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Articolo 359 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale

Dispositivo dell'art. 359 Codice di procedura civile

Nei procedimenti d'appello davanti alla corte o al tribunale si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo [132 disp. att.] (1).

[Davanti al pretore si osservano anche nei procedimenti d'appello le norme del procedimento di primo grado, in quanto applicabili] (2).

Note

(1) Nel giudizio d'appello davanti al tribunale o alla corte d'appello si applicano, nei limiti della compatibilità, le norme che regolano l'attività di trattazione in tribunale. Sono incompatibili tutte le norme relative alla nomina e all'attività svolta dal giudice istruttore.
(2) Comma abrogato con l. 26 novembre 1990, in vigore dal 1 gennaio 1993.

Ratio Legis

Si tratta di una tipica norma di chiusura, che eleva il procedimento di primo grado davanti al tribunale, salve le incompatibilità specifiche, a modello dei processi di cognizione civile.

Spiegazione dell'art. 359 Codice di procedura civile

Trattasi di una tipica norma di chiusura, la quale sottolinea come il paradigma del processo di cognizione civile sia rappresentato dal procedimento di primo grado davanti al Tribunale.

Dalla lettura di questa norma si evince che le norme che trattano il giudizio di appello non sono esaustive e che per tutti gli aspetti per i quali non è prevista una speciale ed espressa disciplina vale il rinvio operato dalla norma in commento alle disposizioni dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, sia che il giudizio di appello si svolga davanti alla corte d'appello che davanti al tribunale (in funzione di giudice d'appello delle sentenze del giudice di pace).

Inoltre, questa norma deve essere coordinata con l'art. 132 delle disp. att. c.p.c., il quale a sua volta precisa che nel procedimento d'appello si osservano le disposizioni di attuazione dettate per il procedimento davanti al tribunale.
Entrambe le disposizioni hanno evidentemente funzione di chiusura della disciplina del giudizio di secondo grado, con la precisazione che il rinvio vale soltanto per le norme applicabili anche al giudizio d'appello e che non siano con esso incompatibili.
Da ciò se ne deduce che non si tratta di un rinvio integrale ed automatico, dovendo essere preceduto da un giudizio di compatibilità, non solo fra le norme singolarmente prese ma anche in generale tra la struttura dei due procedimenti.

Il rinvio qui previsto trova giustificazione nel fatto che il giudizio d'appello non è strutturato, come il procedimento davanti alla Corte di Cassazione, nelle due fasi rescindente e rescissoria, potendo dare luogo ad una ripetizione del primo giudizio.

Nessun problema di compatibilità si pone per quelle disposizioni di legge che disciplinano il primo grado di giudizio e che sono espressamente richiamate dagli artt. 339 ss. c.p.c.
Così è, a titolo puramente esemplificativo, per l'art. 163 del c.p.c., richiamato dal primo comma dell’art. 342 del c.p.c., il quale per i requisiti dell'atto d'appello rimanda al contenuto dell'atto di citazione di primo grado.
Sono altresì applicabili tutte le norme che regolano l'attività di istruzione probatoria, e ciò per il fatto che l’art. 356 del c.p.c. richiama espressamente gli artt. 191 e ss. c.p.c.
Sono ancora applicabili al giudizio di appello:

Al procedimento d'appello si applicano anche:
  1. le norme dettate in tema di contumacia, e tra queste l'art. 291 del c.p.c., che impone che la dichiarazione di contumacia dell'appellato (nel caso in cui il giudice rilevi una nullità della notificazione, tale dichiarazione deve essere preceduta dalla rinnovazione della notificazione stessa);
  2. le norme dettate in tema di sospensione, interruzione ed estinzione del procedimento, nonché le norme sull'intervento dei terzi.

Con riferimento ai giudizi di secondo grado che si svolgono innanzi alla corte d'appello, si devono ritenere incompatibili, e dunque inapplicabili, le norme che riguardano la nomina del giudice istruttore, visto che la riforma dell'art. 350 del c.p.c. ha imposto che l'intera trattazione del giudizio d'appello sia collegiale.

