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Articolo 587 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Inadempienza dell'aggiudicatario

Dispositivo dell'art. 587 Codice di procedura civile

Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario (1) (2), pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto [disp. att. 176] (3). La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì nei confronti dell’aggiudicatario che non ha versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine; il giudice dell’esecuzione dispone la perdita a titolo di multa anche delle rate già versate. Con il decreto adottato a norma del periodo precedente, il giudice ordina altresì all’aggiudicatario che sia stato immesso nel possesso di rilasciare l’immobile al custode; il decreto è attuato dal custode a norma dell’articolo 560, quarto comma.

Per il nuovo incanto si procede a norma degli articoli 576 e seguenti. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza (4).

Note

(1) Se il prezzo non viene pagato integralmente e tempestivamente dall'aggiudicatario, il giudice dell'esecuzione pronuncia con decreto, opponibile ai sensi dell'art. 617 del c.p.c., la decadenza dell'aggiudicatario, la pronuncia della perdita della cauzione e dispone un nuovo incanto, ovvero una rivendita in danno, previa convocazione delle parti, le quali potranno formulare osservazioni relative alle modalità della futura vendita forzata.
(2) Per ciò che concerne i rimedi attivabili per contrastare il decreto di trasferimento, quale atto conclusivo del procedimento espropriativo, è necessario escludere la ricorribilità per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto il decreto risulta privo di contenuto decisorio, non essendo pronunciato all'esito di un contraddittorio per la composizione di situazioni soggettive in conflitto e non rivestendo la forma della sentenza, mentre deve sicuramente ammettersi il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi (617).
(3) In dottrina si ritiene che l'inciso "a titolo di multa" sia utilizzato in maniera impropria in quanto la cauzione persa non viene acquisita dallo Stato, ma verrà trattenuta dalla procedura espropriativa, concorrendo a determinare la somma ricavata dall'espropriazione.
(4) Articolo così modificato dal D. L. 3 maggio 2016, n. 59 , in vigore dal 04 maggio 2016, convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119.

Spiegazione dell'art. 587 Codice di procedura civile

In caso di tardivo versamento del prezzo, il giudice dichiara d’ufficio la decadenza dell'aggiudicatario.
Ai sensi dell'art. 176 delle disp. att. c.p.c., il decreto con cui viene dichiarata la decadenza va comunicato al creditore procedente e all'aggiudicatario; contestualmente, viene disposta la comparizione delle parti ex art. 569 del c.p.c. per l'autorizzazione della nuova vendita; contro tale decreto, il quale ha natura di provvedimento esecutivo non decisorio, è possibile proporre opposizione ex art. 617 del c.p.c..

Si discute se, con l'accordo di tutti i creditori, sia possibile evitare la dichiarazione di decadenza.
Parte della dottrina ritiene che l’aggiudicatario potrebbe invocare l’istituto della rimessione in termini, ma solo se la decadenza fosse dovuta a causa a lui non imputabile o a caso fortuito.

Alla dichiarazione di decadenza consegue la perdita della cauzione da parte dell’aggiudicatario inadempiente, la quale va a costituire parte del ricavato dell'espropriazione; secondo parte della dottrina, l'importo di tale cauzione concorre a formare la somma da distribuire a norma dell' art. 509 del c.p.c. a vantaggio del debitore esecutato.

Il D.L. 27.6.2015, n. 83 ha introdotto una nuova ipotesi di decadenza che si verifica nei confronti dell'aggiudicatario che non ha versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine.
In tale ipotesi il giudice dell'esecuzione dispone la perdita a titolo di multa anche delle rate già versate, ordinando all'aggiudicatario che sia stato immesso nel possesso di rilasciare l'immobile al custode.
Con la successiva L. 30.6.2016, n. 119 (di conversione con modificazioni del D.L. 3.5.2016, n. 59) è stato previsto che il decreto in forza del quale sia stato ordinato all'aggiudicatario dell'immobile, che sia stato immesso nel possesso, il rilascio dello stesso, sia attuato dal custode in caso di inerzia di quest'ultimo.

Il custode dovrà procedere secondo quanto disposto dal comma 4 dell’art. 560 del c.p.c., attenendosi alle disposizioni impartite dal giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli artt. 605 e ss. c.p.c.

