Cassazione penale Sez. I sentenza n. 42363 del 15 ottobre 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Competente a disporre la revoca facoltativa della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, comma secondo, cod, pen. č unicamente il giudice della cognizione e non anche quello dell'esecuzione, trattandosi di provvedimento implicante un apprezzamento discrezionale esulante dai poteri di quest'ultimo, la cui competenza funzionale č limitata ai soli casi di revoca di diritto.

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