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Articolo 586 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Trasferimento del bene espropriato

Dispositivo dell'art. 586 Codice di procedura civile

Avvenuto il versamento del prezzo e verificato l'assolvimento dell'obbligo posto a carico dell'aggiudicatario dall'articolo 585, quarto comma, il giudice dell' esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto(1), ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce all' aggiudicatario il bene espropriato(2), ripetendo la descrizione contenuta nell' ordinanza che dispone la vendita(3) e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall' aggiudicatario a norma dell'articolo 508(4). Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento(5).

Il decreto contiene altresì l'ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l'immobile venduto [disp. att. 164].

Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il rilascio (6).

Note

(1) Il comma in analisi, modificato prima della Riforma Cartabia dalla l. n. 203 del 12-7-1991, dettata in tema di «Provvedimenti urgenti riguardo la lotta alla criminalità organizzata, la trasparenza ed il buon andamento dell'attività amministrativa», attribuisce al giudice la facoltà di sospendere la vendita al fine di assicurare maggiore trasparenza alla vendita all'incanto e di impedire eventuali interferenze illegittime nel procedimento di determinazione del prezzo della vendite forzate immobiliari che possano ostacolare offerte maggiori.
(2) Se il giudice dell'esecuzione non dispone la sospensione della vendita pronuncia il decreto di trasferimento, unico atto con cui si produce l'effetto traslativo della vendita in capo all'aggiudicatario. Tale atto rappresenta infatti l'atto conclusivo dell'espropriazione forzata. Inoltre, costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile espropriato (si veda l'art. 605 del c.p.c.) sia nei confronti del proprietario esecutato sia nei confronti di chi si trova nel possesso o nella detenzione dell'immobile stesso, qualora il possesso o la detenzione non siano correlati ad una situazione di diritto soggettivo opponibile al creditore ignorante e quindi anche all'aggiudicatario. Infatti, anche quest'ultimo sarà obbligato al rilascio purché, però, gli venga notificato oltre al decreto (quale titolo esecutivo) anche il precetto (si cfr.479).
(3) Si precisa che, in caso di difformità, la descrizione dei beni contenuta nel decreto di aggiudicazione prevale su quella contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita.
(4) Appare opportuno precisare che nonostante l'art. 164 disp. att. disponga che sia il giudice dell'esecuzione a compiere tutti gli adempimenti necessari per il trasferimento del bene all'aggiudicatario, nella prassi è il cancelliere colui che si occupa di compiere tutte le formalità, quali trascrizione del decreto, pagamento dell'imposta di registro, cancellazioni di trascrizioni di pignoramenti o di iscrizioni sul bene assegnato.
(5) Comma modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
(6) Per ciò che concerne i rimedi attivabili per contrastare il decreto di trasferimento, quale atto conclusivo del procedimento espropriativo, è necessario escludere la ricorribilità per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto il decreto risulta privo di contenuto decisorio, non essendo pronunciato all'esito di un contraddittorio per la composizione di situazioni soggettive in conflitto e non rivestendo la forma della sentenza, mentre deve sicuramente ammettersi il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi (617).

Spiegazione dell'art. 586 Codice di procedura civile

Nel momento in cui l'aggiudicatario effettua il versamento, il giudice compie una valutazione sulla congruità del prezzo versato e può decidere di:
a) sospendere la vendita e non trasferire la proprietà se ritiene che il prezzo offerto sia nettamente inferiore rispetto a quello giusto;
b) emanare il decreto avente effetto traslativo del bene espropriato in favore dell'aggiudicatario.

Il decreto, con il quale il giudice trasferisce la proprietà del bene all'aggiudicatario, deve riportare per intero la descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita del medesimo bene.
Inoltre, il giudice deve ordinare che vengano cancellate le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento.
Si viene così a realizzare un acquisto a titolo derivativo, ma senza possibilità di opporre al nuovo acquirente i diritti di eventuali terzi che, ex art. 2919 del c.c., non hanno effetto in pregiudizio dei creditori protagonisti del processo di esecuzione; inoltre, si estinguono i diritti di prelazione che gravano sul bene trasferito.

Il decreto di trasferimento costituisce:
1. titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile espropriato in favore dell'aggiudicatario a cui l'immobile è stato trasferito, sia nei riguardi del debitore esecutato che nei confronti di chi si trovi nel possesso o nella detenzione dell'immobile stesso, ma senza che a ciò corrisponda una situazione di diritto soggettivo (reale o personale) già opponibile al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti e, come tale, opponibile anche all'aggiudicatario cui l'immobile è stato trasferito iussu iudicis.
2. titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari
3. il momento ultimo del procedimento esecutivo e può essere impugnato per mezzo dell'opposizione agli atti esecutivi.

Il medesimo decreto può essere revocato dal giudice dell'esecuzione quando si accerti che, prima della sua emanazione, non sia stato versato il prezzo dell'aggiudicazione secondo le modalità indicate nell'ordinanza di vendita.
La ratio della norma, la quale è stata modellata su quella di cui all'art. 108 della l. fall., va individuata nel tentativo di contrastare tutte le possibili interferenze illegittime nel procedimento di determinazione del prezzo delle vendite forzate immobiliari.

L'individuazione della nozione di giusto prezzo presuppone una comparazione tra i dati costituiti dal prezzo concretamente realizzato con l'aggiudicazione e quello che invece, in condizioni di non interferenza di fattori devianti, sarebbe stato conseguito nella procedura di vendita così come concretamente adottata e normativamente disciplinata (non rileva il prezzo di mercato).
Per disporsi la sospensione, la differenza tra le due entità dovrà evidenziarsi in termini di notevole inferiorità, secondo criteri che dovranno essere adattati di volta in volta al caso concreto.

La Riforma Cartabia ha modificato il solo primo comma di questa disposizione, modifica che si pone in linea con il nuovo testo dell’art. 585 del c.p.c..
In particolare, va ricordato che con la modica di quest’ultima norma sono stati estesi all’aggiudicatario gli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dall’art. 22 del D.Lgs. 21.11.2007, n. 231.
Infatti, anche colui che acquista in sede di vendita forzata deve dare atto, attraverso dichiarazione scritta, sotto la propria responsabilità (civile e penale), di tutte quelle informazioni che potrebbero assumere una qualche rilevanza nel contesto della disciplina antiriciclaggio.

Dalla nuova formulazione dell’art. 586 emerge che anche la verifica da parte del giudice dell’esecuzione del corretto adempimento di tale obbligo assuma carattere preliminare rispetto alle attività da compiersi successivamente al versamento del prezzo da parte dello stesso acquirente.
E’ anche al positivo esito di tale accertamento che viene subordinata la pronuncia del decreto di trasferimento della proprietà del bene ed, eventualmente, la sospensione della vendita quando il prezzo offerto risulto inferiore al valore del bene (anche questa risulta infatti subordinata alla verifica dell’ “assolvimento dell’obbligo posto a carico dell’aggiudicatario dall’ art. 585, 4° co.”).