Il nuovo incanto disposto dal giudice nei casi previsti dalla norma in esame costituisce la prosecuzione dell'esecuzione in danno del debitore, mentre deve escludersi che si tratti di una vendita in danno dell'aggiudicatario.

Il procedimento da seguire è quello ordinario, mentre il prezzo base per il nuovo incanto va fissato nella misura determinata ex art. 568 del c.p.c. (l'inadempimento dell'aggiudicatario, infatti, rende irrilevante il prezzo della precedente aggiudicazione).

Qualora il ricavato della nuova vendita, sommato alla cauzione già incamerata alla procedura, dovesse risultare inferiore al prezzo di aggiudicazione non versato, l'aggiudicatario risponde personalmente della differenza, che sarà tenuto a versare alla procedura.
A tal fine il giudice dell'esecuzione pronuncia un decreto di condanna ex art. 177 dispaatt del c.p.c., il quale, in caso di mancato pagamento spontaneo, costituisce titolo esecutivo a vantaggio dei creditori che abbiano ottenuto l'attribuzione del credito in sede di distribuzione.

Massime relative all'art. 587 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 29732/2019

In tema di vendita forzata, l'aggiudicatario di un immobile, che sia dichiarato decaduto per omesso versamento del saldo del prezzo nel termine stabilito, non ha diritto a ricevere la notificazione dell'avviso della successiva vendita, sebbene dall'esito della stessa dipenda la misura in cui egli sarà tenuto nei confronti della procedura ex art. 587, comma 2, c.p.c.

Cass. civ. n. 17861/2011

È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., avverso il provvedimento con cui il giudice, nell'espropriazione forzata immobiliare, dopo che sia stata disposta la vendita con incanto e sia avvenuta l'aggiudicazione definitiva, dichiari la decadenza dell'aggiudicatario, per non avere questi provveduto al versamento del prezzo nel termine assegnatogli, trattandosi di provvedimento che ha natura di atto esecutivo, contro il quale il rimedio esperibile è l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c.. Allo stesso modo, l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca della suddetta ordinanza di decadenza è anch'essa impugnabile col rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, ma solo se le ragioni poste a fondamento dell'istanza di revoca non siano state deducibili con l'opposizione agli atti avverso la prima ordinanza, nonché qualora nel provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca sia contenuta una qualche affermazione pregiudizievole per la posizione della parte.

Cass. civ. n. 19142/2006

In tema di vendita coattiva di beni mobili in sede di liquidazione dell'attivo fallimentare, ove il soggetto che abbia proposto l'offerta più vantaggiosa, con il quale il curatore sia stato autorizzato a concludere la vendita, non rispetti la sua proposta, scattano, non già le conseguenze di cui all'art. 1337 c.c. in tema di responsabilità contrattuale, ma quelle previste in materia di procedura espropriativa dall'art. 587 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 177 disp. att. c.p.c. (perdita della cauzione e, ove il prezzo derivante dal nuovo incanto sia inferiore, obbligo di pagare la differenza). Il ricorso a tale forma di autotutela resta legittimo in ogni caso, presumendosi l'imputabilità dell'inadempimento a carico dell'aggiudicatario, salva la prova contraria su quest'ultimo incombente.

Cass. civ. n. 5506/2003

In tema di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, l'inadempimento dell'aggiudicatario nel deposito del prezzo di vendita comporta, ai sensi dell'art. 587 c.p.c., la pronunzia da parte del giudice dell'esecuzione della decadenza dell'aggiudicatario, con conseguente ordine di incameramento della cauzione a titolo di multa e disposizione di un nuovo incanto, senza possibilità di far rivivere una precedente aggiudicazione.

Cass. civ. n. 8631/1999

Nell'ipotesi di vendita forzata — in cui la legge pone una strettissima interdipendenza tra decadenza dell'aggiudicatario per mancato pagamento, fissazione della nuova vendita e confisca della cauzione — non può invocarsi la sussistenza di garanzie reali o altri vincoli gravanti sulla cosa oggetto di aggiudicazione ai fini dell'applicabilità degli artt. 1482 e 1489 c.c.; l'imputabilità dell'inadempimento può assumere peraltro rilievo ai fini della condanna di cui all'art. 177 att. c.p.c. sotto il profilo della colpevolezza in relazione ad una situazione che legittima il ricorso all'autotutela; ciò implica, dato il richiamo alla buona fede di cui all'art. 1460, secondo comma c.c. e al timore di rivendica per un pericolo prima ignorato di cui all'art. 1481 c.c., la conoscenza da parte dell'aggiudicatario decaduto del pericolo di evizione e non può pertanto escludersi l'imputabilità dell'inadempimento allorquando la conoscenza del pericolo di evizione non sussista.

