Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 7551 del 27 giugno 1998

(3 massime)

(massima n. 1)

È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 486, comma quinto, c.p.p., nella parte in cui non si applica ai procedimenti in camera di consiglio che si svolgono a norma dell'art. 127 stesso codice, in quanto il diritto di difesa, garantito dal contraddittorio, risulta regolato secondo le speciali caratteristiche della struttura dei singoli procedimenti, senza che le modalità stesse ne menomino l'esistenza, allorché di esso vengano assicurati lo scopo e la funzione; e la sua disciplina, in relazione alle varie fasi processuali e alle caratteristiche dei singoli procedimenti, è espressione della discrezionalità legislativa.

(massima n. 2)

Il disposto dell'art. 486, comma quinto, c.p.p., a norma del quale il giudice provvede alla sospensione o al rinvio del dibattimento in caso di legittimo impedimento del difensore, non si applica ai procedimenti in camera di consiglio che si svolgono con le forme previste dall'art. 127 c.p.p. (Fattispecie relativa ad adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze, in relazione a giudizio abbreviato in grado di appello).

(massima n. 3)

Il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 168, comma primo, c.p. ha natura dichiarativa. Conseguentemente gli effetti di diritto sostanziale risalgono de jure al momento in cui si è verificata la condizione, anche prima della pronuncia giudiziale, e indipendentemente da essa. Sicché il provvedimento di revoca non è che un atto ricognitivo della caducazione del beneficio già avvenuta ope legis al momento del passaggio in giudicato della sentenza attinente al secondo reato. Ne consegue che il giudice di appello — svolgendo un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa e senza, pertanto, contravvenire al divieto di «reformatio in peius — ha il potere, anche se l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, di revocare la sospensione condizionale concessa con altra sentenza irrevocabile in altro giudizio, negli stessi termini in cui tale potere è attribuito al giudice dell'esecuzione. Al contrario, nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso art. 168 c.p., il provvedimento di revoca non è dichiarativo, ma costitutivo, e implica una valutazione che resta preclusa perciò al giudice di appello, così come al giudice dell'esecuzione; sicché, in assenza di impugnazione sul punto del pubblico ministero, al giudice di appello è inibito un provvedimento che lederebbe a un tempo il principio del favor rei e quello devolutivo. (In motivazione, la S.C. ha precisato che anche nel caso di beneficio erroneamente concesso non ne è consentita la revoca in assenza di impugnazione sul punto del P.M.).

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