Massime relative all'art. 359 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 344/2020

L'art. 281 sexies c.p.c. - che consente al giudice, al termine della discussione, di redigere immediatamente il dispositivo e la concisa motivazione della sentenza - è applicabile, in assenza di un'espressa previsione che ne limiti l'operatività al solo giudizio di primo grado, anche in appello. (Fattispecie relativa a controversia già pendente in appello alla data di entrata in vigore della modifica dell'art. 352 c.p.c. introdotta dall'art. 27, comma 1, l. n. 183 del 2011). (Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 05/06/2018).

Cass. civ. n. 23667/2018

Per effetto della disciplina di cui all'art. 164, comma 2, c.p.c., applicabile anche in appello ai sensi dell'art. 359 c.p.c., i vizi relativi alla "vocatio in ius" sono sanati con effetto "ex tunc" e quelli relativi alla "editio actionis" con effetto "ex nunc", pertanto, nel rito del lavoro, l'assegnazione del termine per la rinnovazione della notifica dell'appello comporta una sanatoria con effetti che retroagiscono alla data del deposito del ricorso che, se avvenuto entro il termine di cui all'art. 327 c.p.c., non potrà essere dichiarato tardivo.

Cass. civ. n. 14488/2018

L'omessa indicazione della data dell'udienza di comparizione nella copia notificata dell'atto di citazione produce la nullità della citazione stessa poiché l'art. 342 c.p.c., nello stabilire i requisiti dell'appello, richiama l'art. 163 c.p.c. che tale indicazione impone, con la conseguenza che il giudice, nelle controversie introdotte successivamente alla data del 30 aprile 1995, non può ritenere inammissibile il gravame e passata in giudicato la decisione impugnata, ma deve disporre, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., nel testo all'epoca vigente, la rinnovazione, entro un termine perentorio, della menzionata citazione, i cui vizi sono così sanati, e, qualora detta rinnovazione non avvenga, dichiarare l'estinzione del processo. Pertanto, ove il giudice di secondo grado non abbia rilevato d'ufficio la nullità in questione, nonostante la contumacia del convenuto, la sentenza pronunciata deve essere cassata con rinvio dalla Suprema Corte. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 02/07/2013).

Cass. civ. n. 18868/2014

L'omessa indicazione, nella copia notificata dell'atto di citazione in appello, della data dell'udienza di comparizione produce l'inammissibilità del gravame ed il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, trattandosi di nullità non suscettibile di sanatoria poiché ricollegata all'assenza di un elemento necessariamente richiesto dall'art. 342 cod. proc. civ. attraverso il richiamo al precedente art. 163.

Cass. civ. n. 30652/2011

Nell'ipotesi in cui venga proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., denunciandosi, dalla parte rimasta contumace in secondo grado, l'omissione dell'avvertimento a comparire, di cui all'art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c., nell'atto di citazione di appello notificato al difensore dell'appellato costituito in primo grado, e dunque a soggetto che deve essere a perfetta conoscenza degli obblighi e delle facoltà inerenti la difesa in appello, l'addotto "error in procedendo" non acquista rilievo idoneo a determinare l'annullamento della sentenza impugnata e la conseguente rinnovazione della citazione d'appello disposta dal giudice di rinvio, ove il ricorrente non indichi lo specifico e concreto pregiudizio subito per effetto di detta omissione, e perciò non consenta di ricondurre il censurato vizio processuale alla violazione dei principi del giusto processo.

Cass. civ. n. 28676/2011

In tema di giudizio di appello, ove l'atto di impugnazione venga notificato, ai sensi dell'art. 330 c.p.c., al procuratore dell'appellato, un'interpretazione costituzionalmente orientata, alla luce del principio del giusto processo dalla durata ragionevole (art. 111 Cost.), della disciplina di riferimento applicabile, impedisce di ritenere la nullità dell'anzidetto atto introduttivo del gravame in assenza dell'avvertimento di cui all'art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c. (cui rinvia l'art. 342 c.p.c.) in ordine ai termini di costituzione ed alle decadenze conseguenti alla sua tardività (artt. 166 e 167 c.p.c.), posto che il soggetto che concretamente riceve la notificazione è in grado, per le cognizioni tecnico-giuridiche delle quali deve presumersi sia professionalmente dotato, di apprezzare adeguatamente il contenuto dell'atto, anche se in esso non siano stati trascritti elementi che, tuttavia, possano agevolmente desumersi dai richiami normativi ivi contenuti, come quello, seppur generico, all'art. 166 c.p.c..