Cass. civ. n. 291/1985

Nell'espropriazione forzata immobiliare, dopo che sia stata disposta la vendita con incanto e sia avvenuta l'aggiudicazione definitiva, il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dichiari la decadenza dell'aggiudicatario, per non avere questi provveduto al versamento del prezzo nel termine assegnatogli, ed il provvedimento con il quale il medesimo giudice rilevi la sopravvenuta mancanza dei requisiti delle azioni del creditore pignorante e dei creditori intervenuti, per avere il debitore integralmente soddisfatto le loro ragioni, dichiarando conseguentemente l'improseguibilità del processo (ancorché impropriamente formulandola in termini di estinzione), hanno entrambi natura di atti esecutivi, e contro di essi, pertanto, il rimedio esperibile è l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., da definirsi con sentenza impugnabile soltanto con il ricorso per cassazione. Gli stessi atti, tuttavia, anche se emessi in pari data, in considerazione del contemporaneo riscontro delle sopra indicate situazioni, operano su un piano autonomo e distinto, in quanto mentre il primo incide sulle posizioni dell'aggiudicatario medesimo, il secondo, invece, incide sulle posizioni dei creditori e del debitore. Ne consegue che deve negarsi la legittimazione dell'aggiudicatario ad insorgere, con l'indicato rimedio, contro il secondo provvedimento, tenendo anche conto che l'eventuale fondatezza della sua opposizione, contro il provvedimento di decadenza dalla aggiudicazione, consente una riapertura del processo esecutivo al limitato fine di disporre il trasferimento del bene con consegna del ricavato al debitore, stante il soddisfacimento dei creditori).

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Consulenze legali
relative all'articolo 587 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Alessandro T. chiede
venerdì 20/11/2020 - Abruzzo
“Spett/le Brocardi vi pongo il seguente quesito. A seguito di una aggiudicazione in una procedura forzata immobiliare, l'aggiudicatario non riesce a saldare il prezzo nei termini previsti per cause a lui non imputabili. Il giudice dell'esecuzione pronuncia la decadenza ex art. 587 c.p.c. alla quale si oppone l'aggiudicatario con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Il giudice rigetta l'opposizione e fissa termine perentorio del giudizio di merito. L'aggiudicatario propone reclamo al collegio ex art. 669 terdecies c.p.c. e introduce il giudizio di merito.
Si chiede qualora nel frattempo venga rifissata la vendita e l'aggiudicatario opponente partecipi alla successiva vendita se lo stesso può rimanere pregiudicato nell'ambito dei due giudizi proposti di reclamo e di merito.”
Consulenza legale i 26/11/2020
La partecipazione dell’aggiudicatario, dichiarato decaduto ex art. 587 c.p.c., ad una nuova eventuale asta fissata dal giudice dell’esecuzione, pendente il giudizio di merito e quello di reclamo ex art. 669 terdecies del c.p.c., si ritiene che non possa pregiudicare l’esito di questi ultimi giudizi.
Al pari del debitore, infatti, l’aggiudicatario ha pieno interesse ad evitare che il bene che si era precedentemente aggiudicato venga svenduto a prezzo vile e ad attivarsi per favorire la più ampia partecipazione possibile alla gara.

Mediante tale partecipazione, egli potrà, dunque, formulare nuove offerte, fino a raggiugere il prezzo della precedente aggiudicazione.
Ciò gli consentirà di evitare del tutto o di ridurre il pagamento della sanzione prevista dal secondo comma dell’art. 587 c.p.c., consistente nella differenza tra il prezzo ricavato dalla nuova asta e quello dell’incanto precedente.

