Cassazione penale Sez. II sentenza n. 29619 del 8 luglio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Il termine per la proposizione della querela decorre non dal momento della consumazione del reato bensģ dal momento in cui la persona offesa ha raggiunto la piena cognizione di tutti gli elementi che consentono la valutazione dell'esistenza del reato. (Fattispecie di appropriazione indebita di somme depositate su un libretto postale, cointestato alla persona offesa ed all'imputato, delegato alla gestione, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva fatto decorrere il predetto termine dal momento in cui la persona offesa aveva acquisito la consapevolezza che le somme non le sarebbero state restituite secondo le scansioni pattuite e rimaste inadempiute e non dal momento in cui si era avveduta del prelevamento delle stesse).

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