Cassazione penale Sez. II sentenza n. 29923 del 22 agosto 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Il termine per proporre querela decorre dal momento in cui il titolare del relativo diritto ha conoscenza certa del fatto di reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, e cioč dalla data del reato perfetto in tutti i suoi elementi costitutivi. (Fattispecie in tema di truffa contrattuale nella quale il corrispettivo del bene venduto era costituito da titoli di credito e con riferimento alla quale si č ritenuto che il termine per la proposizione della querela decorresse dal momento della loro completa riscossione da parte dell'agente).

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