva già verificatasi.

Spiegazione dell'art. 168 Codice Penale

Il legislatore ha inteso disciplinare normativamente i casi in cui la sospensione condizionale della pena (art. 163 debba essere revocata dal giudice.

Orbene, tranne i casi in cui la pena comminata per il nuovo reato commesso in seguito alla concessione del beneficio di cui sopra non superi i due anni di reclusione cumulata con la pena precedente, la revoca è disposta sia quando il condannato commetta una contravvenzione della stessa indole (per i delitti rileva invece qualsiasi reato), sia quando non adempia agli obblighi impostigli ex art. 165.

Specularmente a quanto detto sopra, la revoca è altresì disposta quando il soggetto riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso, qualora la pena detentiva superi complessivamente gli anni due.

Se per contro, il cumulo non supera gli anni due il giudice è tenuto ad operare una valutazione discrezionale e, tenuto conto dell'indole e della gravità del reato, può comunque revocare il beneficio della sospensione.
La norma precisa altresì che la revoca opera anche nei casi in cui la sospensione condizionale della pena sia stata concessa con l'applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444).

Massime relative all'art. 168 Codice Penale

Cass. pen. n. 40824/2022

Il giudice dell'esecuzione può revocare, ai sensi dell'art.168, comma terzo, cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa, in violazione dell'art. 164, comma secondo, n. 1, cod. pen., in favore dell'imputato che aveva riportato precedente condanna per un delitto a pena detentiva, anche nel caso in cui, in relazione a tale condanna, sia intervenuta declaratoria di "estinzione della pena e di ogni altro effetto penale" ai sensi dell'art. 47 ord. pen., a seguito dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, cui il condannato stesso era stato ammesso.

Cass. pen. n. 39190/2021

È legittima la revoca "in executivis" della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d'appello, che non sia stato investito dell'impugnazione del pubblico ministero né, comunque, di formale sollecitazione di questi in ordine all'illegittimità del beneficio, atteso che il potere di revoca che, in tal caso, il giudice d'appello può esercitare anche d'ufficio, ha natura meramente facoltativa e surrogatoria rispetto a quello del giudice dell'esecuzione. (In motivazione la Corte ha osservato che, in tal caso, ove il giudice di appello non si sia pronunciato, a seguito di impugnazione o richiesta del pubblico ministero ovvero d'ufficio, sulla questione relativa alla sussistenza della causa ostativa al riconoscimento del beneficio, non si forma giudicato preclusivo del potere di revoca in fase esecutiva).

Cass. pen. n. 3137/2021

In tema di applicazione "in executivis" della disciplina del reato continuato, una volta ritenuta dal giudice dell'esecuzione l'unicità del disegno criminoso tra due fatti oggetto di due diverse sentenze ed applicata agli stessi la disciplina del reato continuato, la sospensione condizionale già disposta per uno dei due fatti non è automaticamente revocata, essendo compito del giudice valutare se il beneficio già concesso possa estendersi alla pena complessivamente determinata ovvero se esso debba essere revocato perché venuti meno i presupposti di legge.

Cass. pen. n. 28714/2021

In caso di revoca ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. della sospensione condizionale della pena concessa con una prima sentenza per reati unificati dalla continuazione con quelli oggetto di una successiva sentenza di condanna che abbia esteso il beneficio all'intera pena determinata per il reato continuato, i termini stabiliti dall'art. 163 stesso codice vanno computati a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la prima sentenza, ma la revoca va circoscritta alla parte di pena che, nell'ambito del reato continuato, è stata imputata al reato (o ai reati) oggetto della suddetta sentenza, e non all'intera pena originariamente inflitta.

Cass. pen. n. 36363/2021

Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione abbia revocato la sospensione condizionale della pena concessa dal giudice della cognizione, senza aver previamente verificato che a quest'ultimo non fosse nota la causa ostativa, postula, diversamente essendo aspecifico, l'allegazione di elementi indicativi di una tale conoscenza.

Cass. pen. n. 34387/2021

Il giudice della cognizione può revocare la sospensione condizionale della pena concessa, in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., in presenza di cause ostative, a condizione che le stesse non fossero documentalmente note al giudice che ha concesso il beneficio, essendo a tal fine tenuto ad acquisire, anche d'ufficio, il fascicolo del giudizio per la doverosa verifica al riguardo.

Cass. pen. n. 24103/2021

È legittima la revoca "in executivis" della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d'appello, che non sia stato investito dell'impugnazione del pubblico ministero né, comunque, di formale sollecitazione di questi in ordine all'illegittimità del beneficio, atteso che il potere di revoca che, in tal caso, il giudice d'appello può esercitare anche d'ufficio, ha natura meramente facoltativa e surrogatoria rispetto a quello del giudice dell'esecuzione. (In motivazione la Corte ha sottolineato che, in tal caso, non può ritenersi che la questione relativa alla sussistenza della causa ostativa al riconoscimento del beneficio sia oggetto una valutazione "implicita" da parte del giudice dell'appello che, ove non impugnata, determini la formazione del giudicato sul punto con conseguente preclusione della revoca in fase esecutiva).

Cass. pen. n. 11612/2021

La revoca della sospensione condizionale della pena deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice dell'esecuzione quando, entro i termini previsti dall'art. 163 cod. pen., sopraggiunge condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per il quale sia stata già accordato il beneficio, anche se il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti che consentono la reiterazione della misura, poiché la valutazione di meritevolezza per la concessione di questa compete al solo giudice della cognizione.

Cass. pen. n. 11352/2020

In caso di richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 164, comma quarto, e 168, comma terzo, cod. pen., il giudice dell'esecuzione, al fine di verificare se i precedenti ostativi risultassero o meno documentalmente al giudice della cognizione al momento della concessione del beneficio, è tenuto, anche d'ufficio ex art. 666, comma 5, cod. proc. pen., ad acquisire in originale o in copia il fascicolo del procedimento cognitorio, dando conto degli esiti del controllo effettuato nella motivazione della decisione.

Cass. pen. n. 35563/2020

In tema di revoca della sospensione condizionale della pena, l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce.

