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Articolo 169 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Ritiro dei fascicoli di parte

Dispositivo dell'art. 169 Codice di procedura civile

Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria [77 disp. att.]; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga (1).

Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'articolo 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale (2).

Note

(1) L'autorizzazione al ritiro del fascicolo è disposta dal giudice con decreto, in calce al quale il cancelliere sarebbe tenuto a far scrivere la dichiarazione di ritiro del fascicolo e ad annotarne la restituzione (77 disp. att.). Nella prassi, però, sono di solito i difensori a scrivere il provvedimento di autorizzazione a margine del verbale d'udienza, che poi sottoscrivono e sottopongono alla firma del giudice istruttore.
Il termine per la restituzione stabilito dal giudice non ha natura perentoria e pertanto la riconsegna può essere effettuata sino al deposito della comparsa conclusionale.
(2) Articolo così modificato dalla l. 14.7.1950, n. 581.
L'art. 169 c.p.c. dispone che le parti possano ritirare il fascicolo di parte anche al momento della remissione della causa al "collegio". Tuttavia si deve intendere che il ritiro sia possibile anche laddove la causa venga posta in decisione dal giudice in composizione monocratica.
Le conseguenze dell'omessa restituzione del fascicolo non consistono nell'improcedibilità dell'azione o nella rinuncia alle istanze ed eccezioni proposte: semplicemente, la decisione sarà presa dal giudice a prescindere dai documenti contenuti nel fascicolo (è bene ricordare che nel fascicolo d'ufficio sono sempre presenti le copie degli atti di parte, ma non i documenti prodotti). Anche l'assenza di singoli documenti fa presumere la volontà della parte di non avvalersene, a meno che non sia provata l'incolpevole mancanza, nel qual caso il giudice sarà tenuto ad ordinare la ricerca dei documenti mancanti o la loro ricostruzione.

Spiegazione dell'art. 169 Codice di procedura civile

I fascicoli di parte vengono conservati all’interno del fascicolo d’ufficio al fine di permettere al giudice di poterne effettuare la consultazione ogni volta che lo ritenga necessario.

Durante la fase istruttoria ciascuna parte può chiedere al giudice istruttore di essere autorizzata a ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria.
Si ricorda che il contenuto del fascicolo varia a seconda dei casi, e così il fascicolo dell’attore conterrà l’originale dell’atto di citazione con le relate di notifica, il mandato, mentre nel caso di giudizio incardinato con ricorso, in calce allo stesso si troverà steso il decreto di fissazione dell’udienza.

Il fascicolo del convenuto, invece, conterrà la copia dell’atto di citazione che gli è stato notificato, la procura e la comparsa di risposta.
In entrambi i fascicoli, poi, ci saranno tutti i documenti e gli atti che le parti hanno prodotto sin dall’inizio, nonché quelli acquisiti durante lo svolgimento del processo.

Su tale richiesta di ritiro del fascicolo il giudice provvede con decreto, in calce al quale il cancelliere fa scrivere la dichiarazione di ritiro del fascicolo e ne annota la restituzione.
Sotto il profilo pratico tale attività viene svolta in maniera molto più snella, in quanto sono i procuratori delle parti che a margine del verbale di udienza scrivono “Ritirata produzione”, apponendovi di seguito data e firma, dopodichè il giudice istruttore si limita ad apporre la propria firma.

Lo stesso primo comma della norma sancisce che il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga.
Solitamente il giudice stabilisce un termine per la riconsegna, ma non avendo tale termine natura perentoria, la restituzione del fascicolo può avvenire fino al deposito della comparsa conclusionale, come prevede il secondo comma.

Qualora, a seguito di tale ritiro, non dovessero rinvenirsi in sede di decisione della causa alcuni documenti che risultano essere stati ritualmente prodotti in giudizio e regolarmente inseriti in quel fascicolo, il giudice avrà l’obbligo di disporne la ricerca con tutti i mezzi di cui dispone, anche autorizzando la loro ricostruzione.

La violazione di tale obbligo può integrare un vizio di motivazione di un punto decisivo della controversia, secondo quanto previsto dal n. 5 dell’art. 360 del c.p.c., a condizione che la parte che invoca quei documenti abbia adempiuto all’onere di richiamare il contenuto di essi e di dimostrare che dal loro esame ne sarebbe potuta derivare una decisione diversa.

Il secondo comma estenda la possibilità di ritirare il fascicolo di parte anche al momento della rimessione della causa al collegio, disponendo che lo stesso debba essere restituito al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale.
Nulla viene disposto in ordine alle conseguenze della mancata restituzione, ma può affermarsi che questa non vale quale rinuncia alle istanze ed eccezioni proposte né esonera il giudice dal decidere sulle stesse.
Indubbiamente la sua decisione verrà resa più difficile, in quanto dovrà attivarsi per ricercare nel fascicolo della controparte o nelle copie allegate al fascicolo d’ufficio ciò che doveva essere contenuto nel fascicolo di parte.

Se dovesse verificarsi il caso che siano tutte le parti a non restituire i propri fascicoli, il giudice non può fare a meno di decidere la controversia sulla base degli elementi desumibili dal fascicolo d’ufficio.