Va evidenziato, tuttavia, che legislatore non ha specificato l’effettiva consistenza dei poteri esercitabili da parte del giudice in sede di verifica ai sensi dell’art. 586, e ciò induce a configurare il controllo del giudice dell’esecuzione come un accertamento di carattere meramente formale, a cui potrà al limite far seguito la richiesta di rettifica all’aggiudicatario.

Massime relative all'art. 586 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 17811/2021

I beni trasferiti a conclusione di una procedura espropriativa immobiliare sono quelli di cui alle indicazioni del decreto di trasferimento emesso ex art. 586 c.p.c., cui vanno aggiunti quelli cui gli effetti del pignoramento si estendono automaticamente ex art. 2912 c.c., quali accessori, pertinenze, frutti miglioramenti e addizioni, nonché quei beni che, pur non espressamente menzionati nel predetto decreto, siano uniti fisicamente alla cosa principale, sì da costituirne parte integrante, come le accessioni; ne consegue che il trasferimento di un terreno comporta altresì, in difetto di un'espressa previsione contraria, il trasferimento del fabbricato ivi insistente. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 06/07/2015).

Cass. civ. n. 25687/2018

In materia di esecuzione forzata, il decreto di trasferimento di cui all'art. 586 c.p.c., ancorché abbia avuto ad oggetto un bene in tutto o in parte diverso da quello pignorato, non è inesistente, ma solo affetto da invalidità, da far valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all'art. 617 c.p.c. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sottoposti a pignoramento non soltanto la nuda proprietà degli immobili, ma anche l'usufrutto vantanto sul bene pignorato da una parte alla quale l'atto era stato notificato, ritenendo che ogni questione relativa al dedotto vizio relativo alla mancata indicazione nell'atto di pignoramento di tale diritto, fosse ormai preclusa non essendo stata fatta valere con l'opposizione agli atti esecutivi). (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/07/2014).

Cass. civ. n. 17041/2018

In materia di esecuzione forzata, i beni trasferiti a conclusione di un'espropriazione immobiliare sono quelli di cui alle indicazioni del decreto di trasferimento emesso ex art. 586 c.p.c., cui vanno aggiunti quei beni ai quali gli effetti del pignoramento si estendono automaticamente, ai sensi dell'art. 2912 c.c., come accessori, pertinenze, frutti, miglioramenti ed addizioni, e quei beni che, pur non espressamente menzionati nel predetto decreto, siano uniti fisicamente alla cosa principale, sì da costituirne parte integrante, come le accessioni propriamente dette; sicché, il trasferimento di un terreno all'esito di procedura esecutiva comporta, in difetto di espressa previsione contraria, il trasferimento del fabbricato insistente su di esso, ancorché abusivo.

Cass. civ. n. 12523/2016

Il decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. è atto esecutivo della procedura di espropriazione ma costituisce anche titolo esecutivo per il rilascio, sicché le censure riguardanti non il "modo" in cui si è svolta l'espropriazione (e, quindi, l'idoneità del decreto a determinare il trasferimento in favore dell'aggiudicatario), bensì l'efficacia del decreto come titolo per l'esecuzione ex art. 2930 c.c., costituiscono materia di opposizione a tale (diversa) esecuzione per rilascio, ove si discuta se il decreto di trasferimento abbia i requisiti per valere come provvedimento di questo tipo, ovvero se non sia giuridicamente inesistente, oppure se è proprio l'immobile di cui si chiede il rilascio ad essere stato trasferito con il decreto.

Cass. civ. n. 10251/2015

Il principio secondo il quale i provvedimenti del giudice civile acquistano giuridica esistenza solo con il deposito in cancelleria si applica anche ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione, sicché è ammissibile l'istanza di sospensione della vendita e di revoca o annullamento dell'aggiudicazione, quando il decreto di trasferimento, pur sottoscritto, non sia stato ancora depositato in cancelleria.

Cass. civ. n. 5796/2014

In materia di esecuzione forzata, il decreto di trasferimento di cui all'art. 586 cod. proc. civ., ancorché abbia avuto ad oggetto un bene in tutto o in parte diverso da quello pignorato, non è inesistente, ma solo affetto da invalidità, da far valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all'art. 617 cod. proc. civ., ferma restando la possibilità per i terzi che siano stati lesi da tale errore nella loro sfera giuridica, di avvalersi, nel rispetto delle regole previste dall'art. 2929 cod. civ. a tutela dell'acquirente o assegnatario, dei rimedi, diversi dall'opposizione agli atti esecutivi, endoesecutivi o esterni al processo esecutivo loro riservati.

Cass. civ. n. 1612/2012

In tema di esecuzioni immobiliari, la facoltà di sospendere la vendita ai sensi dell'art. 586 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 19 bis della legge 12 luglio 1991, n. 203, persegue lo scopo di contrastare tutte le possibili interferenze illegittime nel procedimento di fissazione del prezzo. Ne consegue che l'individuazione di quest'ultimo quale giusto prezzo, oltre a presupporre una comparazione fra i dati costituiti da quello concretamente realizzato con l'aggiudicazione e quello che sarebbe stato conseguito in condizioni di non interferenza di fattori devianti, richiede, ai fini della sospensione, che la differenza tra le due valutazioni debba evidenziarsi in termini di notevole inferiorità, secondo criteri da adottarsi di volta in volta in relazione al caso concreto, nel quadro della esigenza di contrasto alla illegalità cui si ispira l'art. 19 bis sopra richiamato.

Cass. civ. n. 26841/2011

L'identificazione dei beni trasferiti a conclusione di un'espropriazione immobiliare deve essere compiuta in base alle indicazioni del decreto di trasferimento di cui all'art. 586 c.p.c., cui vanno aggiunti quei beni ai quali gli effetti del pignoramento si estendono automaticamente, ai sensi dell'art. 2912 c.c., come accessori, pertinenze, frutti ed anche i miglioramenti o le addizioni, ancorché non espressamente menzionati nel predetto decreto. Ne consegue che il prezzo di un fondo oggetto di vendita forzata include il valore di quanto è esistente sul bene medesimo e, dunque, anche quello delle opere su di esso realizzate (nella specie, un frutteto), con l'ulteriore conseguenza che l'aggiudicatario non è tenuto al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 936 c.c..

Cass. civ. n. 24001/2011

In tema di espropriazione forzata immobiliare, il giudice dell'esecuzione può sempre revocare il decreto di trasferimento di sua iniziativa, anche dopo la scadenza del termine previsto dalla legge per la proposizione dell'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., a meno che il provvedimento non abbia abbia avuto definitiva esecuzione, momento, quest'ultimo, che si identifica non con quello dell'emanazione del decreto di trasferimento, ma con quello del compimento, da parte del cancelliere, delle operazioni indicate dall'art. 586 c.p.c..