Nessun dubbio si ritiene possa sussistere sulla sua legittimazione a partecipare alla nuova asta, in tal senso potendosi argomentare dagli artt. 571 e 579 c.p.c., dai quali si evince che “ognuno, tranne il debitore” è ammesso ad offrire.
Trattasi di norma a cui deve attribuirsi carattere eccezionale, con la conseguenza che il divieto di partecipare, che colpisce il debitore, non può operare nei riguardi di altri soggetti.
In tal senso si è chiaramente espressa la Corte di Cassazione, Sez. III civile, sentenza n. 605 del 2 febbraio 1982, nonché Cass. civ. Sez. III civ. sentenza n. 11258 del 16 maggio 2007, in cui si legge che “In tema di espropriazione forzata immobiliare, la previsione contenuta nell’art. 579 del c.p.c. (che inibisce al debitore esecutato la legittimazione di fare offerte all’incanto), costituendo norma eccezionale rispetto alla regola generale stabilita dallo stesso art. 579, non può trovare applicazione analogica rispetto ad altri soggetti non considerati in detta norma, salvo che non ricorra un’ipotesi di interposizione fittizia o che si configuri, in caso di accordo fra debitore esecutato e terzo da lui incaricato di acquistare per suo conto l’immobile, un negozio in frode alla legge”.

Qualora, l’aggiudicatario decaduto dovesse nuovamente aggiudicarsi il bene alla successiva asta, potrebbe semmai avvalersi della facoltà che gli viene riconosciuta dall’art. 306 del c.p.c. di rinunciare agli atti del giudizio, alla quale ne conseguirebbe l’estinzione del processo, se accettata dalle altre parti costituite.
In questo caso il giudice potrebbe, con ordinanza non impugnabile, condannare il rinunciante a rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra le stesse.
Ovviamente trattasi, come rilevato, di una mera facoltà, potendo infatti l’aggiudicataria avere pur sempre interesse a portare avanti il giudizio di merito, a seconda di quelle che sono le ragioni per cui tale giudizio è stato instaurato.


Carlo B. chiede
lunedì 15/04/2019 - Emilia-Romagna
“Ho acquistato un garage presso IVG. Per essere sicuro di potermene aggiudicare uno, ho presentato 3 offerte migliorative su tre lotti. Ciò in quanto in fase di consulenza il personale dell IVG mi aveva assicurato che nn avrei avuto altri costi in caso di 'inadempenza' oltre alla perdita della caparra. Mi era quindi stato nascosto quanto previsto dall art 587 cpc. Ora vorrei sapere se l' IVG ha il diritto di indire, come ha fatto, l asta per i due lotti rimasti a prezzi piu bassi di un 30% visto che l asta precedente era andata tutt altro che deserta; se può essere cambiato il tipo di asta da "senza incanto" com era a "competitiva" come è adesso (quali conseguenze con questo cambiamento?) . Grazie.”
Consulenza legale i 28/04/2019
Partiamo con le conseguenze del mancato versamento del prezzo entro il termine stabilito dal Giudice nell’ordinanza che dispone la vendita.
L’art. 587 c.p.c. è chiaro nello stabilire che nel caso si verifichi questa eventualità, il giudice dell'esecuzione emette un decreto con il quale:
- dichiara la “decadenza” dell’aggiudicatario, il che significa in sostanza che quest’ultimo perde il diritto di versare effettivamente il prezzo;
- pronuncia la perdita della cauzione già versata, a titolo di multa;
- dispone un nuovo incanto.

A tale ultimo proposito, più precisamente, l'art. 587 c.p.c. stabilisce che : “Per il nuovo incanto si procede a norma degli articoli 576 e seguenti."
Il decreto del Giudice che dichiara la decadenza dell'aggiudicatario autorizza, dunque, il professionista delegato (notaio, in genere) ad esperire un ulteriore tentativo di vendita dell'immobile pignorato, al prezzo base indicato nell'ultimo avviso di vendita. Il rinvio all'art. 576 per il nuovo incanto porta infatti a concludere che il prezzo base sia uguale a quello dell'asta precedente, anche se l'aggiudicazione del bene al soggetto inadempiente è avvenuta ad un prezzo superiore.

