Cassazione civile Sez. III sentenza n. 758 del 16 febbraio 1978

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, proposto da un terzo ai sensi dell'art. 619 c.p.c., è litisconsorte necessario, oltre al creditore procedente, il debitore esecutato, nei cui confronti deve stabilirsi a chi appartenga la proprietà dei beni oggetto dell'esecuzione, o la sussistenza di un diritto reale del terzo sui beni stessi. La mancata partecipazione al giudizio del debitore esecutato può essere rilevata anche per la prima volta in cassazione ed importa la nullità del processo e delle sentenze in esso pronunciate. Né rileva la circostanza che la documentazione prodotta dal terzo opponente e l'assenza di eccezioni del creditore procedente rendano probabile in ogni caso l'accoglimento dell'opposizione, giacché la necessità dell'integrazione del contraddittorio dev'essere valutata dalla domanda, e non dall'esito probabile della lite.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.