Cass. civ. n. 6487/2010

In tema di opposizione agli atti esecutivi, qualora sia dedotta l'omessa comunicazione della vendita e la nullità del successivo svolgimento del processo esecutivo, postulandosi, di conseguenza, la sospensione della vendita ai sensi dell'art. 586 c.p.c. per le ragioni da tale norma supposte e non la mera necessità di rinnovazione delle operazioni funzionali alla vendita a far tempo dall'ordinanza dispositiva della stessa, il giudice dell'esecuzione, se ritenga insussistenti le nullità prospettate ovvero reputi inammissibile l'opposizione in relazione ad esse, può considerarsi investito immediatamente della questione della sospensione in virtù del citato art. 586 e, quindi, dopo aver adottato i provvedimenti previsti dall'art. 618, secondo comma, c.p.c., tra i quali si ricomprende la stessa sospensione di cui al menzionato art. 586 in via provvisoria, può, poi, esaminare, nella fase a cognizione piena, la fondatezza delle deduzioni giustificative della relativa istanza.

Cass. civ. n. 23709/2008

In tema di vendita forzata, il trasferimento dell'immobile aggiudicato è l'effetto di una fattispecie complessa, costituita dall'aggiudicazione, dal successivo versamento del prezzo e dal decreto di trasferimento, quest'ultimo con funzione di verifica ed accertamento della sussistenza degli altri presupposti e, quindi, privo di autonoma efficacia traslativa in assenza delle altre condizioni. Pertanto, il mancato pagamento del prezzo di aggiudicazione dell'immobile pignorato legittima la revoca, anche d'ufficio, del decreto di trasferimento fino al momento in cui lo stesso venga portato ad esecuzione, che si identifica non con quello della sua emanazione, ma con quello del compimento da parte del cancelliere delle operazioni indicate dall'art. 586 c.p.c.

Cass. civ. n. 371/2007

Il decreto di trasferimento del bene immobile pignorato indicato dall'art. 586 c.p.c. costituisce un atto del procedimento esecutivo, il quale, assolvendo alla funzione di convertire in danaro l'immobile pignorato e venduto, è soggetto alla sola opposizione agli atti esecutivi indicata dall'art. 617 c.p.c. e non al ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 dello stesso codice, nè a quello ai sensi dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione.

Cass. civ. n. 6986/2003

Non costituisce vizio di forma del decreto di trasferimento (pronunciato all'esito di una procedura di espropriazione forzata) di un immobile locato l'omessa menzione, nel titolo esecutivo, del locatore in qualità di possessore del bene, con la conseguenza che il decreto stesso deve ritenersi pienamente valido e legittimamente azionabile anche nei confronti dell'attuale possessore non proprietario dell'immobile espropriato.

Cass. civ. n. 6269/2003

In tema di esecuzioni immobiliari, la facoltà di sospendere la vendita attribuita dall'art. 586 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 19 bis legge n. 203 del 1991, al giudice dell'esecuzione anche all'esito di aggiudicazione avvenuta al prezzo base indicato nell'ordinanza di cui all'art. 576 c.p.c., può essere esercitata, indipendentemente dalle interferenze illegittime nelle vendite immobiliari, allorché – per eventi sopravvenuti o per circostanze prima non note – il prezzo offerto sia risultato notevolmente inferiore a quello giusto, sicché l'ordinanza di sospensione, che non è preclusa dalla mancata revoca o impugnazione degli atti precedenti all'aggiudicazione, comportando l'impossibilità di pronunciare il decreto di trasferimento del bene, determina altresì la revoca dell'aggiudicazione e di tutti gli atti compiuti in conseguenza del disposto incanto, che andrà perciò rifissato.

Cass. civ. n. 1653/2002

In tema di procedura concorsuale, il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento col quale il tribunale fallimentare abbia rigettato il reclamo proposto avverso il decreto del giudice delegato disponente il trasferimento di un bene venduto all'incanto è inammissibile qualora venga proposto da soggetto che abbia partecipato all'incanto con un'offerta che sia stata superata da una o più altre successive, giacché in caso di nullità dell'aggiudicazione definitiva, non vi è reviviscenza delle offerte precedenti, onde l'offerta che abbia visto superata la propria offerta non è titolare di un interesse differenziato allo svolgimento di un nuovo incanto, bensì di una semplice aspettativa, analoga a quella di qualunque terzo interessato a partecipare ad una nuova asta.

Cass. civ. n. 5073/2000

In tema di esecuzione immobiliare l'art. 586 c.p.c., prevedente, nel testo modificato dall'art. 19 bis legge n. 203 del 1991, che il giudice dell'esecuzione può sospendere la vendita del bene espropriato quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, non compromette il principio di imparzialità per il fatto che il giudice che ha fissato il prezzo di vendita è lo stesso che poi provvede alla sospensione sulla base di un giudizio di congruità del prezzo offerto, giacché l'imparzialità del giudice viene compromessa solo quando questi, nel decidere, debba ripercorrere un itinerario logico identico a quello precedentemente seguito, cosa che non accade nell'ipotesi in esame, in quanto il prezzo nel provvedimento che dispone la vendita è fissato a norma dell'art. 568 c.p.c., con un'attività di mero impulso delle operazioni di vendita, cui è estranea la risoluzione di un contenzioso o di un contrasto sulle indicazioni del creditore procedente, mentre soltanto quando decide sull'istanza di sospensione ai sensi dell'art. 586 cit. il giudice compie una vera e propria valutazione, secondo percorsi logici diversi, onde è da escludersi ogni sovrapposizione di attività; ne consegue che non sussiste alcun contrasto tra la disciplina di cui all'art. 586 c.p.c. e l'art. 6 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali di cui alla legge n. 848 del 1955 e che deve ritenersi manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale del citato art. 586 in rapporto agli artt. 3, 24 e 113 Cost.

Cass. civ. n. 12174/1998

Il decreto di trasferimento emesso, ai sensi dell'art. 586 c.p.c., in favore dell'aggiudicatario, dal giudice dell'esecuzione (e tale è anche il giudice delegato al fallimento), costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile espropriato sia nei confronti del proprietario esecutato – indipendentemente dalla posizione giuridica di eventuali terzi occupanti a qualsivoglia titolo, o senza titolo – sia nei confronti di chi si trovi nel possesso o nella detenzione dell'immobile stesso qualora il possesso o la detenzione non siano correlati ad una situazione di diritto soggettivo (reale o personale) già opponibile al creditore pignorante (o al fallimento) e quindi opponibile anche all'aggiudicatario. L'accertamento, da parte del giudice dell'esecuzione (o dell'ufficio fallimentare) di eventuali diritti di terzi non costituisce condizione di legittimità sostanziale del trasferimento, pur risultando ovviamente rilevante ai fini della determinazione del prezzo, né la menzione dell'esito di tale accertamento costituisce requisito di legittimità formale del decreto.

Cass. civ. n. 9744/1997

Poiché l'art. 2929 c.c. non esclude che la nullità di un atto esecutivo, precedente la vendita o l'assegnazione forzata, derivi dall'ingiustizia dell'esecuzione, anziché dalla violazione di norme del processo esecutivo, se il debitore esecutato, dopo la conclusione del processo esecutivo, scopre la collusione tra aggiudicatario e creditore procedente, purché la dimostri e abbia tempestivamente fatto valere il vizio dell'azione o del processo esecutivo, opponendosi ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., può impugnare, con azione di nullità in via ordinaria, il decreto di trasferimento del bene (art. 586 c.p.c.) al fine di rendere opponibile all'aggiudicatario di esso (art. 586 c.p.c.) l'accoglimento di tali opposizioni.