Cass. pen. n. 2329/2020

Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, nel caso previsto dall'art. 168, comma primo, n. 2, cod. pen., va tenuto conto, onde verificare se vi sia stato superamento dei limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen., di tutte le condanne che il soggetto abbia riportato nell'arco di tempo previsto dalla legge, e non solo di quelle per le quali sia stato concesso il beneficio della sospensione.

Cass. pen. n. 4629/2020

La sentenza di condanna al lavoro di pubblica utilità in sostituzione di una pena detentiva costituisce titolo idoneo alla revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa.

Cass. pen. n. 35848/2020

Il giudice, nell'infliggere una nuova condanna può disporre la sospensione condizionale della pena, qualora la sanzione da irrogare, cumulata con la precedente, non supera i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen., solo ove ritenga che l'imputato sia meritevole in concreto del beneficio, sulla base della natura del reato e della sua personalità; in caso contrario, deve procedere obbligatoriamente alla revoca del beneficio concesso in precedenza, avendo constatato il venir meno della presunzione di astensione dal commettere ulteriori reati, sulla cui base il beneficio medesimo era stato accordato.

Cass. pen. n. 23133/2020

È illegittima la revoca "in executivis" della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., in presenza di una causa ostativa nota al giudice d'appello, anche se non sia stato investito dell'impugnazione o da formale sollecitazione del pubblico ministero in ordine all'illegittimità del beneficio, non essendo precluso al giudice dell'impugnazione il potere di revoca, esercitabile anche d'ufficio.

Cass. pen. n. 14853/2020

Nei casi di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena, previsti dall'art. 168, comma primo, cod. pen., il giudice dell'esecuzione deve provvedervi, a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca di diritto del beneficio fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca.

Cass. pen. n. 45952/2019

Il beneficio della sospensione condizionale, riconosciuto in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, deve essere revocato nel caso in cui sopravvenga una condanna entro i termini previsti dall'art 168, comma primo, n. 1 cod. pen.

Cass. pen. n. 42363/2019

Competente a disporre la revoca facoltativa della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, comma secondo, cod, pen. è unicamente il giudice della cognizione e non anche quello dell'esecuzione, trattandosi di provvedimento implicante un apprezzamento discrezionale esulante dai poteri di quest'ultimo, la cui competenza funzionale è limitata ai soli casi di revoca di diritto.

Cass. pen. n. 21300/2017

Il principio secondo cui una condanna a pena condizionalmente sospesa non può dar luogo alla revoca della sospensione condizionale disposta con una condanna precedente, presuppone che la seconda sospensione non sia anch'essa soggetta a revoca per effetto di una condanna successiva, non potendosi, in siffatta ipotesi, neppure invocare il disposto di cui all'ultima parte dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen. - espressamente fatto salvo dal primo comma dell'art. 168 stesso codice - dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano due condanne entrambe a pena sospesa. (Fattispecie in cui la terza condanna era intervenuta entro i cinque anni dalla seconda, ma oltre i cinque anni dalla prima condanna).

Cass. pen. n. 12817/2017

Al giudice d'appello, cui sia richiesto dalla parte pubblica, anche se non impugnante, la revoca, ex art. 168, comma primo, cod. pen., della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena, non è consentito di omettere di prendere in esame l'istanza, rimettendo la decisione al giudice dell'esecuzione, quando sussistano i presupposti per adottare il provvedimento e la relativa dimostrazione emerga dagli atti processuali acquisiti. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa decisione in ordine alla revoca della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena, di cui l'imputato aveva usufruito più di due volte).

Cass. pen. n. 32428/2016

Il giudice dell'esecuzione può revocare, ai sensi dell'art.168, comma quarto, cod.pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa, in violazione dell'art.164, comma secondo,n.1, cod.pen., in favore dell'imputato che aveva riportato precedente condanna per un delitto a pena detentiva, anche ove, in relazione a tale condanna, sia intervenuta declaratoria di "estinzione della pena e di ogni altro effetto penale" ai sensi dell'art. 47 dell'Ord. pen., a seguito dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, cui il condannato medesimo era stato ammesso.(In motivazione la suprema Corte ha precisato che la declaratoria di estinzione di ogni "effetto penale" della condanna non può eliminare il vizio genetico che ha determinato la concessione del beneficio).

Cass. pen. n. 30402/2016

In tema di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di determinati obblighi, l'inadempimento di questi ultimi determina la revoca del beneficio, salvo i casi di impossibilità di adempiere dovuta a causa non imputabile al condannato, non potendo rilevare, invece, fatti propri e volontari dello stesso, anche se antecedenti o concomitanti alla concessione del beneficio. (In applicazione del principio, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento del giudice di esecuzione di revoca del beneficio per inadempimento parziale degli obblighi cui era subordinata la sospensione condizionale della pena, in particolare per non aver il condannato adempiuto alla rimessione in pristino di uno dei fondi interessati dall'ordinanza, che lo stesso aveva alienato a terzi prima della concessione del beneficio).

Cass. pen. n. 43498/2013

È legittima in sede esecutiva, stante la sua natura meramente dichiarativa, la revoca della sospensione condizionale della pena, concessa, pur in assenza dei presupposti di legge, con sentenza di patteggiamento, a nulla rilevando che nell'accordo delle parti la proposta dell'imputato fosse stata subordinata alla concessione del citato beneficio. (Fattispecie in cui è stata ritenuta legittima la revoca della sospensione condizionale in quanto la pena inflitta, cumulata a quella irrogata con una precedente pronuncia, superava il limite di cui all'art. 164, comma quarto, c.p.).

Cass. pen. n. 30001/2013

Il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di dichiarare l'intervenuta revoca di diritto della sospensione condizionale della pena quando il giudice della cognizione, infliggendo nuova condanna, non ha concesso per la seconda volta il beneficio, pur se la somma delle pene inflitte non superava il limite biennale complessivo.

Cass. pen. n. 30504/2011

La protrazione della condotta di un reato permanente (nella specie, associazione a delinquere di stampo mafioso) nell'ambito del quinquennio successivo alla sentenza con la quale sia stato concessa la sospensione condizionale ne determina la revoca, a nulla rilevando che la condotta criminosa abbia avuto inizio in precedenza.

