Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3671 del 27 marzo 1992

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della querela, occorre che la persona offesa abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto in modo da essere in possesso di tutti gli elementi di valutazione onde determinarsi. In ogni caso l'onere della prova dell'intempestivitā incombe su chi la allega e a tal fine non č sufficiente affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni, ma deve essere fornita una prova rigorosa.

(massima n. 2)

Per la perseguibilitā del reato di falsitā di foglio firmato in bianco (artt. 486 e 493 bis c.p., introdotto dall'art. 89 L. 24 novembre 1981, n. 689), il diritto di querela compete non soltanto al soggetto della cui firma in bianco si sia abusato, ma anche ad ogni altro soggetto che abbia ricevuto un danno o sia rimasto sottoposto a potenziali effetti pregiudizievoli, anche sul piano non patrimoniale, dell'atto affetto da falsitā.

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