Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4220 del 8 settembre 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

A norma dell'art. 461 c.p.p., la dichiarazione di opposizione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione degli estremi del decreto penale opposto, della data e del giudice che lo ha emesso, o comunque gli elementi necessari per una individuazione certa del provvedimento impugnato: a differenza di quanto è esplicitamente richiesto a pena di inammissibilità (art. 591 c.p.p.) dall'art. 581 c.p.p. per gli altri mezzi di impugnazione, non è invece richiesta l'enunciazione dei motivi, né quella dei capi o punti impugnati della decisione o quella delle richieste specifiche. Ne deriva che fra i requisiti di ammissibilità dell'opposizione il codice di rito vigente - a differenza di quanto disponeva il codice previgente con l'art. 509 - non comprende più l'indicazione dei motivi). (La S.C. ha osservato che il codice vigente ammette l'opposizione anche priva di motivi specifici, giacché il giudizio che ne consegue si estende a tutto l'oggetto investito dal decreto penale disposto e non è delimitato dai motivi eventualmente indicati).

(massima n. 2)

Una volta ritenuta, da parte del giudice dell'esecuzione, l'unicità del disegno criminoso di due fatti, oggetto di due diverse sentenze, e applicata agli stessi la disciplina del reato continuato, la sospensione condizionale della pena già disposta per uno dei due episodi criminosi non può essere automaticamente revocata in conseguenza del secondo fatto, poiché l'avvenuta unificazione è in contrasto con l'autonomia dei diversi reati considerati dall'art. 168 c.p. ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena. Il reato continuato dovrà, invece, essere considerato nel suo complesso dal giudice dell'esecuzione, il quale valuterà se il beneficio già concesso possa estendersi alla pena complessivamente determinata, ovvero debba essere revocato se siano venuti meno i presupposti di legge o se il colpevole non ne appaia meritevole.

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