Cass. pen. n. 15785/2011

La condanna a pena detentiva sostituita con pena pecuniaria non può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena in precedenza concessa.

Cass. pen. n. 16243/2010

Il giudice dell'esecuzione può procedere d'ufficio alla revoca della sospensione condizionale della pena solo nel caso in cui si tratti di revoca di diritto.

Cass. pen. n. 10742/2009

La revoca obbligatoria della sospensione condizionale della pena (nella specie per essere stata concessa per la terza volta), illegittimamente rifiutata dal giudice dell'esecuzione, è disposta direttamente dalla Corte di cassazione, adita con ricorso dal pubblico ministero, previo annullamento senza rinvio della decisione impugnata.

Cass. pen. n. 48158/2008

La revoca della sospensione condizionale della pena deve essere sempre disposta, eventualmente anche dal giudice dell'esecuzione, quando sia stata concessa per più di una volta, o per più di due volte nel caso previsto dall'art. 164, ultimo comma, c.p..

Cass. pen. n. 40522/2008

In caso di revoca ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1, c.p. della sospensione condizionale della pena concessa con una prima sentenza per reati unificati dalla continuazione con quelli oggetto di una successiva sentenza di condanna che abbia esteso il beneficio all'intera pena determinata per il reato continuato, i termini stabiliti dall'art. 163 stesso codice vanno computati a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la prima sentenza, ma la revoca va circoscritta alla parte di pena che, nell'ambito del reato continuato, è stata imputata al reato (o ai reati ) oggetto della suddetta sentenza, e non all'intera pena originariamente inflitta.

Cass. pen. n. 20289/2008

Una condanna a pena detentiva sostituita con pena pecuniaria a norma dell'art. 57 L. 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale ), non può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa.

Cass. pen. n. 8976/2008

Le cause di revoca della sospensione condizionale della pena previste dall'art. 168 c.p. operano anche nel caso in cui la stessa pena sia stata dichiarata interamente condonata.

Cass. pen. n. 8974/2008

La revoca della sospensione condizionale della pena che sia stata illegittimamente concessa è possibile, ai sensi dell'art. 168, comma quarto, c.p., solo a condizione che la sentenza contenente la relativa statuizione non sia passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della legge 26 marzo 2001 n. 128, con la quale è stata introdotta la suindicata previsione normativa, cui va riconosciuto carattere processuale, per cui essa non può trovare applicazione con riguardo a situazioni da considerarsi all'epoca già esaurite.

Cass. pen. n. 14018/2007

Il principio secondo cui una condanna a pena condizionalmente sospesa non può dar luogo alla revoca della sospensione condizionale concessa con una condanna precedente in tanto vale in quanto la seconda sospensione non venga ad essere anch'essa soggetta a revoca per effetto di una condanna successiva, non potendosi, in siffatta ipotesi, neppure invocare il disposto di cui all'ultima parte dell'art. 164, ultimo comma, c.p., espressamente fatto salvo dal primo comma dell'art. 168 stesso codice, dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano state due condanne entrambe a pena sospesa.

Cass. pen. n. 7199/2007

In tema di sospensione condizionale della pena, il provvedimento previsto dal comma terzo dell'art. 168 c.p. — ove si prescrive che va disposta la revoca della sospensione condizionale quando il beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative indicate al comma quarto dell'art. 164 c.p. — ha natura dichiarativa in quanto ha riguardo ad effetti di diritto sostanziale che si producono ope legis e possono essere rilevati in ogni momento tanto dal giudice della cognizione che, in applicazione del comma primo bis dell'art. 674 c.p.p., dal giudice dell'esecuzione, e dunque anche dal giudice di appello in mancanza di impugnazione del pubblico ministero.

Cass. pen. n. 41315/2006

Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, comma primo, n. 2, c.p. la pena inflitta con la nuova condanna, intervenuta nei limiti temporali stabiliti dall'art. 163, comma primo, c.p. deve essere cumulata a tutte quelle precedenti sospese condizionalmente, anche se inflitte con più sentenze, a nulla rilevando che ciascuna di esse, cumulata con la nuova condanna, non ecceda i limiti fissati.

Cass. pen. n. 17781/2006

La sentenza di patteggiamento, in ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna in mancanza di un'espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168, comma primo, n. 1 c.p., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa.

Cass. pen. n. 42367/2005

Il presupposto di legittimità della revoca della sospensione condizionale per «altra condanna» in relazione a un delitto anteriormente commesso è che la pronuncia pregiudicante sia divenuta definitiva, dal momento che si tratta di rimuovere una situazione giuridica già stabilita con pronuncia irrevocabile. (La Corte ha quindi chiarito che, nel caso in cui l'intervenuta sentenza di condanna non sia definitiva, il giudice può valutare solo la non meritevolezza della concessione ulteriore del beneficio, ma non può procedere alla rimozione della sospensione condizionale già concessa, perché la revoca deve collegarsi ad un'attività meramente ricognitiva della verifica dell'esistenza di un presupposto che ope legis comporta appunto la revoca).

Cass. pen. n. 34332/2005

La decadenza dal beneficio della sospensione condizionale della pena opera di diritto, non appena la nuova condanna che la comporta passa in giudicato.Il provvedimento di revoca ha, pertanto, mera funzione ricognitiva della condizione risolutiva del beneficio ed i relativi effetti si producono ex tunc retroagendo al momento in cui la condizione si è verificata, a nulla rilevando che la nuova pena sia stata poi condonata, non impedendo che la stessa possa essere computata e cumulata agli effetti del superamento del limite di cui all'art. 163 c.p., come previsto dall'art. 168, comma primo n. 2 c.p.

Cass. pen. n. 28714/2005

Non deve procedersi alla revoca delle sospensioni condizionali precedentemente concesse con riferimento a condanne per fatti non più previsti dalla legge come reato, in quanto l'abolitio criminis fa cessare l'esecuzione e gli effetti penali della condanna, tra i quali deve annoverarsi l'attitudine della medesima a costituire precedente ostativo alla reiterazione della sospensione condizionale della pena. (Fattispecie in cui il P.M. aveva chiesto la revoca della sospensione condizionale riguardante precedenti condanne per fatti di emissione di assegni a vuoto, reato depenalizzato con il D.L.vo n. 507 del 1999).