La sorte dell'aggiudicatario inadempiente non si conosce fino a quando il bene non viene definitivamente aggiudicato ad altro offerente (il quale versa il saldo prezzo). A questo punto il professionista delegato dovrà effettuare una verifica del prezzo di aggiudicazione e compararlo con il prezzo al quale era stato precedentemente aggiudicato il bene all'aggiudicatario inadempiente, per relazionare il Giudice ed eventualmente fare in modo che quest’ultimo adotti i provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 587 c.p.c..
Si profila infatti, a carico dell'aggiudicatario inadempiente, il rischio di subire - oltre alla perdita della cauzione - una seconda sanzione: se il prezzo che si ricaverà a seguito del nuovo incanto, unito alla cauzione già confiscata all’aggiudicatario a titolo di multa, sarà inferiore a quello del precedente incanto, l’aggiudicatario inadempiente dovrà versare la differenza.

Il professionista delegato. dopo l'aggiudicazione dell'immobile, presenterà al Giudice un apposito prospetto nel quale viene quantificata la differenza che l'aggiudicatario inadempiente potrà essere condannato a versare.
Il professionista delegato solleciterà pertanto il Giudice dell'esecuzione all'emissione di un decreto di condanna a carico dell'aggiudicatario inadempiente per l'importo determinato come sopra specificato, ai sensi degli art. 587 c.p.c. e art. [[n177cpcdispatt]] delle disposizioni attuative del c.p.c. .
Il professionista delegato, nella formazione della bozza del progetto di distribuzione del ricavato della vendita, dovrà aggiungere una apposita sezione che attribuisce l'importo indicato nel decreto di condanna ex art. 587 c.p.c. tra i creditori aventi diritto. Il decreto di condanna, unitamente all'approvato progetto di distribuzione, costituiranno titolo del quale i creditori potranno chiedere l'esecutività, al fine di agire nei confronti dell'aggiudicatario inadempiente.
Sarà onere del creditore, tuttavia, decidere se azionare o meno tale titolo.

Questa, dunque, per dare una prima risposta al quesito, è la conseguenza certa cui va incontro chi non ha versato il prezzo di due dei tre lotti che interessavano: la condanna al versamento della “multa” ben descritta nel secondo comma del 587 c.p.c..

Il decreto di condanna di cui stiamo parlando può essere impugnato: infatti, l’aggiudicatario ha tempo 20 giorni dalla comunicazione del decreto in questione per sollevare quella che si chiama “opposizione agli atti esecutivi” (617 c.p.c.) contro il provvedimento. Questo tipo di opposizione si può fare solo per vizi formali e procedurali e non per vizi sostanziali.
Ciò significa che, nel caso di specie, se vi siano state irregolarità nella procedura tali da inficiare la validità del decreto in oggetto, sarà possibile farle valere con questo mezzo di impugnazione ed entro questo (purtroppo breve) termine.

Tale ultima considerazione ci porta ad un’altra delle domande poste nel quesito, ovvero se l’avviso che dispone la vendita, nel caso in esame, dovesse contenere o meno la precisazione di cui al 587 c.p.c., ovvero quali fossero le conseguenze del mancato versamento del prezzo entro il termine stabilito.

La risposta è purtroppo negativa.
Il rinvio, per individuare il contenuto minimo obbligatorio dell’avviso di vendita, è agli articoli 574 e 576 del c.p.c., i quali precisano – in particolare in ordine al versamento del prezzo – che i provvedimenti relativi alla vendita devono contenere:
  • Il modo del versamento del prezzo;
  • Il termine – dalla comunicazione del provvedimento - per eseguire il versamento;
In particolare, nella vendita con incanto è specificato che l’avviso tra le altre cose deve contenere: “(…) il termine, non superiore a sessanta giorni dall’aggiudicazione, entro il quale il prezzo deve essere depositato e le modalità del deposito”.

Quello sopra evidenziato è però il contenuto minimo obbligatorio dei provvedimenti che dispongono la vendita, il che significa che tale contenuto è necessario ma anche sufficiente alla legittimità e completezza dei provvedimenti stessi e che non si potrà, come ipotizzato nel quesito, impugnarli per incompletezza e/o irregolarità nel caso manchi, ad esempio, qualche indicazione aggiuntiva rispetto all’elenco di cui agli articoli citati.
D’altro canto, è forse opportuno ricordare la massima latina che vale in generale per tutti i casi analoghi: “ignorantia legis non excusat”, ovvero (purtroppo) l’ignoranza della legge non è una scusante (se non si conoscono, insomma, le norme ciò non può costituire un valido motivo per non ottemperarvi).