Cass. civ. n. 4208/2009

Il Massimario della Corte Suprema di Cassazione non ha proceduto alla massimazione in quanto la presente sentenza ribadisce principi già espressi nella sentenza di Cassazione Civile n. 00970/2007, RV598899 (Cassa con rinvio, App. Milano, 11/05/2004).

Cass. civ. n. 17951/2008

In relazione alla nullità dell'atto di citazione, la disciplina dettata dal nuovo testo dell'art. 164 cod. proc. civ., applicabile anche in appello in virtù del richiamo di cui all'art. 359 cod. proc. civ., opera una distinzione quanto alle conseguenze della costituzione del convenuto, giacché mentre i vizi afferenti alla "vocatio in ius" sono sanati con effetto "ex tunc", quelli relativi alla "editio actionis" sono sanati con effetto "ex nunc". Ne consegue che - ove nell'atto di appello manchino l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione e l'avvertimento di cui all'art. 163, terzo comma, n. 7), cod. proc. civ., e l'appellante provveda di sua iniziativa ad una nuova notifica con la correzione degli elementi mancanti - la costituzione del convenuto sana la nullità del primo atto di appello con effetto retroattivo, valendo ad escludere il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado; in tal caso l'appellante non è tenuto ad una nuova costituzione sulla base dell'atto di rinnovazione. (Cassa con rinvio, App. Roma, 8 Giugno 2004).

Cass. civ. n. 3205/2008

La validità dell'atto di citazione – e cioè l'idoneità dello stesso ad assolvere la propria funzione – va valutata con riferimento alla copia notificata, indipendentemente dal ricorso ad integrazioni, in quanto la parte destinataria non ha il dovere di eliminare le incertezze o di colmare le lacune dell'atto che le viene consegnato; ne consegue che, in caso di discordanza tra l'originale e la copia dell'atto notificato, assume rilievo ciò che risulta nella copia, perché è su questa che la parte citata regola il proprio comportamento processuale (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di secondo grado, rilevando la nullità dell'atto di citazione in appello conseguente al fatto che la copia notificata all'appellato non conteneva l'indicazione della data di udienza, recando uno spazio vuoto in corrispondenza del luogo ove doveva essere scritta tale data, risultante invece nell'originale).

Cass. civ. n. 970/2007

Per effetto delle innovazioni introdotte dalla legge n. 353 del 1990, tra gli elementi che la citazione in appello deve contenere — in virtù del richiamo operato dall'art. 342, primo comma, c.p.c. — vi è anche l'avvertimento di cui all'art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c. che la costituzione tardiva implica le conseguenti decadenze, le quali, pur se non possono consistere nelle situazioni previste per il giudizio di primo grado in quanto non vi è luogo in appello per l'applicabilità dell'art. 167 c.p.c., consistono invece nelle decadenze proprie del giudizio di gravame (in particolare con riferimento al diritto di proporre impugnazione incidentale e alla facoltà di riproporre le eccezioni disattese nonché le questioni non accolte o ritenute assorbite nel primo giudizio). Ne consegue che, essendo esso posto a garanzia della parte appellata, quando l'atto introduttivo del giudizio d'appello non contiene l'avvertimento che la costituzione tardiva implica le conseguenti decadenze di cui all'art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c., in mancanza di costituzione dell'appellato il giudice ne dichiara la nullità e ne ordina la rinnovazione.

Cass. civ. n. 24680/2006

L'indagine circa l'individuabilità, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (o della citazione in appello), di elementi idonei a consentire l'identificazione della persona evocata in giudizio ed a far escludere la sussistenza di quell'assoluta incertezza al riguardo che determina nullità ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ., è istituzionalmente rimessa al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, ha rilevato la correttezza sul punto della sentenza impugnata, con la quale era stata accolta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in appello sollevata dall'istituto di credito appellato in via principale a causa della sua mancata indicazione, quale soggetto citato a comparire, nell'atto medesimo, oltre che in virtù della pertinente motivazione secondo cui, in ogni caso, l'appellante non aveva svolto, in primo grado, alcuna domanda nei confronti del predetto istituto di credito, il quale, in virtù della struttura soggettiva ricoperta nella precedente fase di giudizio, non si sarebbe potuto considerare soccombente nei riguardi dello stesso appellante, onde, in definitiva, la notificazione dell'atto di appello al medesimo istituto avrebbe potuto rivestire il valore di una mera "denuntiatio litis"). (Cassa con rinvio, App. Brescia, 30 Aprile 2004).