Cass. pen. n. 16515/2004

Il comma terzo dell'art. 168 c.p., introdotto dalla novella del 26 marzo 2001, n. 128, ha ampliato l'ambito di operatività della revoca della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva, ora consentita anche nei casi in cui la sospensione risulti disposta in violazione dell'art. 164, quarto comma, c.p.. Se la sentenza che ha illegittimamente concesso il beneficio della sospensione condizionale per la terza volta è divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore della novella, tale disposizione non è applicabile, in quanto incontra il limite dell'intangibilità del giudicato, se, invece, è divenuta definitiva dopo tale data, vige la regola dell'immediata operatività dello ius superveniens, anche se meno favorevole al reo, con conseguente revocabilità in sede esecutiva del beneficio erroneamente concesso.

Cass. pen. n. 7652/2004

L'abrogazione della norma incriminatrice fa cessare l'esecuzione e gli effetti penali della condanna, tra i quali ultimi deve annoverarsi l'attitudine della medesima a costituire precedente formalmente ostativo alla reiterazione della sospensione condizionale della pena. Tale effetto si produce indipendentemente dalla formale dichiarazione di revoca della condanna, quale prevista dall'art. 673 c.p.p., avendo tale dichiarazione natura meramente dichiarativa. Pertanto, non può essere disposta la revoca, ai sensi dell'art. 168, comma quarto, c.p., della sospensione condizionale della pena che sia stata concessa una terza volta, in apparente violazione dell'art. 164, comma quarto, stesso codice, a soggetto che ne aveva già fruito in relazione a due precedenti condanne, quando queste, ancorché non sia per esse intervenuta la revoca ex art. 673 c.p.p., risultino comunque pronunciate per fatti non più costituenti reato (nella specie, emissione di assegni a vuoto).

Cass. pen. n. 36536/2003

È illegittima la revoca della sospensione condizionale della pena disposta dal giudice di appello quando appellante è il solo imputato, salvo che nell'ipotesi di cui all'art. 168, primo comma, c.p., che prevede un'attività meramente dichiarativa e non discrezionale del giudice, sicché non sussiste in tal caso violazione del divieto di reformatio in peius.

Cass. pen. n. 34244/2003

L'istituto del cosiddetto «patteggiamento in appello» di cui all'art. 599 c.p.p. non è ammissibile al giudizio speciale disciplinato dagli artt. 444 ss. c.p.p., che per la sua specificità, è caratterizzato da regole del tutto atipiche rispetto a quelle del procedimento ordinario. Ne consegue che ad esso, in assenza di espresso rinvio, non è estensibile la disposizione di favore stabilita dall'art. 445, secondo comma, c.p.p., in base alla quale la sentenza di cui all'art. 444, secondo comma, c.p.p. non può essere titolo valido per la revoca della sospensione condizionale in precedenza concessa.

Cass. pen. n. 29421/2003

Non è revocabile in sede esecutiva, ma solo in esito ad impugnazione sul punto, la sospensione condizionale della pena nell'ipotesi prevista dall'art. 168, terzo comma, c.p.p., nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 26 marzo 2001, n. 128, e cioè se concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, c.p. (secondo cui il beneficio non può essere concesso più di una volta, salva l'ipotesi prevista dalla legge), qualora la sentenza che l'abbia disposta sia passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della menzionata novella n. 128/2001. Ed invero, il carattere sostanziale della norma contenuta nel menzionato art. 168, terzo comma, ne preclude l'applicazione retroattiva, peraltro impedita anche qualora ad essa fosse da riconoscere natura di norma processuale, stante il limite naturale del rispetto «degli atti e dei fatti esauriti sotto l'impero della legge anteriore».

Cass. pen. n. 29288/2003

La possibilità concessa al giudice dell'esecuzione del comma primo bis dell'art. 674 c.p.p., introdotto dall'art. 1 della legge 26 marzo 2001, n. 128, di revocare in sede esecutiva la sospensione condizionale concessa in violazione delle condizioni di cui al terzo comma dell'art. 168 c.p. non può operare con riguardo ai benefici concessi con sentenze divenute definitive prima dell'entrata in vigore della citata disposizione di cui alla legge n. 128 del 2001.

Cass. pen. n. 21872/2003

Qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa illegalmente in presenza di causa ostativa, il provvedimento della Corte d'appello che provvede alla revoca ex art. 168, terzo comma c.p. non viola il divieto di reformatio in peius né il principio devolutivo, trattandosi di provvedimento ricognitivo di una preesistente situazione di illegalità.

Cass. pen. n. 40466/2002

In tema di sospensione condizionale della pena, il provvedimento previsto dal comma 3 dell'art. 168 c.p. — secondo il quale è disposta la revoca della sospensione condizionale quando il beneficio risulta concesso in presenza delle cause ostative indicate al comma 4 dell'art. 164 c.p. — ha natura dichiarativa, riguardando effetti di diritto sostanziale che si producono ope legis e possono essere rilevati in ogni momento, tanto dal giudice della cognizione che, in applicazione del comma 1 bis dell'art. 674 c.p.p., dal giudice della esecuzione. Ne consegue che non comporta violazione del divieto di reformatio in pejus e del principio devolutivo il provvedimento di revoca adottato dal giudice di appello, nel procedimento ordinario come in quello camerale, anche d'ufficio e nei casi di omessa impugnazione del pubblico ministero.

Cass. pen. n. 38010/2002

Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena (art. 168, comma 2, c.p.), l'anteriorità del delitto, successivamente giudicato, deve essere riferita alla data del passaggio in giudicato della sentenza che concede il beneficio e non già alla data di consumazione del reato da essa giudicato.

