Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3103 del 15 marzo 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Ogni qualvolta venga eccepita la tardività della querela, la prova del difetto di tempestività dev'essere fornita da chi lo deduce e non può basarsi su semplici presunzioni o mere supposizioni. (Fattispecie in tema di diffamazione a mezzo stampa, nella quale la S.C. ha censurato la pronuncia di merito che aveva ritenuto immotivatamente che la persona offesa, cittadino italiano, fosse venuta a conoscenza dell'opera lesiva della reputazione del coniuge deceduto, prima della pubblicazione in lingua italiana ed aveva altresì stimato che la produzione del documento di acquisto del libro e le altre circostanze di fatto che la stessa parte lesa chiedeva di poter provare possono costituire un espediente per procrastinare il termine di presentazione della querela).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.