Cassazione civile Sez. I sentenza n. 13664 del 17 settembre 2003

(2 massime)

(massima n. 1)

Il provvedimento di rilascio della casa familiare emanato nei confronti del coniuge, proprietario esclusivo dell'immobile, non può essere fatto utilmente valere nei confronti del terzo che si trovi nel godimento dell'immobile in forza di un titolo che gli assicuri un possesso autonomo incompatibile con la pretesa fatta valere in via esecutiva, e ciò sin quando il coniuge assegnatario procedente non si sia munito di un titolo esecutivo valido nei confronti del terzo, che cessi così di essere tale.

(massima n. 2)

Nell'esecuzione forzata diretta non è ammessa l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., sicché il terzo detentore dell'immobile sottoposto a rilascio deve ritenersi legittimato a proporre opposizione all'esecuzione ove voglia porre in discussione il diritto del creditore di esperire l'azione esecutiva in pregiudizio del suo anteriore diritto di godimento sul bene. (Nella specie l'opponente aveva dedotto in giudizio la prevalenza del contratto di locazione sul provvedimento presidenziale di assegnazione della casa familiare, intervenuto successivamente alla stipulazione del contratto di locazione e dopo che entrambi i coniugi avevano trasferito altrove la propria abitazione a causa dell'intervenuta frattura del rapporto coniugale).

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