Cass. pen. n. 31/2001

Il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere revocato per effetto di una successiva sentenza di patteggiamento, non contenendo quest'ultima quell'accertamento di responsabilità che costituisce imprescindibile presupposto per la revoca disciplinata dall'art. 168, comma 1, n. 2, c. p.; viceversa, se già concesso per pena patteggiata, non solo non può essere reiterato in relazione a successiva sentenza, anche di patteggiamento, per fatto anteriormente commesso, dalla quale derivi l'applicazione di una pena detentiva che, cumulata con la precedente, superi i limiti fissati dall'art. 163 c.p., ma - nelle medesime condizioni - va addirittura revocato, in quanto sia il divieto della sua ulteriore concessione ex art. 164, comma 2 n. 1, sia la revoca per condanna sopravvenuta ex art. 168, comma 1 n. 2, dello stesso codice, prescindono dalla natura del provvedimento che vi abbia dato causa, facendo esclusivo riferimento alla circostanza che una pena sia stata inflitta, ancorché con sentenza di patteggiamento, della quale, pertanto, deve tenersi conto ai predetti fini.

Cass. pen. n. 2891/2000

La circostanza che la sentenza a pena patteggiata non possa costituire causa di revoca della sospensione condizionale della pena non esclude la revocabilità della sospensione concessa dalla predetta sentenza di patteggiamento a seguito della successiva condanna, concorrendo anche l'entità della pena applicata a richiesta a formare il limite di pena massimo oltre il quale il beneficio non è concedibile e diviene quindi revocabile.

Cass. pen. n. 4662/2000

La sospensione condizionale della pena, concessa con sentenza di patteggiamento, può essere revocata qualora successivamente intervenga sentenza di condanna per fatto anteriore ex art. 168, comma 2, c.p., pronunziata a seguito di giudizio ordinario (o nei casi di riti speciali a cognizione piena) attesoché la successiva condanna fa venir meno la prognosi favorevole che aveva consentito la prima applicazione del beneficio in questione. (In motivazione la S.C. ha precisato che, a differenza del giudizio sulla colpevolezza, il giudizio sulla concedibilità della sospensione condizionale della pena è un giudizio a cognizione piena, come risulta dal tenore dell'art. 444, comma 3, c.p.p., che non pone limiti alla valutazione del giudice sulla concedibilità del beneficio).

Cass. pen. n. 5225/1999

All'erronea applicazione per la terza volta della sospensione condizionale della pena, anche se intervenuta per mancata iscrizione delle precedenti condanne nel casellario, può e deve porsi rimedio solo mediante l'impugnazione della sentenza che l'ha concessa in sede di cognizione, non già con l'esperimento, in sede esecutiva, della procedura di cui all'art. 674 c.p.p., consentita solo nelle ipotesi previste dall'art. 168, comma primo, numeri 1 e 2, c.p.

Cass. pen. n. 1963/1999

In tema di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, il termine quinquennale previsto dall'art. 168 c.p. deve calcolarsi partendo non dalla prima applicazione del precedente beneficio ma dal passaggio in giudicato della sentenza relativa.

Cass. pen. n. 7551/1998

Il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 168, comma primo, c.p. ha natura dichiarativa. Conseguentemente gli effetti di diritto sostanziale risalgono de jure al momento in cui si è verificata la condizione, anche prima della pronuncia giudiziale, e indipendentemente da essa. Sicché il provvedimento di revoca non è che un atto ricognitivo della caducazione del beneficio già avvenuta ope legis al momento del passaggio in giudicato della sentenza attinente al secondo reato. Ne consegue che il giudice di appello — svolgendo un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa e senza, pertanto, contravvenire al divieto di «reformatio in peius — ha il potere, anche se l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, di revocare la sospensione condizionale concessa con altra sentenza irrevocabile in altro giudizio, negli stessi termini in cui tale potere è attribuito al giudice dell'esecuzione. Al contrario, nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso art. 168 c.p., il provvedimento di revoca non è dichiarativo, ma costitutivo, e implica una valutazione che resta preclusa perciò al giudice di appello, così come al giudice dell'esecuzione; sicché, in assenza di impugnazione sul punto del pubblico ministero, al giudice di appello è inibito un provvedimento che lederebbe a un tempo il principio del favor rei e quello devolutivo. (In motivazione, la S.C. ha precisato che anche nel caso di beneficio erroneamente concesso non ne è consentita la revoca in assenza di impugnazione sul punto del P.M.).

Cass. pen. n. 989/1998

La sentenza di patteggiamento è inidonea a costituire il presupposto per l'operatività della revoca di cui al n. 1 ma non pure del n. 2 dell'art. 168 c.p.: infatti, la revoca, mentre nella prima ipotesi presuppone un giudizio di responsabilità, non riscontrabile nel procedimento definito con patteggiamento, nella seconda ipotesi diventa operante nel momento in cui si verifica, avuto riguardo alla pena irrogata, il superamento del limite stabilito dall'art. 164 c.p., prescindendo da ogni valutazione in ordine alla natura della sentenza.

Cass. pen. n. 5910/1998

In materia di esecuzione, la procedura di cui all'art. 674 c.p.p. consente la revoca della sospensione condizionale, da parte del giudice dell'esecuzione, solo nelle ipotesi previste dall'art. 168 primo comma n. 1 e n. 2 c.p. e non anche nell'ipotesi, del tutto diversa, di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 163 e 164 c.p. L'illegittima applicazione del beneficio, per essere già esistenti le cause preclusive di cui agli artt. 163 e 164 c.p., può costituire solo motivo di impugnazione in pendenza del giudizio di cognizione e non anche causa di revoca della sospensione condizionale concessa con sentenza passata in giudicato; diversamente la richiesta al giudice dell'esecuzione si trasformerebbe in ulteriore e straordinario mezzo di impugnazione, non previsto dalla legge.

Cass. pen. n. 4220/1997

Una volta ritenuta, da parte del giudice dell'esecuzione, l'unicità del disegno criminoso di due fatti, oggetto di due diverse sentenze, e applicata agli stessi la disciplina del reato continuato, la sospensione condizionale della pena già disposta per uno dei due episodi criminosi non può essere automaticamente revocata in conseguenza del secondo fatto, poiché l'avvenuta unificazione è in contrasto con l'autonomia dei diversi reati considerati dall'art. 168 c.p. ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena. Il reato continuato dovrà, invece, essere considerato nel suo complesso dal giudice dell'esecuzione, il quale valuterà se il beneficio già concesso possa estendersi alla pena complessivamente determinata, ovvero debba essere revocato se siano venuti meno i presupposti di legge o se il colpevole non ne appaia meritevole.