Cass. civ. n. 2592/1996

L'iscrizione ipotecaria e l'annotazione del pignoramento determinano, anche nel sistema tavolare, solo limitazioni rispettivamente alla circolazione giuridica ed alla disponibilità del bene che ne forma oggetto, ma non ne impediscono il trasferimento, i cui effetti, ove esso avvenga a favore dell'aggiudicatario nel procedimento di espropriazione, non risalgono al momento in cui i vincoli sono stati intavolati, bensì a quello successivo del decreto di aggiudicazione.

Cass. civ. n. 6940/1995

La tutela di cui all'art. 1460 c.c., la quale consente di mantenere in vita il contratto e tuttavia nel sospendere l'adempimento quando ciò sia giustificato dall'inadempimento altrui, non è estendibile alla vendita forzata. Pertanto, non è valutabile la sussistenza degli estremi dell'art. 1460 c.c. (o eventualmente degli artt. 1481 e 1482 c.c.) al fine di escludere la decadenza dell'aggiudicatario e la confisca della cauzione o al solo fine di escludere quest'ultima nella ipotesi in cui l'aggiudicatario non versi il prezzo nel termine adducendo la sussistenza di una situazione che comporta l'applicabilità delle norme sopraindicate.

Cass. civ. n. 1730/1995

Nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 c.c. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore. Ne deriva che, in relazione allo ius ad rem (pur condizionato al versamento del prezzo), che l'aggiudicato acquista all'esito dell'iter esecutivo, è configurabile un obbligo di diligenza e di buona fede dei soggetti tenuti alla custodia e conservazione del bene aggiudicatario, così da assicurare la corrispondenza tra quanto ha formato l'oggetto della volontà dell'aggiudicatario e quanto venduto. Pertanto, qualora l'aggiudicatario lamenti che l'immobile aggiudicato sia stato danneggiato prima del deposito del decreto di trasferimento, il giudice è tenuto a valutare la censura dell'aggiudicatario medesimo, diretta a prospettare la responsabilità del custode (nella specie, della curatela fallimentare che aveva proceduto alla vendita forzata), in base ai principi generali sull'adempimento delle obbligazioni (art. 1218 c.c.), per inadeguata custodia del bene posto in vendita, fino al trasferimento dello stesso.

Cass. civ. n. 2023/1994

Nell'espropriazione forzata mobiliare, la vendita forzata a norma dell'art. 586 c.p.c., che è applicabile anche al caso del pegno e del privilegio speciale, comporta la purgazione del bene espropriato dai privilegi, di cui risulta gravato, con la conseguenza che il creditore titolare di un privilegio, che non sia stato avvertito (art. 498 c.p.c.) o non sia intervenuto (art. 499 stesso codice), rimane escluso dai rimedi cosiddetti oppositivi all'esecuzione, non avendo egli conseguito in alcun modo la veste di parte del processo esecutivo, con la conseguenza che allo stesso possono essere riconosciuti soltanto rimedi risarcitori nei confronti del creditore esecutante.

Cass. civ. n. 7289/1993

Le contestazioni sulla regolarità formale dei singoli atti del procedimento esecutivo, prospettabili con l'opposizione ex art. 617 c.p.c., ove non siano state tempestivamente dedotte nel termine di decadenza previsto per l'esperimento di tale rimedio, non possono più essere fatte valere attraverso l'impugnazione del decreto di trasferimento, adducendone una nullità riflessa o derivata da precedenti vizi del procedimento che non siano stati a suo tempo denunciati con la detta opposizione.

Cass. civ. n. 2693/1987

In tema di esecuzione forzata, ai fini dell'identificazione dell'immobile oggetto della vendita forzosa, sono rilevanti tutte le indicazioni contenute negli atti della procedura esecutiva e, particolarmente, quelle dell'avviso dell'asta, del verbale di vendita e del decreto di trasferimento. L'accertamento compiuto in proposito dal giudice del merito, involgendo un giudizio di fatto, non è censurabile in cassazione se informato ad esatti criteri giuridici ed immune da vizi logici.

Cass. civ. n. 3024/1986

Nell'espropriazione forzata immobiliare, il decreto di trasferimento di cui all'art. 586 c.p.c. costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile espropriato, in favore dell'aggiudicatario al quale l'immobile è stato trasferito, non solo nei riguardi del debitore esecutato ma anche nei confronti di chi si trovi nel possesso o nella detenzione dell'immobile medesimo, senza che vi corrisponda una situazione di diritto soggettivo (reale o personale) già opponibile al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti e in quanto tale opponibile anche all'aggiudicatario cui l'immobile è stato trasferito iussu iudicis. (Nella specie, l'esecutato era nel possesso dell'immobile oggetto dell'espropriazione in forza di un preliminare di compravendita dal quale, a seguito di fallimento del promissario alienante, la curatela aveva dichiarato di recedere, ai sensi dell'art. 72 della l. fall. La Suprema Corte, in applicazione dell'enunciato principio, ha reputato che il predetto non era titolare di una situazione di diritto soggettivo, bensì di mero fatto).

Cass. civ. n. 3447/1985

Nel processo esecutivo per espropriazione forzata immobiliare, la ordinanza di aggiudicazione, resa in esito alla vendita con incanto, non determina il trasferimento del diritto di proprietà sul bene pignorato in favore dell'aggiudicatario, rendendosi a tal fine necessaria l'emissione del decreto contemplato dall'art. 586 c.p.c. Pertanto, quando tale decreto manchi, ovvero sia affetto da vizi che non ne comportino soltanto nullità (deducibile con opposizione agli atti esecutivi), bensì giuridica inesistenza, come nel caso di difetto della sottoscrizione del giudice (requisito essenziale, il quale non può trovare equipollente nella firma del cancelliere), deve riconoscersi al debitore, tuttora proprietario dell'immobile, la facoltà di proporre domanda di rivendicazione nei confronti dell'aggiudicatario che di quel bene ha il possesso senza titolo. Questo principio non resta escluso dal fatto che il processo esecutivo sia ancora in corso, ancorché in stato di quiescenza, trattandosi di circostanza che non interferisce sulla legittimazione del debitore alla suddetta rivendicazione, e che può spiegare rilievo solo al diverso fine di un'eventuale riattivazione del processo stesso su iniziativa dell'aggiudicatario (ove ancora consentita), per ottenere un provvedimento ex art. 586 c.p.c. che produca a suo favore il trasferimento del bene.

