Cassazione civile Sez. II sentenza n. 22236 del 25 novembre 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

La fusione di due o più società realizza una successione universale corrispondente alla successione universale "mortis causa" e determina l'estinzione delle società che confluiscono in quella nuova (cosiddetta fusione in senso proprio), ovvero di quelle assorbite in una di esse (cosiddetta fusione per incorporazione), con contestuale sostituzione della nuova società o della società incorporante nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società estinta; questi effetti si producono dall'esecuzione dell'ultima delle iscrizioni nel Registro delle imprese previste dall'art. 2504 c.c., e, nel caso in cui una delle società partecipanti alla fusione ovvero quella risultante dalla fusione o quella incorporante sia una S.p.A., una S.a.p.a., o una S.r.l., sono opponibili ai terzi dalla data della pubblicazione dell'atto di fusione nella Gazzetta Ufficiale (art. 2540 c.c., comma quarto, abrogato dall'art. 30, legge n. 340 del 2000, applicabile nella specie "ratione temporis"). Pertanto, qualora la società incorporata sia parte di un giudizio e la fusione abbia prodotto i succitati effetti e sia divenuta opponibile dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado ed anteriormente alla notificazione dell'impugnazione, l'appello notificato alla società incorporata è viziato da nullità rilevabile d'ufficio, ex art. 164 c.p.c., primo comma, ma la nullità è sanata dalla costituzione in giudizio della società incorporata, con effetto "ex nunc", qualora sia applicabile l'art. 164 c.p.c., nel testo vigente anteriormente alla modifica introdotta dall'art. 9, legge n. 353 del 1990, sicché la sanatoria resta esclusa se la costituzione sia avvenuta oltre il termine annuale per l'impugnazione (Fattispecie concernente un giudizio instaurato anteriormente al 30 aprile 1995, nel quale la fusione si era perfezionata prima del decorso di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, con conseguente inapplicabilità dell'art. 328 c.p.c., terzo comma).

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