Cass. pen. n. 2245/1997

Una condanna condizionalmente sospesa non può dare causa alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con una precedente sentenza di condanna, stante il disposto dell'art. 168, comma primo, c.p., che fa salva la previsione dell'ultimo comma dell'art. 164 c.p.; né il giudice dell'esecuzione può rilevare l'eventuale erronea concessione del beneficio, stante l'intervenuto giudicato sul punto.

Cass. pen. n. 2571/1997

Ai fini della revoca di diritto della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, comma primo, n. 2, c.p., la pena inflitta con la nuova condanna, intervenuta nei limiti temporali stabiliti dall'art. 163, comma primo, stesso codice, deve cumularsi a tutte quelle precedenti condizionalmente sospese, a nulla rilevando che ciascuna di esse, cumulata con la nuova condanna, non ecceda il limite di cui all'art. 163, comma primo, citato.

Cass. pen. n. 2057/1997

Poiché l'indulto, se estingue la pena e ne fa cessare l'espiazione, non estingue, però, le pene accessorie, salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna, tra i quali è compresa l'eventuale causa di revoca dei precedenti benefici condizionati, nell'ipotesi in cui, a una condanna a pena sospesa (e, analogamente, a una pena patteggiata sospesa) segua, nei termini, altra condanna a pena condonata, questa comporta la revoca della sospensione condizionale precedentemente concessa.

Cass. pen. n. 1/1997

Poiché la sentenza emessa all'esito della procedura di cui agli artt. 444 ss. c.p.p. non ha natura di sentenza di condanna, difettandole l'accertamento giudiziale dell'avvenuta «commissione» del fatto-reato, essa non può costituire titolo idoneo alla revoca, a norma dell'art. 168, comma primo, n. 1, c.p., di sospensione condizionale della pena precedentemente concessa. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la pena applicata all'esito di «patteggiamento» legittimamente può essere ostativa alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena, in quanto, «applicando la pena», essa, sotto tale profilo, è legittimamente equiparabile a una pronuncia di condanna).

Cass. pen. n. 11162/1996

La riabilitazione minorile, prevista dall'art. 24 del R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404, non estingue la pena principale e non elimina le limitazioni stabilite per la concessione della sospensione condizionale della pena (e del perdono giudiziale); trattandosi di istituti — quello della riabilitazione e quello della sospensione condizionale della pena — che operano su piani diversi, senza reciproche interferenze, ne consegue che l'intervenuta riabilitazione non è di ostacolo alla revoca della sospensione condizionale della pena.

Cass. pen. n. 4863/1996

Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, nel caso previsto dall'art. 168, comma 2, c.p., va tenuto conto, onde verificare se vi sia stato o no superamento dei limiti stabiliti dall'art. 163, di tutte le condanne che il soggetto abbia riportato nell'arco di tempo previsto dalla legge, e non solo di quelle per le quali sia stato concesso il beneficio della sospensione.

Cass. pen. n. 3876/1996

Ai fini della revoca di benefici già concessi (sospensione condizionale o indulto), si deve tenere conto anche delle condanne riportate all'estero, se riconosciute in Italia.

Cass. pen. n. 11/1996

Poiché la sentenza emessa all'esito della procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti prevista dagli artt. 444 e seguenti c.p.p. non ha natura di sentenza di condanna, in essa non può essere identificato il presupposto al quale l'art. 168, comma 1, n. 2, c.p. riconnette la revoca della sospensione condizionale della pena. Ne consegue che all'applicazione della pena «patteggiata» non può conseguire l'effetto della revoca della sospensione condizionale precedentemente concessa, che ha come presupposto imprescindibile una sentenza di condanna, e cioè una decisione pronunciata in esito a un giudizio, con piena cognizione del reato e della pena. (In motivazione la S.C. ha, peraltro, ritenuto che il giudice del patteggiamento sia tenuto all'applicazione di quei provvedimenti sanzionatori di carattere specifico previsti dalle leggi speciali che non postulano un giudizio di responsabilità ma conseguono di diritto alla sentenza in questione e rispetto ai quali, pertanto, è irrilevante la circostanza che le parti non vi abbiano fatto riferimento nell'accordo).

Cass. pen. n. 4510/1995

Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena conseguente a ulteriore condanna a pena che, cumulata con quella precedentemente sospesa, superi i limiti stabiliti dall'art. 163 c.p., deve tenersi conto anche della parte di pena condonata.

Cass. pen. n. 4785/1995

Atteso il disposto di cui all'art. 445, comma 2, c.p.p., secondo cui, in caso di applicazione della pena su richiesta, il reato ed ogni relativo effetto penale sono estinti se l'imputato, nei termini indicati, non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, deve escludersi che con la sentenza di cui all'art. 444 c.p.p. possa disporsi la revoca della sospensione condizionale concessa con una precedente condanna; revoca che potrà operare solo qualora si verifichi la condizione impeditiva al prodursi del suddetto effetto estintivo.

Cass. pen. n. 2669/1995

La statuizione della sentenza del giudice di merito che abbia applicato la sospensione condizionale della pena al di fuori dei casi consentiti dalla legge può essere emendata solo tramite il giudizio di impugnazione, attivabile dal pubblico ministero. Ne consegue che, passata in giudicato la decisione, non è possibile procedere in sede di esecuzione alla revoca del beneficio sulla sola constatazione di una erronea determinazione del giudice e, quindi, per ragioni che non riguardano accadimenti sopravvenuti idonei, secondo la legge sostanziale, a giustificare la detta revoca.

