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Articolo 339 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Rinuncia alla querela

Dispositivo dell'art. 339 Codice di procedura penale

1. La rinuncia espressa alla querela è fatta personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione sottoscritta, rilasciata all'interessato o a un suo rappresentante. La dichiarazione può anche essere fatta oralmente a un ufficiale di polizia giudiziaria o a un notaio, i quali, accertata l'identità del rinunciante, redigono verbale. Questo non produce effetti se non è sottoscritto dal dichiarante [110].

2. La rinuncia sottoposta a termini o a condizioni non produce effetti.

3. Con la stessa dichiarazione può essere fatta rinuncia anche all'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno [647; 185-187 c.p.].

Ratio Legis

In alcuni casi il legislatore ha ritenuto che necessitassero maggiore tutela interessi alternativi all'esigenza di dare attuazione alla legge penale, la cui copertura è rimessa al rispetto di precise condizioni.

Spiegazione dell'art. 339 Codice di procedura penale

La norma in commento definisce i contorni normativi della rinuncia alla querela, la quale determina l'estinzione del procedimento penale, tranne i casi in cui il reato sia procedibile d'ufficio.

La rinuncia espressa alla querela è fatta personalmente o tramite procuratore speciale con dichiarazione rilasciata all'interessato o a un suo rappresentante. La dichiarazione può anche essere fatta oralmente a un ufficiale di polizia giudiziaria o a un notaio, i quali, accertata l'identità del rinunciante, redigono verbale. Questo non produce effetti se non è sottoscritto dal dichiarante.

Oltre alla previsione secondo cui la rinuncia sottoposta a termini o a condizioni non produce alcun effetto, la prescrizioni formali di cui al primo comma si applicano anche alla rinuncia dell'azione civile per il risarcimento del danno.

Il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa o tacita (ovvero quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelarsi) da parte di colui al quale ne spetta l'esercizio ex art. 124, la quale si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.

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