Cassazione civile Sez. III sentenza n. 17054 del 28 luglio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'opposizione di terzo all'esecuzione, la notificazione dell'atto di riassunzione del giudizio, dinanzi all'ufficio giudiziario competente per valore alla decisione del merito della causa, regolarmente eseguita nei confronti di tutti i litisconsorti necessari nel termine assegnato ai sensi dell'art. 619, terzo comma, cod. proc. civ. ("ratione temporis" applicabile), sana le eventuali omissioni o invaliditą della notificazione, ad una o pił parti processuali, del ricorso presentato al giudice della esecuzione ex art. 619, primo comma, cod. proc. civ.; in tal modo, anche se omessa la prima notifica al debitore esecutato, la fase contenziosa risulta regolarmente introdotta, cosģ da pervenire alla definizione del giudizio di opposizione nella valida instaurazione del rapporto processuale.

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