Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1257 del 6 maggio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Il potere attribuito dall'art. 674 c.p.p. al giudice dell'esecuzione di revocare la sospensione condizionale della pena deve intendersi riferito alle ipotesi di revoca di diritto previste dall'art. 168, primo comma, c.p.p. e non anche a quella di revoca discrezionale prevista dal secondo comma dello stesso articolo. Infatti, detta revoca implica una valutazione discrezionale, riservata solamente al giudice di cognizione e non consentita al giudice dell'esecuzione, tenuto ad osservare le sentenze divenute definitive.

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