Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 78 del 9 gennaio 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

Per aversi rinunzia tacita al diritto di querela č necessario che i fatti incompatibili con la volontā di querelarsi, oltre ad essere seri, univoci e concludenti, non siano subordinati al verificarsi di condizioni. (Nella specie, la cassazione ha escluso che potesse essere interpretato come rinuncia tacita il comportamento dei genitori che, dopo la sottrazione consensuale della figlia minore, consentono al seduttore di convivere con lei in attesa e sotto condizione di prossime nozze).

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