Cass. civ. n. 22402/2006

L'istituto della rimessione in termini del contumace, di cui all'art. 294 c.p.c., mentre può trovare applicazione nel giudizio di appello in forza del rinvio di cui all'art. 359 c.p.c., è inapplicabile al procedimento avanti alla Corte in cassazione, in assenza di una norma di rinvio.

Cass. civ. n. 2593/2006

Per mancata esecuzione dell'ordine di rinnovazione (della notificazione) della citazione, a norma dell'art. 291, terzo comma, cod. proc. civ., e per omessa integrazione del contraddittorio in sede di impugnazione della sentenza, a norma dell'art. 331, secondo comma, cod. proc. civ. - cui seguono, rispettivamente, la cancellazione della causa dal ruolo, con estinzione del giudizio, e l'inammissibilità dell'impugnazione -, deve intendersi la mancata consegna all'ufficiale giudiziario da parte del soggetto che richiede la notificazione, nel termine stabilito dal giudice, dell'atto da notificare in esecuzione dell'ordine di rinnovazione della notifica della citazione o di integrazione del contraddittorio. Ne consegue che la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio, oppure l'inammissibilità dell'impugnazione, possono essere disposte dal giudice solo se nel termine dallo stesso stabilito la parte richiedente la notificazione non abbia consegnato all'ufficiale giudiziario l'atto da notificare. (Rigetta, App. Torino, 12 Febbraio 2002).

Cass. civ. n. 22236/2004

La fusione di due o più società realizza una successione universale corrispondente alla successione universale "mortis causa" e determina l'estinzione delle società che confluiscono in quella nuova (cosiddetta fusione in senso proprio), ovvero di quelle assorbite in una di esse (cosiddetta fusione per incorporazione), con contestuale sostituzione della nuova società o della società incorporante nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società estinta; questi effetti si producono dall'esecuzione dell'ultima delle iscrizioni nel Registro delle imprese previste dall'art. 2504 c.c., e, nel caso in cui una delle società partecipanti alla fusione ovvero quella risultante dalla fusione o quella incorporante sia una S.p.A., una S.a.p.a., o una S.r.l., sono opponibili ai terzi dalla data della pubblicazione dell'atto di fusione nella Gazzetta Ufficiale (art. 2540 c.c., comma quarto, abrogato dall'art. 30, legge n. 340 del 2000, applicabile nella specie "ratione temporis"). Pertanto, qualora la società incorporata sia parte di un giudizio e la fusione abbia prodotto i succitati effetti e sia divenuta opponibile dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado ed anteriormente alla notificazione dell'impugnazione, l'appello notificato alla società incorporata è viziato da nullità rilevabile d'ufficio, ex art. 164 c.p.c., primo comma, ma la nullità è sanata dalla costituzione in giudizio della società incorporata, con effetto "ex nunc", qualora sia applicabile l'art. 164 c.p.c., nel testo vigente anteriormente alla modifica introdotta dall'art. 9, legge n. 353 del 1990, sicché la sanatoria resta esclusa se la costituzione sia avvenuta oltre il termine annuale per l'impugnazione (Fattispecie concernente un giudizio instaurato anteriormente al 30 aprile 1995, nel quale la fusione si era perfezionata prima del decorso di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, con conseguente inapplicabilità dell'art. 328 c.p.c., terzo comma).

Cass. civ. n. 8539/2004

Qualora l'atto di appello indichi un termine per comparire inferiore a quello previsto dalla legge, in mancanza di costituzione dell'appellato il giudice deve ordinare la rinnovazione della citazione entro un termine perentorio e tale rinnovazione opera la sanatoria della nullità con effetto retroattivo ai sensi dell'art. 164, secondo comma, c.p.c., essendo la relativa norma compatibile con la disciplina del processo di appello.