Cass. civ. n. 7233/1983

La vendita forzata, nella quale rientra ogni tipo di vendita fallimentare mobiliare e immobiliare, non può equipararsi alla vendita volontaria, attuando essa un trasferimento coattivo in virtù di un provvedimento giurisdizionale, rispetto al quale la domanda dell'aggiudicatario si pone soltanto come presupposto, ed alla stessa, pertanto, sono inapplicabili le regole giuridiche riguardanti non solo la garanzia per vizi della cosa o mancanza di qualità, ma anche quelle sulla risoluzione del contratto per inadempimento, con particolare riferimento all'ipotesi di vendita di aliud pro alio. Quando, tuttavia, la cosa oggetto della vendita risulta, successivamente al trasferimento, essere diversa da quella sulla quale è caduta l'offerta dell'aggiudicatario nonché da quella indicata negli atti del procedimento, viene meno il nucleo essenziale e l'oggetto stesso della vendita forzata, quale risulta specificato e determinato dall'offerta dell'aggiudicatario e dalla stessa volontà dell'organo giurisdizionale, conseguendone la sostanziale nullità della vendita ed il diritto dell'aggiudicatario a ripetere quanto indebitamente versato.

Cass. civ. n. 917/1983

La qualificazione – così enunciata, in sede di espropriazione forzata, nel decreto di trasferimento di un immobile – di un rapporto (agrario) intercorrente fra colui che, quale proprietario del bene è soggetto all'esecuzione forzata, ed un terzo, titolare di un diritto sul bene in virtù di un rapporto personale con l'esecutato medesimo, non è vincolante per il terzo acquirente, che è pertanto legittimato a provarne l'inesistenza ovvero a provare l'esistenza di un diverso rapporto giuridico.

Cass. civ. n. 3453/1982

Poiché oggetto della vendita forzata è il bene che è stato assoggettato a pignoramento, il principio secondo cui l'identificazione di tale bene va effettuata in base agli elementi obiettivi contenuti nel decreto di trasferimento di cui all'art. 586 c.p.c., non esclude l'applicabilità dell'art. 2912 c.c. – in base al quale il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata – qualora la descrizione del bene stesso nel decreto di trasferimento non contenga elementi tali da far ritenere che, in sede di vendita, si sia inteso escludere l'applicazione dell'anzidetta estensione.

Cass. civ. n. 4665/1981

Nelle controversie relative alla identificazione dell'immobile aggiudicato in sede di esecuzione forzata deve aversi riguardo anzitutto al decreto nel quale il giudice, trasferendo all'aggiudicatario il bene espropriato, ripete la descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita, senza alcuna variante; ed è insindacabile in cassazione — se sorretta da motivazione adeguata e scevra di errori di logica e di diritto — la valutazione del giudice del merito che, sulla base degli anzidetti provvedimenti, sia pervenuto all'identificazione del bene.

Cass. civ. n. 4899/1980

La vendita forzata costituisce un'autonoma fattispecie complessa che si riporta allo schema dei trasferimenti coattivi che si completa e si perfeziona col provvedimento giudiziale di assegnazione. Pertanto, l'acquisto dell'immobile espropriato da parte dell'aggiudicatario non rientra nello schema degli acquisti derivativi e l'aggiudicatario non può considerarsi avente causa dal debitore espropriato.

Cass. civ. n. 1518/1980

L'identificazione dell'immobile espropriato al fine di stabilire se una porzione dello stesso sia o meno compresa nelle aggiudicazioni, dev'essere compiuta alla stregua degli elementi obiettivi contenuti negli atti del procedimento esecutivo, particolarmente nel bando di vendita e nel provvedimento di aggiudicazione, e al riguardo, mentre possono avere rilievo i confini dell'immobile ed i relativi dati catastali, non può tenersi conto dell'essere la vendita a corpo e non a misura, attenendo tale distinzione alla determinazione del prezzo e non alla sua individuazione.

Cass. civ. n. 443/1980

La particolare efficacia probatoria, che assiste, fino a querela di falso, l'atto pubblico, è limitata alle affermazioni concernenti la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato nonché le dichiarazioni delle parti o gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e non si estende ad affermazioni relative ad attività o fatti diversi da quelli predetti. Pertanto, l'affermazione, contenuta nel decreto di trasferimento emesso ai sensi dell'art. 586 c.p.c., dell'avvenuto deposito (non nelle mani del giudice dell'esecuzione né in presenza del medesimo) del prezzo del bene espropriato non costituisce una falsa attestazione contestabile mediante la proposizione della querela di falso, ma un errore nell'attività accertativa del giudice dell'esecuzione, avverso cui è esperibile il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.

Cass. civ. n. 5466/1978

Tra gli atti giurisdizionali decisori e definitivi contro i quali il ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 Cost., è ammesso, non rientra il decreto di trasferimento dell'immobile espropriato, pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 586 c.p.c. Infatti tale decreto non è decisorio, non essendo emesso al fine della composizione di contrapposte situazioni soggettive e sul presupposto di un contraddittorio, bensì nell'esercizio della funzione, di natura esecutiva, di convertire in denaro l'immobile espropriato e venduto; né definitivo, essendo impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi sia per vizi formali che per vizi sostanziali (quali l'esistenza di posizioni soggettive sostanziali escludenti la validità o l'efficacia dell'atto).

Cass. civ. n. 5121/1978

In sede di trasferimento all'aggiudicatario del bene immobile espropriato, in esito ad esecuzione individuale o concorsuale, il giudice ha il potere di disporre la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie (art. 586 c.p.c.), ma non anche della trascrizione della domanda giudiziale, con la quale un terzo abbia preteso la proprietà od altro diritto reale sul bene medesimo. Pertanto, l'aggiudicatario, ove tenuto alla restituzione del bene in favore di quel terzo, non può ritenersi necessariamente in buona fede, ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 1147 e ss. c.c., per il solo fatto di aver acquistato in sede di procedimento espropriativo, atteso che, in relazione alla presenza di detta trascrizione, è configurabile una sua situazione di ragionevole dubbio o sospetto sull'esistenza del diritto altrui, idonea ad escludere l'ignoranza di ledere il diritto stesso, e, quindi, la buona fede. Tale principio non trova limitazioni o deroghe nell'art. 2921 c.c., sui diritti verso il debitore od i creditori spettanti all'aggiudicatario che subisca l'evizione, perché questa norma, diretta ad evitare un indebito arricchimento dei predetti soggetti, prescinde dallo stato di buona o mala fede dell'aggiudicatario stesso, e della sua incidenza nei rapporti con il terzo che abbia vittoriosamente rivendicato il bene.

