Cassazione penale Sez. III sentenza n. 34387 del 27 aprile 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudice della cognizione può revocare la sospensione condizionale della pena concessa, in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., in presenza di cause ostative, a condizione che le stesse non fossero documentalmente note al giudice che ha concesso il beneficio, essendo a tal fine tenuto ad acquisire, anche d'ufficio, il fascicolo del giudizio per la doverosa verifica al riguardo.

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