Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1652 del 28 aprile 1975

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di opposizione di terzo all'esecuzione, ai sensi dell'art. 619 c.p.c., la nullità del giudizio di primo grado per la mancata citazione del debitore esecutato, litisconsorte necessario assieme al terzo opponente ed al creditore procedente, può essere sanata qualora detto litisconsorte pretermesso, intervenendo nel giudizio di appello, dichiari di accettare senza riserve quanto in precedenza operato e deciso; tale possibilità presuppone però che il giudizio di primo grado si sia concluso con una pronuncia sul merito dell'opposizione e non sulla sola regolarità del procedimento, la portata di quest'ultima essendo limitata ai soli soggetti che abbiano assunto la veste di parti.

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