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Consulenze legali
relative all'articolo 586 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Esercizi G. S. chiede
martedì 15/03/2022 - Campania
“In tema di esecuzione forzata di un parcheggio occupato con titolo non opponibile il detentore pagava un certo canone che ha continuato a versare alla custodia giudiziaria sino al decreto di trasferimento.
Il punto è che per pretestuose opposizioni il decreto preparato dal giudice dopo il pagamento del prezzo non veniva firmato disponendo un giudizio per la opposizione dell'espropriato che veniva respinto con termine per la riassunzione giudice ordinario.
L'opponente espropriato non riassumeva il giudizio ma continuava a creare ostacoli tali che la firma del decreto è stata fatta dopo 4 anni dal pagamento del prezzo.
In tutto questo tempo il detentore ha pagato il canone previsto dal titolo non opponibile ( VILE RISPETTO AL VALORE LOVCATIVO DI MERCATO)
Alla fine la custodia ha fatto il rendiconto di gestione opponendosi alla visone da parte dell'aggiudicatario.
IL RENDICONTO HA PORTATO UN ESUBERO DOVUTO AGLI INCASSI DEI CANONI DI 4 ANNI DAL DETENTORE. Le somme residue sono state versate all'espropriato con la opposizione inascoltata dell'aggiudicatario.
In conclusione l'aggiudicatario ha perso oltre 50.000 euro di frutti maturati nel tempo e la espropriata ha ricavato un illecito arricchimento insieme al detentore che ha pagato il canone vile.
Cosa prevede la legge in questo caso per ristabilire la legalità??”
Consulenza legale i 21/03/2022
Uno dei tanti rischi che si corre in caso di acquisto effettuato all’asta è proprio quello che qui si lamenta.
Purtroppo, nell’ambito della vendita coattiva immobiliare, l’esatta individuazione del momento traslativo della proprietà ha formato oggetto di ampia discussione in dottrina ed in giurisprudenza, e ciò sia per la scarsa chiarezza del dettato normativo sia per la particolare complessità dell’istituto, il quale si articola in una sequenza procedimentale di atti che va dal provvedimento di aggiudicazione, al pagamento del prezzo ed all’emissione del decreto di trasferimento.

Il verificarsi dell’effetto traslativo assume particolare rilievo per le conseguenze che da esso ne discendono sia sotto il profilo prettamente esecutivo e processuale sia dal punto di vista del diritto sostanziale.
Nel primo caso risulta essenziale per definire temporalmente il confine tra opposizione di terzo tempestiva e tardiva ed inoltre influisce sulla validità ed efficacia degli atti dispositivi compiuti dal debitore sul medesimo bene.
Per ciò che concerne, invece, i riflessi che il prodursi di tale effetto ha sul piano del diritto sostanziale, va detto che esso modifica l’imputazione dei frutti maturati sulla cosa venduta nonché l’identificazione del soggetto su cui grava il rischio di perimento del bene (proprio questo è l’aspetto che qui interessa).

Ora, parte minoritaria della dottrina è dell’idea che il momento in cui si verifica il passaggio della proprietà del bene debba farsi coincidere con l’aggiudicazione provvisoria ovvero con il pagamento del saldo del prezzo.
Prevale, invece, sia in dottrina che in giurisprudenza, la tesi secondo cui è solo con il decreto di trasferimento, espressione dell’esercizio del potere pubblico demandato al giudice dell’esecuzione, che si realizza l’effetto traslativo del diritto reale sul bene in capo all’aggiudicatario (in tal senso Cass., 17/2/1995, n. 1730; Cass. 15/4/1980, n. 2463).
Proprio in questo senso si è espressa, da ultimo, Cass. n. 14765 del 30.06. 2014, la quale ha chiarito che, nell’ambito della fase della vendita forzata, l’aggiudicazione definitiva a seguito di incanto (sia che la vendita sia divenuta tale per non essere stata l’aggiudicazione provvisoria seguita da tempestiva offerta in aumento di sesto, sia nella ipotesi di aggiudicazione conclusiva della gara conseguente a dette offerte) non determina il trasferimento del diritto di proprietà sull’immobile esecutato in favore dell’aggiudicatario, ma è volta soltanto a designare il soggetto in favore del quale, condizionatamente al versamento del prezzo entro il termine fissato nell’ordinanza che ha disposto la vendita, va emesso il decreto di trasferimento.

La conclusione che da quanto sopra asserito se ne deve trarre è che l’effetto traslativo in capo al bene già oggetto di aggiudicazione definitiva è determinato dal decreto di trasferimento, essendo questo il solo atto processuale che realizza il passaggio dal debitore all’aggiudicatario della proprietà del bene oggetto dell’esecuzione immobiliare.
A conferma di ciò si può peraltro citare quanto sostenuto, sempre dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 12633 del 09/12/1995, nella quale è detto che, in caso di mancata verificazione della condizione a cui la legge subordina la realizzazione dell’effetto reale in ragione del mancato versamento del prezzo, l’aggiudicatario non è esposto all’azione di inadempimento, come sarebbe ove fosse già proprietario del bene staggito, bensì alla declaratoria di decadenza.
Pertanto, l’aggiudicatario definitivo, seppure abbia provveduto al pagamento integrale del prezzo di aggiudicazione e attenda soltanto l’emissione del decreto di trasferimento, non può fino a quel momento considerarsi proprietario del bene e, conseguentemente, non può vantare alcun diritto sui frutti che nel frattempo lo stesso bene abbia prodotto.
Corretta, dunque, è la soluzione adottata dalla custodia giudiziaria di versare le somme residue, quali risultanti dal rendiconto redatto in sede di chiusura della procedura esecutiva, in favore del debitore espropriato, essendo stato in questo modo data piena attuazione a quanto espressamente disposto dall’ultimo comma dell’art. 510 del c.p.c..

Indubbiamente, non può negarsi che quanto verificatosi nel caso di specie abbia arrecato dei danni all’aggiudicatario, al quale è stato di fatto impedito di utilizzare l’immobile per sé o comunque di far propri i frutti che nel frattempo lo stesso immobile ha prodotto (quantificabili in euro 50.000).
Ora, sotto il profilo di questo sproporzionato ritardo nell’emissione del decreto traslativo della proprietà da parte del giudice dell’esecuzione, l’unica soluzione a cui potrebbe pensarsi è quella di invocare la violazione del c.d. principio della ragionevole durata del processo, quale previsto dalla Legge 24.03.2001 n. 89, meglio nota come Legge Pinto.
Tuttavia, anche sotto questo aspetto si ritiene che non si abbiano molte possibilità di ottenere un ristoro economico per il danno subito, in quanto la citata legge qualifica come risarcibili da parte dello Stato unicamente i ritardi addebitabili al Giudice o ad altri soggetti della procedura esecutiva, non alle variabili indipendenti.

In particolare, nel caso specifico del processo esecutivo, in merito al conteggio della durata del processo la giurisprudenza della Corte di Cassazione è orientata nel senso che deve intendersi escluso il diritto all’indennizzo allorchè il ritardo nella conclusione del procedimento non sia imputabile al giudice o ai suoi ausiliari, ma ad eventi indipendenti alla potestà statuale (cfr. Cassazione civile, sez. VI-2, sentenza 27/04/2015 n° 8540).
La Corte ribadisce come non vi sia dunque alcun automatismo tra durata del procedimento esecutivo ed indennizzo, che pur non essendo un risarcimento e non essendo soggetto al più rigido concetto della colpa, deve pur sempre essere imputabile allo Stato.

