Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11352 del 9 dicembre 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 164, comma quarto, e 168, comma terzo, cod. pen., il giudice dell'esecuzione, al fine di verificare se i precedenti ostativi risultassero o meno documentalmente al giudice della cognizione al momento della concessione del beneficio, č tenuto, anche d'ufficio ex art. 666, comma 5, cod. proc. pen., ad acquisire in originale o in copia il fascicolo del procedimento cognitorio, dando conto degli esiti del controllo effettuato nella motivazione della decisione.

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