(1) Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è collegiale ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti; davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico (2).
Nella prima udienza di trattazione il giudice (3) verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'articolo 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello (4).
Nella stessa udienza il giudice (3) dichiara la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti.
Note
Le parole "ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti" sono, invece, state aggiunte dalla l. 12 novembre 2011, n. 183.
Pertanto, nel caso in cui l'appellato non si sia costituito ed il giudice ravvisi la nullità della notificazione, egli disporrà la rinnovazione della stessa; mentre se il giudice rilevi la regolarità della notifica, non potrà che dichiarare la contumacia del convenuto.