Nel caso di specie sarebbe difficile poter ricondurre al Giudice dell’esecuzione il ritardo nell’emissione del decreto di trasferimento, essendo questo imputabile esclusivamente all’esercizio del diritto di difesa da parte del debitore che, se realmente ostruzionistico, come presume chi pone il quesito, avrebbe potuto al più legittimare una condanna da parte del giudice, ed in capo allo stesso debitore, per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 del c.p.c..

Alfredo B. chiede
lunedì 30/11/2015 - Lazio
“Il 20 luglio 2015 mi sono aggiudicato un immobile all'asta senza incanto del valore in perizia di euro 2.344.000 a euro250.309 e saldo il prezzo in data 17 settembre 2015 nel termine dei 60 giorni.
Oggi a distanza di quasi 4 mesi non ho ancora il decreto di trasferimento.
Vengo a sapere dal giudice del procedimento imm. che non ha potuto emettere il decreto perché in data 20 ottobre 2015 è stata inviata una istanza che contesta la vendita sulla base dell'articolo 586 c.p.c. e chiede l'estinzione del procedimento.
Il giudice fissa l'udienza per il 9 febbraio 2015.
Tengo a precisare che l'immobile versa in condizioni disastrose nel più totale abbandono - per risanarlo occorrono circa 350.000 mila euro - e un immobile in quella zona di pari metratura in buone condizioni non costa più di 500.000 euro.
Chiedo se l'istanza non sia stata presentata fuori termine e quali siano le risposte per contestare tale istanza.”
Consulenza legale i 03/12/2015
L'art. 586 c.p.c. stabilisce che, avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto.

Nella formulazione originale, l'articolo conferiva all'aggiudicatario un vero e proprio diritto ad ottenere l'emissione del decreto di trasferimento, tanto che la dottrina aveva sostenuto che il momento traslativo della proprietà del bene venduto fosse costituito dall'aggiudicazione definitiva.
La legge 203/1991, invece, ha riconosciuto il potere del giudice di non emettere il decreto di trasferimento, sospendendo la vendita e facendo regredire il processo al momento iniziale della fase liquidatoria. Il fine è quello di assicurare maggiore trasparenza alla vendita e impedire eventuali interferenze illegittime nel procedimento di determinazione del prezzo delle vendite forzate immobiliari che possano ostacolare offerte maggiori.

La nozione di "giusto prezzo" è generica e priva di riferimenti a parametri precisi, per questo la giurisprudenza della Cassazione ritiene che il giudice possa decidere per la sospensione della vendita in base ai più diversi elementi, anche indiziari (ad esempio, secondo Cass. civ., sez. III, 18.4.2003, n. 6269, "fatti notori, presentazione tardiva di offerte all'incanto, deposito di offerte di aumento del sesto, notizie e informazioni dovunque e da chiunque attinte, fatti nuovi e sopravvenuti alla stima del bene immobile oggetto della vendita all'incanto").

Il potere del giudice, delineato dalla nuova formulazione della norma, è così ampio da potersi ritenere che, nel caso di specie, il G.E. avesse piena facoltà di sospendere la vendita, laddove l'istanza presentata fornisca elementi decisivi circa il "giusto prezzo" della vendita.
La legge non prevede specificamente una istanza di tal genere (esiste solo una generale disposizione all'art. 486 c.p.c.: "Le domande e le istanze che si propongono al giudice dell'esecuzione, se la legge non dispone altrimenti, sono proposte oralmente quando avvengono all'udienza, e con ricorso da depositarsi in cancelleria negli altri casi"), per cui non si possono individuare termini entro i quali la stessa vada depositata, se non il limite ultimo dato dall'emissione del decreto di trasferimento; d'altro canto, il potere del giudice di sospendere la vendita è previsto proprio nella fase intercorrente tra il deposito del prezzo e l'emissione del decreto di trasferimento.
Si deve concludere che, dal punto di vista processuale, non vi siano eccezioni proponibili.

Va posta attenzione al fatto che la sospensione ex art. 586, primo comma, c.p.c., non sottende una irregolarità della procedura svoltasi fino a quel momento, ma è giustificata dal solo fatto che il giudice ritenga (anche perché "qualcuno" glielo fa notare con apposita istanza) che il prezzo di aggiudicazione risulti per qualunque causa inaccettabilmente sperequato (Cass. civ., sez. III, 18.1.2012, n. 692).

Una volta sospesa la vendita, la procedura, come dicevamo, regredisce alla fase della emissione dell'ordinanza di vendita.
Il giudice, se definitivamente convinto che il prezzo era inadeguato (molto probabilmente l'udienza fissata per il febbraio 2016 servirà al G.E. proprio per sentire le parti - aggiudicatario e colui che ha depositato l'istanza - e decidere se il prezzo già determinato sia o meno congruo) dovrà disporre la restituzione delle somme versate, maggiorate degli interessi corrisposti dall'istituto di credito. Si dovrà dare inizio a un nuovo procedimento di vendita, adeguando il prezzo base al reale valore del bene.

E' consigliabile per l'aggiudicatario predisporre, per l'udienza del febbraio prossimo, ogni difesa diretta a dimostrare che il prezzo è quello "giusto". In generale, ogni prova circa le (pessime) condizioni attuali del bene dovrà essere presentata al giudice per convincerlo a non disporre in maniera definitiva la sospensione della vendita, cercando di fargli comprendere - se ciò è vero - che difficilmente qualcun altro potrebbe in futuro essere disposto ad offrire di più per acquistarlo. Non appare necessaria la nomina di un legale, tuttavia si suggerisce di incaricare un avvocato almeno per essere assistiti nel corso dell'udienza, che presenta sempre alcuni tecnicismi che possono non essere noti alla persona comune.

Bruno L. chiede
giovedì 03/09/2015 - Lazio
“Nel 2011 ho acquistato,la nuda proprietà di 1/3 di un immobile subastato.
Il G.E. ha emesso conseguente decreto di trasferimento. Siccome l'immobile è affittato, ho chiesto l'assegnazione della mia parte di affitto. Non avendo, bonariamente, raggiunto lo scopo, ho citato in giudizio l'esecutato e l'affittuario. L'esecutato, dai RR.II. non risulta più essere proprietario, ma è erede di fatto e tale si è dichiarato all'Ufficiale Giudiziario intervenuto per mettermi in possesso dei beni. Nella difesa, mi ha contestato il diritto da me reclamato in quanto io avrei acquistato la nuda e non piena proprietà per la presenza di un usufruttuario (nella fattispecie la madre). Da ricerche effettuate è risultato che l'usufruttuario era premorto (1982) al pignoramento e che, nella CTU, il fatto era stato evidenziato dal tecnico incaricato, il quale aveva rilevato che ormai trattavasi di piena e non nuda proprietà. Ciononostante, la procedura è proseguita sulla base del diritto pignorato e con la conseguente assegnazione dello stesso, da parte del G.E. con il decreto di trasferimento. Nessuno ha fatto opposizione al decreto né agli atti esecutivi. Considerato che l'usufruttuario è deceduto, ritengo, per estinzione del diritto minore, rispetto alla proprietà, che in capo all'esecutato si era già consolidata la piena proprietà e che, l'aggiudicazione del bene sia relativo al trasferimento della piena proprietà in capo all'aggiudicatario in buona fede. Per quanto sopra, il mio diritto è di piena proprietà? Ho diritto a vedermi riconosciuta la mia parte di affitto? Faccio presente che per un altro immobile acquistato nella medesima procedura, il notaio ha stipulato un atto di vendita come piena proprietà in quanto ha ritenuto estinto il diritto di usufrutto, per morte dell'usufruttuario e perché nessun altro può far valere il medesimo diritto. Per completezza, il Giudice di prime cure ha respinto la mia domanda in forza della sentenza n. 18492/2006 Cassazione, che non sembra attinente al mio caso.”
Consulenza legale i 07/09/2015
Nella vicenda processuale in esame si è verificato un problema di natura puramente formale, ma che sembra aver intaccato anche le ragioni sostanziali della parte, quantomeno stando alla sentenza di primo grado.
Esaminato tale provvedimento, infatti, emerge che l'ordinanza di vendita e il conseguente decreto di trasferimento, emessi nell'ambito di una espropriazione immobiliare, non hanno recepito la morte dell'usufruttuaria e hanno quindi alienato all'aggiudicatario solo la nuda proprietà, sebbene - dal punto di vista sostanziale - la proprietà fosse ormai piena per l'estinzione del diritto parziario di usufrutto.