Cass. civ. n. 554/2004

La fusione per incorporazione di società determina l'automatica estinzione della società incorporata ed il subingresso per successione a titolo universale (corrispondente alla successione universale "mortis causa") della società incorporante nei rapporti giuridici attivi e passivi - anche processuali - già facenti capo alla società incorporata. Ne consegue che l'impugnazione della sentenza proposta nei confronti della parte estinta è, ai sensi del combinato disposto dell'art. 163 c.p.c., primo comma, n. 3, e dell'art. 164 c.p.c., (non già inesistente bensì) affetta da nullità sanabile mediante la costituzione in giudizio del successore a titolo universale, con effetti, peraltro, diversi a seconda che la controversia risulti essere stata promossa prima o dopo il 30 aprile 1995: se promossa prima di tale data, trova infatti applicazione l'art. 164 c.p.c. nel testo anteriore alla modifica introdotta dalla legge n. 353 del 1990, e la sanatoria ha efficacia "ex nunc", impedendo così l'inammissibilità dell'appello, sempre che la detta costituzione in giudizio sia avvenuta prima della scadenza del termine per impugnare; se promossa dopo tale data, il suindicato art. 164 c.p.c. è invece applicabile nel testo vigente e la sanatoria ha efficacia "ex tunc", rimanendo conseguentemente sempre e comunque impedita l'inammissibilità dell'impugnazione.

Cass. civ. n. 6947/1992

In virtù del rinvio operato dall'art. 359 c.p.c. alle disposizioni del procedimento di primo grado, l'art. 291, secondo cui in caso di mancata costituzione del convenuto il giudice istruttore il quale rilevi un vizio che comporti la nullità della notificazione della citazione assegna all'attore un termine perentorio per rinnovarla, si applica anche in appello con riguardo alla notifica dell'atto d'impugnazione. Tale nullità può essere rilevata anche in sede di decisione da parte del collegio, che all'uopo rimetterà la causa al giudice istruttore.

Cass. civ. n. 5228/1977

Per effetto del rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale, contenuto nell'art. 359 c.p.c., è consentito proporre un unico appello contro due distinte sentenze, sempreché tra le cause d'appello sussista quel rapporto di connessione che consente alle parti di promuovere il processo cumulativo (artt. 31 e seguenti c.p.c.) ed al giudice, o ai diversi giudici investiti dalle cause con processi separati, di fare altrettanto (artt. 34, 35, 36, 40, 103 e 274 c.p.c.). In tale ipotesi resta salva la facoltà del giudice d'appello di separare le due cause ai sensi dell'art. 103, secondo comma, c.p.c. (Nella specie la medesima parte era stata convenuta in giudizio da due attori diversi, con separati atti di citazione, per il regolamento di confine tra il suo fondo e quello dei due confinanti; rimasta soccombente, aveva proposto unico atto di appello, contro le due sentenze, le quali trattavano questioni similari, ma il giudice del gravame aveva ritenuta l'inammissibilità dell'unico atto di appello. La Suprema Corte nel cassare la sentenza impugnata, ha formulato il principio di diritto espresso dalla massima che precede).

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Consulenze legali
relative all'articolo 359 Codice di procedura civile

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Mariano chiede
martedì 15/03/2011 - Veneto

“Volevo sapere se è possibile che la nomina del consulente tecnico del PM, possa essere affidata ad un appartenente alle forze dell' ordine?”

Consulenza legale i 15/03/2011

Con riguardo alla figura del consulente tecnico del pubblico ministero trova applicazione l’art. 359 del c.p.p.. Sulla scorta della giurisprudenza di legittimità però “non trovano applicazione, neppure in via analogica nei confronti dei consulenti tecnici del P.M. le ipotesi di incapacità ed incompatibilità dei periti previste dall'art. 225 del c.p.p., comma terzo, nè sussiste alcuna inutilizzabilità degli accertamenti eventualmente compiuti dai consulenti tecnici che si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 222 del c.p.p.".

Può darsi che il P.M. decida di farsi affiancare da persone idonee per specifiche competenze tecniche e appartenenti alla polizia giudiziaria, che già possono aver coadiuvato l'ufficio durante le indagini, ma non è ravvisabile una incompatibilità del consulente del p.m.