Cass. pen. n. 1451/1995

Il fatto giudicato cessa di fungere da causa determinante la decadenza dal beneficio della sospensione condizionale della pena solo quando, esperita la procedura di revoca della sentenza, non azionabile d'ufficio, venga accertato che ne è venuta meno la antigiuridicità con conseguente eliminazione degli effetti del giudicato. (Fattispecie nella quale era stata revocata la sospensione condizionale della pena per effetto di nuova condanna per violazione della legge degli stupefacenti; avendo il ricorrente dedotto che il secondo fatto per cui era stato condannato non costituiva più reato in quanto lo stupefacente detenuto era destinato all'uso personale, la Cassazione, affermando il principio di cui sopra, ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso).

Cass. pen. n. 1286/1995

La pena condizionalmente sospesa (o condonata) non può essere posta in esecuzione dal pubblico ministero mediante ordine di carcerazione (o ingiunzione al condannato di costituirsi in carcere) in base alla sussistenza di una causa di revoca, prima che il giudice abbia eliminato gli effetti del provvedimento concessorio del beneficio con nuovo provvedimento assunto a conclusione di un procedimento diretto all'accertamento dei presupposti per la revoca stessa.

Cass. pen. n. 9281/1994

Il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 168, comma 1, ha natura dichiarativa e conseguentemente gli effetti sostanziali risalgono di diritto al momento in cui si è verificata la condizione, anche prima ed indipendentemente dalla pronuncia giudiziale, giacché la revoca formale non è che un atto ricognitivo di una decadenza già avvenuta ope legis al momento del passaggio in giudicato della sentenza attinente al secondo reato. Ne consegue che il giudice di appello — svolgendo un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa e senza, dunque, che si contravvenga al divieto di reformatio in peius — ha il potere, anche se l'appello è stato proposto dal solo imputato, di revocare la sospensione condizionale concessa con altra sentenza irrevocabile in altro giudizio, negli stessi termini in cui tale potere è attribuito al giudice dell'esecuzione. Diversamente, nell'ipotesi prevista dal comma 2 dello stesso art. 168, il provvedimento di revoca non è meramente dichiarativo ma costitutivo ed investe una valutazione che resta preclusa al giudice dell'esecuzione, cosicché il giudice di appello non può revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena qualora il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso che, cumulata a quella precedentemente sospesa non supera i limiti di cui all'art. 163 c.p., tenuto conto dell'indole e della gravità del reato, ove appellante sia il solo imputato, contravvenendo, in caso contrario, al divieto di reformatio in peius.

Cass. pen. n. 1257/1994

Il potere attribuito dall'art. 674 c.p.p. al giudice dell'esecuzione di revocare la sospensione condizionale della pena deve intendersi riferito alle ipotesi di revoca di diritto previste dall'art. 168, primo comma, c.p.p. e non anche a quella di revoca discrezionale prevista dal secondo comma dello stesso articolo. Infatti, detta revoca implica una valutazione discrezionale, riservata solamente al giudice di cognizione e non consentita al giudice dell'esecuzione, tenuto ad osservare le sentenze divenute definitive.

Cass. pen. n. 3922/1994

Tra gli effetti penali della condanna fatti salvi dall'art. 174, comma primo, c.p. va compresa la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena quale conseguenza della successiva condanna riportata dall'imputato, in presenza degli altri presupposti di legge, ai sensi dell'art. 168, comma primo n. 2 c.p. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione avverso ordinanza del giudice dell'esecuzione che, ai sensi dell'art. 168, comma primo n. 2, c.p. aveva revocato, su richiesta del P.M., il beneficio della sospensione di cui all'art. 163 c.p. a causa di successiva condanna riportata dall'imputato per un delitto anteriormente commesso, nonostante che la pena per tale condanna fosse stata interamente condonata).

Cass. pen. n. 2143/1993

In materia di revoca di diritto, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena, la circostanza che l'art. 674 c.p.p., a differenza dell'art. 590 del codice abrogato, non faccia espresso richiamo all'art. 168, primo comma, c.p. è del tutto irrilevante, in quanto la detta revoca può essere disposta esclusivamente nelle ipotesi previste da tale disposizione del codice penale e, quindi, solo per fatti avvenuti dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha applicato il beneficio. Il tutto diversamente dai casi di revoca facoltativa di cui all'art. 168, secondo comma, c.p. che è rimessa all'esercizio del potere discrezionale del giudice della cognizione contestualmente alla pronuncia della nuova sentenza di condanna.

Cass. pen. n. 405/1993

La condanna menzionata nell'art. 168, comma primo, n. 2, c.p., determina la revoca della sospensione condizionale della pena solo se diviene definitiva dopo quella che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei «termini stabiliti», che sono quelli di durata della sospensione condizionale fissati nell'art. 163 dello stesso codice. (Nella specie, invece, la detta condanna era divenuta definitiva prima della sentenza che aveva concesso la sospensione della pena e conseguentemente la Cassazione ha escluso che la stessa potesse dar luogo a revoca del beneficio).

Cass. pen. n. 1989/1993

La revoca della sospensione condizionale della pena prevista in sede di esecuzione dall'art. 674 c.p.p. è solo la revoca di diritto di cui al comma primo dell'art. 168 c.p. e non anche quella discrezionale di cui al capoverso dell'articolo menzionato, la quale presuppone valutazioni di natura, appunto, discrezionale, che la legge consente solo al giudice della cognizione.

Cass. pen. n. 7254/1992

Ai sensi dell'art. 168 c.p. la revoca della sospensione condizionale della pena opera di diritto e può essere disposta anche dal giudice dell'esecuzione (art. 674 c.p.p.) dopo la pronuncia della condanna per un altro reato e, poiché in mancanza di disposizioni diverse la sentenza di patteggiamento è equiparata ad una pronuncia di condanna (art. 445 comma secondo c.p.p.), deve concludersi che con questa sentenza il giudice, se ve ne sono le condizioni, deve disporre la revoca della sospensione condizionale.

Cass. pen. n. 141/1992

Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, sono irrilevanti sia la misura della pena detentiva irrogata in relazione al reato per il quale è stata riportata la condanna costituente motivo di revoca, sia la circostanza che tale reato risulti estinto a seguito di amnistia impropria, mentre rileva solo che il reato venga commesso entro il termine nel quale il rapporto primitivo rimane sospeso e non la sentenza di condanna che accerta il reato stesso, la cui data non dipende dalla volontà di chi fu ammesso al beneficio.