Si tratta di una situazione di cui avrebbe dovuto avvedersi in primis il giudice (la morte dell'usufruttuaria è espressamente menzionata nella CTU svolta nel corso della procedura di espropriazione immobiliare!) e, in secundis, il creditore, proponendo subito opposizione agli atti esecutivi, chiedendo che gli stessi tenessero in considerazione la circostanza della morte dell'usufruttuaria. Va considerato, peraltro, che non sempre chi partecipa ad un'asta è seguito da un legale, non essendovi obbligo di legge in tal senso.

La sentenza 18492/2006 della Corte di Cassazione, a cui si è rifatto il giudice di prime cure per sostenere la propria tesi, non sembra del tutto condivisibile e in realtà la decisione in essa contenuta ha quale presupposto il fatto che il pignoramento sia intervenuto in un momento precedente all'estinzione dell'usufrutto, cosicché ad essere sottoposta ad esecuzione forzata è solo la nuda proprietà. In questo specifico caso, la Cassazione ha ritenuto - nel caso sottoposto alla sua attenzione - che il consolidamento dell'usufrutto per sopravvenuta morte dell'usufruttuario non indicato nell'ordinanza di vendita ha consentito il trasferimento della sola nuda proprietà.

Nel caso esposto nel quesito, invece, l'usufrutto era già estinto al momento del pignoramento.

E' pur vero che, da un punto di vista formale, vale il principio che nell'espropriazione immobiliare oggetto del trasferimento è solo e soltanto il bene descritto nell'ordinanza di vendita, tuttavia, esso va interpretato cum grano salis.

Come risolvere l'incongruenza tra stato di fatto e "verità processuale"?
E' chiaro che la situazione deve essere chiarita, poiché il trascinarsi di questa anomalia comporta diverse conseguenze, anche sul piano fiscale (es. l'aggiudicatario paga le imposte come nudo proprietario?).

Si deve sottolineare che la pronuncia citata dal giudice di prime cure appare contrastare con la migliore dottrina e giurisprudenza, ed è in realtà piuttosto isolata.
Si ritiene, infatti, che, ove il pignoramento sia stato correttamente eseguito in relazione alla nuda proprietà (sull'immobile di cui il debitore era titolare al momento della notificazione dell'atto), la procedura esecutiva può proseguire con riguardo al diritto di piena proprietà su quel bene, quando, pendente il processo, deceda l'usufruttuario. In tal senso possiamo leggere la sentenza Cass. civ., sez. III, 22.7.1991, n. 8166: "l'esecuzione, nel caso, aveva assunto a suo oggetto il diritto di nuda proprietà sull'immobile, che era stato originariamente concesso in locazione dall'usufruttuario. L'estinzione dell'usufrutto, comportando il riespandersi del diritto del proprietario, prima compresso dalla concorrente incidenza del diritto dell'usufruttuario sullo stesso bene, implica che il diritto del proprietario sul bene, originariamente assoggettato ad espropriazione come diritto di nuda proprietà, vi resti soggetto come diritto di proprietà piena. Non è condivisibile la tesi seguita dalla sentenza impugnata, per cui "se è vero che a norma dell'art. 2912 c.c. il pignoramento comprende i frutti della cosa pignorata, è anche vero che il pignoramento di una nuda proprietà rimane tale anche dopo il consolidamento dell'usufrutto, e non si estende automaticamente ai proventi dell'usufrutto, che è un diritto reale a sè stante". Non suffraga la tesi seguita dalla sentenza impugnata, il rilievo che non v'è, per l'esecuzione immobiliare, disposizione analoga a quella preveduta dall'art. 2814, comma 2, cod. civ., che sancisce l'estensione dell'ipoteca sulla nuda proprietà alla proprietà piena nel caso di estinzione dell'usufrutto. La disposizione contenuta nella prima parte dell'art. 2814, comma 2, cod. civ. non rappresenta se non l'enunciazione, in rapporto all'ipoteca, d'una regola generale sulla relazione tra diritto di proprietà e diritto d'usufrutto incidenti sul medesimo bene".

A maggior ragione nel nostro caso dovrà ritenersi che sia stata trasferita la piena proprietà, poiché il fatto estintivo dell'usufrutto è avvenuto addirittura prima del pignoramento ed è stato altresì regolarmente e responsabilmente rilevato dal CTU in sede di esecuzione. E' evidente come vi sia stato un grave errore da parte del giudice.

Nel caso di specie si ravvisa il buon diritto del creditore ad ottenere la tutela del suo acquisto e quindi risulta consigliabile procedere almeno su due fronti:
- da un lato, appellare la sentenza di primo grado ed evidenziare che il precedente giurisprudenziale citato dal giudice di prime cure, e quindi la tesi sottesa, non è condivisibile in base ai principi sostanziali dell'ordinamento e che comunque esiste dottrina e giurisprudenza di avviso contrario, meritevoli di accoglimento;
- inoltre, si può tentare la richiesta di correzione materiale dell'ordinanza di vendita e del decreto di trasferimento ai sensi dell'artart. 287 del c.p.c., sul presupposto che gli stessi sono viziati da un mero errore materiale, cioè l'indicazione della "nuda proprietà" anziché della proprietà piena, in base all'assoluto pacifico fatto che l'usufrutto si è estinto per morte dell'usufruttuario ben prima del pignoramento, come rilevato dallo stesso CTU. L'istanza va proposta al medesimo giudice che ha emesso i provvedimenti contenenti l'errore. Il codice di procedura civile non prevede alcun termine di decadenza per la domanda di correzione, in quanto essa si configura come una istanza di "sollecitazione" di un potere di modifica riconosciuto all'autore del provvedimento, nei limiti in cui si tratti di correggere un errore o una omissione di carattere materiale.