Massime relative all'art. 169 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 29309/2017

La perentorietà del termine entro il quale, a norma dell'art. 169, comma 2, c.p.c., deve avvenire il deposito del fascicolo di parte ritirato all'atto della rimessione della causa al collegio, va riferita solo alla fase decisoria di primo grado e non può in alcun modo operare una volta che il procedimento trasmigri in appello, stante il riferimento dell'art. 345 c.p.c. alle sole prove nuove e, quindi, ai documenti che nel giudizio si pretenda di introdurre come "nuovi", in quanto non introdotti prima del grado di appello, tra i quali non rientrano quelli contenuti nel fascicolo di parte di primo grado, ove prodotti nell'osservanza delle preclusioni probatorie di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c.. (Nella specie, la S.C., rigettando il ricorso, ha affermato che quando la parte che aveva omesso di ridepositare il fascicolo in una con la comparsa conclusionale in primo grado, produce in appello il detto fascicolo in cui i documenti erano stati prodotti nell'osservanza delle preclusioni probatorie previste in primo grado, compie un'attività che, riguardo alla reintroduzione nel processo dei documenti, non può in alcun modo considerarsi come di introduzione di nuove prove).

Cass. civ. n. 10224/2017

In virtù del principio dispositivo delle prove, il mancato reperimento nel fascicolo di parte, al momento della decisione, di alcuni documenti ritualmente prodotti, deve presumersi espressione, in assenza della denuncia di altri eventi, di un atto volontario della parte stessa, che è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o di alcuni dei documenti ivi contenuti; ne consegue che è onere della parte dedurre quella incolpevole mancanza (ove ciò non risulti in maniera palese anche in assenza della parte e di una sua espressa segnalazione in tal senso) e che il giudice è tenuto ad ordinare la ricerca o disporre la ricostruzione della documentazione non rinvenuta solo ove risulti l'involontarietà della mancanza, dovendo, negli altri casi, decidere sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione. (Nella specie, dopo il ritiro del fascicolo da parte del c.t.u., l'appellante non ne aveva dedotto l'incolpevole mancanza all'udienza di precisazione delle conclusioni, come era suo onere ai fini dell'esercizio della facoltà del relativo ritiro ex art. 169, comma 2, c.p.c. e dell'assolvimento del successivo onere di sua restituzione unitamente alla comparsa conclusionale, con conseguente preclusione del rilievo officioso di detta mancanza ai fini della ricostruzione del fascicolo).

Cass. civ. n. 10741/2015

Il giudice che accerti che una parte ha ritualmente ritirato, ex art. 169 cod. proc. civ., il proprio fascicolo, senza che poi risulti, al momento della decisione, nuovamente depositato o reperibile, non è tenuto, in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accertamenti presso quest'ultima, a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti.

Cass. civ. n. 28462/2013

Sebbene il termine entro il quale - a norma dell'art. 169, secondo comma, cod. proc. civ. - deve avvenire il deposito del fascicolo di parte, ritirato all'atto della rimessione della causa al collegio, sia perentorio (come attesta l'uso dell'espressione "al più tardi", che figura nel testo di detta disposizione), la sua inosservanza produce effetti limitati alla decisione del giudice di prime cure, sicché il deposito del fascicolo nel giudizio di appello non costituisce introduzione di nuove prove documentali, sempre che i documenti contenuti nel fascicolo siano stati prodotti, nel giudizio di primo grado, nell'osservanza delle preclusioni probatorie risultanti dagli artt.165 e 166 cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 22972/2013

In tema di prova documentale, il mancato reperimento nel fascicolo di ufficio, al momento della discussione della causa, di documenti che risultano essere stati ritualmente prodotti nel fascicolo di parte - come da attestazione della competente cancelleria - senza che la parte che li ha prodotti abbia manifestato la volontà di non avvalersene, comporta l'obbligo per il giudice - in base al disposto dell'art. 183, comma quarto, c.p.c. - di disporne la ricerca in cancelleria e in caso di esito negativo di autorizzare la ricostruzione del loro contenuto.

Cass. civ. n. 21733/2010

L'istanza di ricostruzione del fascicolo di parte, che non si rinvenga nel fascicolo d'ufficio, non può essere genericamente formulata ma deve contenere la rappresentazione credibile dell'involontarietà dell'omissione essendo altrimenti, il giudice tenuto a decidere sulla base degli atti e documenti rinvenuti al momento dell'assunzione della deliberazione giudiziale, dovendosi presumere volontario, in virtù del principio dispositivo, il mancato riferimento del predetto fascicolo al momento della decisione.

Cass. civ. n. 5681/2006

Nel giudizio di primo grado di opposizione a decreto ingiuntivo, il mancato (o tardivo) deposito del fascicolo di parte nel termine di cui all'art. 169 co. 2 c.p.c. comporta che la decisione deve essere assunta dal giudice prescindendo dai documenti contenuti nel fascicolo, ferma restando la possibilità della loro produzione nel giudizio di appello, trattandosi di documenti già prodotti in primo grado, senza che sia configurabile la nullità del procedimento o altra conseguenza pregiudizievole.