Cass. pen. n. 1705/1986

Nell'espressione «delitto ovvero contravvenzione della stessa indole» contenuta nel primo comma dell'art. 168 c.p. la cui commissione da parte di condannato a pena in precedenza condizionalmente sospesa provoca la revoca del beneficio, la congiunzione chiarisce che la revoca ha luogo di diritto soltanto quando la contravvenzione sia «della stessa indole» di quella in relazione alla quale venne applicato il beneficio della condanna condizionale laddove tale condizione non è richiesta nel caso di delitti, che opera come causa di revoca sempre, di qualunque natura esso delitto sia.

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R. C. chiede
venerdì 22/07/2016 - Toscana
“2007 condanna 1 anno 8 mesi condizionale (reato 1999)
2015 cassazione 4 anni x associazione a delinquere x truffa.
Ora mio marito è in carcere ed è stata revocata la condizionale, condanna 5 anni e 8 mesi. ( aveva fatto 8 mesi tra cautelare e domiciliari alla fine delle indagini preliminari). Deve arrivare a 4 anni x chiedere affidamento ai servizi sociali ( 75 gg da detrarre per il presofferto e 75 dopo i primi 6 mesi che sta facendo. ..a dicembre istanza affidamento)
C'è possibilità di fare istanza x irregolarità della revoca?
Grazie”
Consulenza legale i 04/08/2016
Va doverosamente premesso qualche breve cenno all’istituto della sospensione condizionale della pena (artt. 163-168 c.p.).

L’istituto in questione prevede che la pena rimanga sospesa per cinque anni (nel caso venga commesso un delitto) o tre anni (nel caso di commissione di una contravvenzione), a condizione che il reo non commetta un nuovo reato. Qualora, al contrario, egli dovesse rendersi responsabile di un nuovo reato, dovrà scontare sia la vecchia pena sospesa che quella inflitta per il secondo fatto illecito.

Il termine per la sospensione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza ovvero dopo il ricorso in Cassazione se vengono esperiti dall’imputato sia l’appello che, appunto, il ricorso in Cassazione; diversamente, se l’imputato non impugna la sentenza e non presenta appello, la stessa diverrà esecutiva (ed il termine decorrerà) dopo il processo di primo grado.
Ciò significa che la concessione del beneficio può essere formalmente disposta anche prima della condanna definitiva, ovvero all’esito del giudizio di primo grado (come è avvenuto, pare di capire, nel caso di specie) o del giudizio di appello, tuttavia gli effetti del beneficio stesso (la sospensione della pena appunto) si avranno solo con la condanna definitiva e quindi con l’esecuzione della pena a seguito di sentenza irrevocabile. E l’irrevocabilità, come si è detto, si avrà nel momento in cui la sentenza o comunque il provvedimento del giudice penale non possa più essere impugnato.

Le condizioni alle quali il Giudice concederà il beneficio sono le seguenti:
- il reo non dev’essere già stato condannato a pena detentiva per un delitto e non sia delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- alla pena non debba essere aggiunta una misura di sicurezza;
- la pena detentiva inflitta non deve essere superiore a due anni di arresto o reclusione (per coloro che hanno più di 70 anni e tra 18 e 21 il tetto sale a 2 anni e 6 mesi);
- se si tratta di sola pena pecuniaria la stessa ragguagliata a € 250,00 per ogni giorno di detenzione non deve superare la soglia di cui sopra.

La sospensione non può essere concessa più di una volta ma il Giudice – qualora il soggetto sia già stato condannato con pena sospesa – può decidere di sospendere anche la seconda pena qualora la somma della prima e della seconda non superi i termini di cui sopra.

Val la pena precisare che l’applicazione della sospensione non è un diritto dell’imputato ma un beneficio concedibile discrezionalmente dal Giudice che lo permetterà solo se riterrà che il reo non delinquerà in futuro (naturalmente la mancata concessione deve essere motivata e può essere anche da sola motivo di appello).

Il condannato che beneficia della sospensione avrà naturalmente degli obblighi: non commettere più reati, adempiere all’obbligo delle restituzioni, provvedere al risarcimento nei confronti del danneggiato dal reato che si sia costituito parte civile nel processo, eventualmente eliminare le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato. Il termine entro il quale gli eventuali obblighi devono essere adempiuti è stabilito dal Giudice.

Se il beneficio viene applicato, resta sospesa sia la pena principale che quella accessoria.
La pena sospesa non è menzionata sul casellario giudiziario (si tratta della c.d. “non menzione”) richiesto da privati e non può essere causa ostativa alla concessione di licenze o autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa.
Decorso il tempo di tre o cinque anni (ed eventualmente adempiuti gli obblighi imposti dal Giudice) il reato è estinto e non ha luogo l’esecuzione della pena.

Tutto ciò premesso, nel quesito (un po’ troppo generico sul punto) non viene specificato quando sia intervenuta la revoca del provvedimento della sospensione, ma è logico presumere che la decisione sia conseguita alla condanna in ultimo grado (Cassazione), dal momento che viene precisato che inizialmente sono stati inflitti 1 anno e 8 mesi e successivamente, in Cassazione, 4 anni.

E’ evidente, pertanto, che il provvedimento di revoca è legato al venire meno dei presupposti di legge necessari per la concessione del beneficio, ed in particolare del presupposto della durata massima della pena detentiva inflitta.
A nulla rileva, purtroppo, che a seguito di misure già scontate o tenendo conto di ulteriori benefici (come la detenzione cautelare o gli arresti domiciliari oppure ancora gli sconti di pena concessi a titolo di “liberazione anticipata” ai sensi dell’art. 54 della L. 354/75 sull’ordinamento penitenziario) il condannato abbia, di fatto, visto ridurre la durata della sua detenzione: unico dato rilevante è invece che la pena detentiva inflitta per il reato per cui egli è stato condannato in via definitiva risulta di durata eccessiva rispetto al limite previsto dal codice penale ai fini della concessione del beneficio.

Non si ravvisano, pertanto – alla luce delle scarne informazioni contenute nel quesito - elementi per poter contestare il provvedimento di revoca in oggetto.