Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2057 del 31 maggio 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di applicazione dell'indulto a reati unificati con il vincolo della continuazione - sia nell'ipotesi in cui, in ragione del titolo, alcuni dei reati unificati siano esclusi e altri compresi nel provvedimento di clemenza, sia nella diversa ipotesi in cui alcuni reati siano commessi prima e altri dopo il termine di efficacia previsto nel decreto di clemenza - il reato continuato va scisso al fine di applicare il beneficio a quei reati che vi rientrano, a meno che diverse disposizioni al riguardo siano dettate dal provvedimento di clemenza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non corretto l'operato del giudice dell'esecuzione che non aveva interpretato il giudicato, rendendone espliciti il contenuto e i limiti, in particolare individuando, nell'ambito del reato continuato, le pene inflitte per la violazione più grave e per i reati satelliti, con le relative date di commissione o, in caso di impossibilità di ricostruzione, facendo applicazione del favor rei con il considerare commessi i reati entro i limiti temporali di applicabilità del beneficio).

(massima n. 2)

Poiché l'indulto, se estingue la pena e ne fa cessare l'espiazione, non estingue, però, le pene accessorie, salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna, tra i quali è compresa l'eventuale causa di revoca dei precedenti benefici condizionati, nell'ipotesi in cui, a una condanna a pena sospesa (e, analogamente, a una pena patteggiata sospesa) segua, nei termini, altra condanna a pena condonata, questa comporta la revoca della sospensione condizionale precedentemente concessa.

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