Cassazione penale Sez. I sentenza n. 141 del 28 febbraio 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, sono irrilevanti sia la misura della pena detentiva irrogata in relazione al reato per il quale č stata riportata la condanna costituente motivo di revoca, sia la circostanza che tale reato risulti estinto a seguito di amnistia impropria, mentre rileva solo che il reato venga commesso entro il termine nel quale il rapporto primitivo rimane sospeso e non la sentenza di condanna che accerta il reato stesso, la cui data non dipende dalla volontā di chi fu ammesso al beneficio.

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