Cassazione penale Sez. V sentenza n. 14660 del 29 dicembre 1999

(2 massime)

(massima n. 1)

Il termine di tre mesi, previsto per la presentazione della querela, decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, conoscenza che può essere acquisita in modo completo soltanto se (e nel momento in cui) il soggetto passivo ha contezza dell'autore e possa, quindi, liberamente determinarsi. Pertanto, nel caso in cui siano svolti tempestivi accertamenti, indispensabili per la individuazione del soggetto attivo, il termine di cui all'art. 124 c.p. decorre, non dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del fatto oggettivo del reato, né da quello in cui, sulla base di semplici sospetti, indirizza le indagini verso una determinata persona, ma dall'esito di tali indagini. (Fattispecie in tema di diffamazione consumata mediante l'invio di lettere anonime, nella quale l'offeso, prima di proporre querela, ha esperito accertamenti, anche di natura tecnica, per giungere alla identificazione dell'autore degli scritti).

(massima n. 2)

La valutazione equitativa dei danni non patrimoniali è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, se ha soddisfatto la esigenza di ragionevole correlazione tra gravità effettiva del danno ed ammontare dell'indennizzo, correlazione motivata attraverso i concreti elementi che possono concorrere al processo di formazione del libero convincimento. (Fattispecie in tema di diffamazione, consumata mediante l'invio di lettere anonime. La cassazione, rilevando che il giudice di merito aveva correlato l'entità del danno morale alla notevole gravità ed alla reiterazione del comportamento diffamatorio, ha dichiarato inammissibile, sul punto, il ricorso dell'imputato, che aveva dedotto vizio di motivazione per incompletezza della istruttoria in ordine alla quantificazione del danno).

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