(massima n. 1)
In tema di sospensione condizionale della pena, il provvedimento previsto dal comma terzo dell'art. 168 c.p. ove si prescrive che va disposta la revoca della sospensione condizionale quando il beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative indicate al comma quarto dell'art. 164 c.p. ha natura dichiarativa in quanto ha riguardo ad effetti di diritto sostanziale che si producono ope legis e possono essere rilevati in ogni momento tanto dal giudice della cognizione che, in applicazione del comma primo bis dell'art. 674 c.p.p., dal giudice dell'esecuzione, e dunque anche dal giudice di appello in mancanza di impugnazione del pubblico ministero.