Cassazione penale Sez. V sentenza n. 10363 del 1 settembre 1999

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di falsità, allo scopo di accertare la sussistenza dell'elemento oggettivo, non può ritenersi sempre indispensabile l'espletamento della perizia grafica, la quale, per altro, ha valore solo di indizio. Invero, per il principio della libertà della prova e del libero convincimento del giudice, la certezza della falsità del titolo può anche essere desunta da altri elementi. (Fattispecie nella quale il giudice di merito ha ritenuto superflua l'indagine peritale, ricavando la prova della falsità del documento e della responsabilità dell'imputato dal disconoscimento della firma di traenza da parte di colui che appariva come l'emittente, dalla genuinità della intestazione del titolo a favore dell'imputato e dalla autenticità della girata da costui apposta, dalla consegna del titolo a persona creditrice dell'imputato. La cassazione, rilevando che, in sede di ricorso, l'imputato, lamentando il mancato esperimento della perizia grafologica, aveva semplicemente tentato di rielaborare il fatto attraverso una non consentita rilettura degli atti, ha rigettato il gravame).

(massima n. 2)

In tema di falso in cambiale, il termine per la proposizione della querela decorre non dal momento in cui il soggetto legittimato ad avanzare l'istanza di punizione viene genericamente informato della messa in circolazione di un titolo ad apparente sua firma, ma dal momento in cui egli ha conoscenza degli estremi del titolo, anche per poterne riconoscere o disconoscere la sottoscrizione.

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