Sul cambio d’asta, va detto che le ultime modifiche normative hanno spinto verso le modalità di vendita senza incanto, più snelle e più efficaci.
Il Giudice, tuttavia, ha la piena libertà di decidere per l’incanto quando ritiene che in questo modo sia possibile ottenere un risultato migliore (vendita più rapida o ad un prezzo più alto).

Infine, per quanto riguarda l’IVG, va detto che non esiste una responsabilità dei funzionari per la mancanza di indicazioni complete circa la conseguenze del mancato versamento del prezzo, sostanzialmente per lo stesso motivo per il quale si è detto che l’ordinanza di vendita non contenente le indicazioni del 587 c.p.c. rimane pienamente valida e legittima.
I funzionari dell’IVG non sono tenuti per legge ad informare sul contenuto delle norme di procedura: non è l’IVG il soggetto deputato a questo ruolo.
Gli istituti di vendite giudiziarie (IVG), come forse è noto, sono soggetti privati che, con provvedimento ministeriale, sono autorizzati in via generale
  • alla vendita all'incanto dei beni mobili a norma dell'articolo 534 cpc
  • all'amministrazione giudiziaria dei beni immobili a norma dell'articolo 592 cpc
Nell'esercizio delle loro funzioni gli IVG assumono gli obblighi e le responsabilità degli incaricati di un pubblico servizio in quanto ausiliari del Giudice.
L’attività degli istituti di vendite giudiziarie viene svolta in ottemperanza del decreto del ministero della giustizia 11 febbraio 1997, n. 109 nonché delle direttive impartite dal giudice dell’esecuzione. Gli articoli del decreto, tuttavia, che disciplinano lo svolgimento da parte dell’IVG degli incarichi giudiziari (articoli 19-29) non contengono alcuna disposizione che imponga obblighi comunicativi come quelli ipotizzati nel quesito.
Unica eventualità, dunque, in cui sia possibile far valere una qualche forma di responsabilità dei funzionari in oggetto è quella in cui essi violino le istruzioni che il Giudice dell’Esecuzione ha impartito loro per la singola e specifica procedura esecutiva della quale siano stati incaricati ed il riferimento è quindi il provvedimento del Giudice che conferisce loro l’incarico di vendita. Si dubita, tuttavia, considerato tutto quanto sopra esposto, che nella procedura in oggetto il Giudice abbia onerato l’IVG di obblighi diversi ed ulteriori rispetto a quelli di legge e già evidenziati.


Vania chiede
sabato 22/12/2012 - Lazio
“sono una donna separata al momento della separazione il giudice mi assegnò la casa coniugale avendo anche il figlio minore io non conoscendo le leggi non effettuai la trascrizione ma esclusivamente all'ufficio di registro in data 1 ottobre 1998 con il passere degli anni seppi che si doveva effettuare la trascrizione la effettuai il 25 settembre 2006 il mio ex marito ha avuto dei problemi finanziari a me sconosciuti il giorno 23 luglio 2010 si presento nella mia abitazione il tecnico nominato dal C.T.U. il quale mi riferiva che doveva fare una perizia causa procedimento di espropriazione forzosa promossa da una banca nei confronti del mio ex marito io al perito feci presente che ero separata dalla data del 27 agosto 1998 e gli feci vedere la copia dell'atto dove mi veniva assegnata la casa coniugale lui mi disse che non esisteva nessun problema per me perché lui avrebbe riportato sulla perizia il tutto alcuni giorni fa si presenta il custode dei beni dicendomi che era venuto a controllare le condizioni dei beni avvisandomi che la casa era stata venduta all'asta e già era stata assegnata io ho riferito che la casa mi era stata assegnata dal tribunale a causa della separazione e che attualmente son disoccupata ho un figlio minore e un figlio maggiorenne che lavora percepisce uno stipendio mensile 1.200 euro al mese che vive con me in'oltre i miei genitori ottantenni di cui uno è malato di tumore (certificabile) vivono nella mia abitazione ho chiesto cosa faremo se dobbiamo andare a vivere per strada mi ha risposto che conosceva esattamente il tutto poiché il tecnico che effettuò il sopralluogo aveva riportato il tutto da me indicato ma purtroppo io avevo fatto la trascrione della assegnazione della casa quattro mesi dopo il pignoramento di conseguenza devo liberare la casa entro un mese o due mesi la mia domanda che faccio a voi se tutto questo è giusto in attesa vostra risposta saluti”
Consulenza legale i 27/12/2012
Purtroppo, poiché la trascrizione del provvedimento con cui il giudice assegnava la casa coniugale alla moglie è avvenuta solo dopo la trascrizione del pignoramento immobiliare, il diritto del coniuge a rimanere presso l'abitazione familiare viene meno, e prevale invece la posizione del nuovo acquirente dell'immobile.
Nel caso di specie, peraltro, non è neppure più possibile fare ricorso all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il diritto di godimento della casa coniugale spetta al coniuge affidatario dei figli minori per nove anni dalla data del provvedimento giudiziale di assegnazione anche in assenza di trascrizione, in quanto la separazione risale all'anno 1998 ("Il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per 9 anni dalla data dell'assegnazione, ovvero – ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto – anche oltre i nove anni". Cass. civ., sez. III, 19 luglio 2012, n. 12466).