Cass. civ. n. 791/1987

Nel vigente ordinamento processuale non è consentito al giudice in sede di discussione della causa autorizzare il successivo deposito degli atti e fascicoli di parte, compresa la comparsa conclusionale, in un termine all'uopo fissato.

Cass. civ. n. 459/1986

Ai sensi degli artt. 72 e 74 disp. att. c.p.c., è onere della parte depositare in giudizio il proprio fascicolo con gli atti ed i documenti di causa che pretende siano utilizzati come fonte di prova. Ne consegue che, in caso di mancato deposito del fascicolo stesso, il giudice non può rimettere la causa sul ruolo, per il relativo adempimento, ma deve pronunciare nel merito sulla base delle già acquisite risultanze istruttorie e degli atti riscontrabili nel fascicolo dell'altra parte ed in quello d'ufficio.

Cass. civ. n. 3921/1983

In difetto di un'espressa previsione di legge, l'incolpevole smarrimento del fascicolo di parte non è causa di nullità del procedimento, essendo, peraltro, consentito alla parte che lamenti tale circostanza di adempiere i propri oneri di esibizione mediante la ricostruzione del fascicolo stesso ovvero di sostituire i documenti mancanti mediante produzione di copie, senza che vi osti, in appello, il divieto di nuove produzioni, il quale non riguarda documenti già formati e precostituiti.

Cass. civ. n. 3466/1982

Nel giudizio di primo grado, l'inosservanza dell'obbligo della restituzione del fascicolo di parte, in precedenza ritirato, secondo la previsione dell'art. 169, secondo comma, c.p.c., non comporta improcedibilità dell'azione, ma implica soltanto che la decisione deve essere presa a prescindere dai documenti contenuti in detto fascicolo, in relazione all'implicita volontà dell'interessato di non avvalersene in quel grado del procedimento, salva restando la possibilità di produrre i documenti medesimi nel giudizio d'appello.

Cass. civ. n. 2580/1975

L'obbligo delle parti di depositare il proprio fascicolo prima dell'udienza di discussione, dopo il ritiro di esso in sede di rimessione della causa al collegio — obbligo che comprende quello di includere nel fascicolo i documenti in precedenza prodotti — deve essere collegato, ai fini della individuazione della sanzione connessa alla sua inosservanza, al principio della disponibilità delle prove, di cui all'art. 115 c.p.c. Pertanto, poiché la parte che produce un documento intende, in tesi generale, servirsi di esso a sostegno delle sue tesi, il mancato nuovo deposito del documento, dopo il suo ritiro, evidenzia solo la scelta, operata dalla parte, di non più servirsi di esso ai fini della difesa. Questo comporta che non è dato al giudice il potere di costringere una parte a ridepositare un documento in precedenza prodotto e poi ritirato, dovendo egli decidere la causa in base solo alle prove che siano sottoposte al suo esame in sede di decisione, tanto più che ciascuna parte può, a norma dell'art. 76 disp. att. c.p.c., farsi rilasciare dal cancelliere, durante il corso dell'istruzione, copia dei documenti prodotti ex adverso.

Cass. civ. n. 3832/1974

La mancata restituzione del fascicolo di parte nel termine di quattro giorni prima dell'udienza di discussione determina l'improcedibilità dell'appello, indipendentemente dalla possibilità da parte del giudice di decidere la causa in base al fascicolo di ufficio.

Cass. civ. n. 2281/1973

Il quarto comma dell'art. 155 c.p.c. diretto a prolungare la durata del termine che scade in giorno festivo, riguarda i termini a decorrenza successiva e non quelli che si computano a ritroso. Pertanto esso non è applicabile al termine fissato per la restituzione, nel procedimento d'appello, del fascicolo che l'appellante abbia ritirato, in quanto ne deriverebbe una abbreviazione del termine stesso a danno dell'appellato, nel cui interesse esso è stabilito.

Cass. civ. n. 3624/1972

Poiché all'atto della rimessione della causa al collegio le parti sono libere di ritirare i propri fascicoli, senza che sia prescritta la documentazione del detto ritiro, la mancanza dei fascicoli medesimi, in sede di udienza di discussione, deve attribuirsi — nel difetto di denuncia di altri eventi — all'avvenuto ritiro e all'omessa restituzione di essi.

Cass. civ. n. 257/1969

La certificazione del cancelliere fa presumere, alla stregua del sistema normativo vigente (art. 74 disp. att. c.p.c.), il regolare deposito di tutti i documenti indicati al momento della costituzione e contro tale risultanza non è sufficiente prova il fatto che il fascicolo della parte non sia in atti.

Cass. civ. n. 4039/1968

L'annotazione dalla quale risulta che la comparsa conclusionale sia stata tardivamente depositata non vale a dimostrare che anche il fascicolo ritirato dalla parte all'atto della rimessione della causa al collegio sia stato tardivamente restituito giacché la restituzione del fascicolo e la produzione della comparsa conclusionale costituiscono due adempimenti diversi e non necessariamente concomitanti, potendo essere eseguiti distintamente e, addirittura, esservi l'uno senza l'altro.

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