L’esclusione, non riconducibile a volontà del coniuge assegnatario, della possibilità di usufruire della casa familiare, legittima tuttavia una richiesta di modifica delle condizioni della separazione ai sensi dell'art. 710 del c.p.c.. Il coniuge affidatario dei figli minori che viene costretto a reperire altra abitazione, con l'accollo di spese per un contratto di locazione, subisce all'evidenza un peggioramento della propria situazione economica che può far valere nei confronti dell'altro coniuge. Sarà necessario consultare un legale per verificare la sussistenza dei presupposti di una richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento ai sensi dell'art. 710 del c.p.c. oppure, qualora il coniuge lo ritenga necessario, per procedere alla richiesta di divorzio, nell'ambito del quale potranno essere richiesti gli opportuni provvedimenti a favore del figlio minore e del coniuge più debole.

Mario chiede
venerdì 02/03/2012 - Puglia
“Salve,
avrei una domanda a riguardo e cioè, l'art. 587 è applicato solo alla vendita con incanto oppure anche a quella senza incanto? Faccio un esempio: il sig. Rossi partecipa ad un'asta SENZA incanto ed è l'unico offerente, di conseguenza risulta l'aggiudicatario del bene e versa regolarmente a titolo di cauzione una somma pari al 10% del prezzo, il signor Rossi però non versa la somma a saldo entro i 60 giorni quindi è inadempiente. Di conseguenza il Giudice dispone di una nuova vendita senza incanto oppure procede direttamente alla vendita con incanto? Cioè il sig. Rossi oltre a perdere la cauzione deve anche pagare la differenza tra il prezzo offerto e quello ricavato di un'eventuale successiva vendita con'incanto? Oppure perde solo la cauzione e nient'altro, avendo partecipato solo ad una vendita SENZA incanto?
Grazie per l'attenzione
Mario”
Consulenza legale i 06/03/2012

L'art. 587 del c.p.c. è applicato anche alla vendita senza incanto, così come richiamato dall'art. 574 del c.p.c.. Quest'ultimo, infatti, disciplina i provvedimenti relativi alla vendita senza incanto e prevede che il giudice dell'esecuzione, quando fa luogo alla vendita, dispone con decreto il modo del versamento del prezzo e il termine entro il quale il versamento deve farsi e, quando questo è avvenuto, pronuncia il decreto previsto dall'art. 586 del c.p.c.. Se il prezzo non è depositato a norma del decreto di cui al primo comma dell'art. 574 c.p.c. il giudice provvede a norma dell'art. 587 c.p.c. L'inadempimento dell'aggiudicatario nel deposito del prezzo di vendita, dunque, comporterà la pronunzia da parte del giudice dell'esecuzione della decadenza dell'aggiudicatario, con conseguente ordine di incameramento della cauzione a titolo di multa e disposizione di un nuovo incanto per il quale si procederà ai sensi dell'art. 576 del c.p.c., senza possibilità di far rivivere una precedente aggiudicazione.

Inoltre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 587 c.p.c. e dell'art. 177 disp. att. c.p.c., l'aggiudicatario inadempiente è condannato, con decreto del giudice dell'esecuzione, al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita.


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