Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6947 del 5 giugno 1992

(2 massime)

(massima n. 1)

In virtù del rinvio operato dall'art. 359 c.p.c. alle disposizioni del procedimento di primo grado, l'art. 291, secondo cui in caso di mancata costituzione del convenuto il giudice istruttore il quale rilevi un vizio che comporti la nullità della notificazione della citazione assegna all'attore un termine perentorio per rinnovarla, si applica anche in appello con riguardo alla notifica dell'atto d'impugnazione. Tale nullità può essere rilevata anche in sede di decisione da parte del collegio, che all'uopo rimetterà la causa al giudice istruttore.

(massima n. 2)

L'amministratore di un condominio che sia anche abilitato all'esercizio della professione forense può agire direttamente in giudizio ai sensi dell'art. 86 c.p.c. per l'esercizio delle facoltà conferitegli dagli artt. 1130 e 1131 c.c. nell'esplicazione delle attribuzioni inerenti alla specificata sua qualità (nella specie, per la riscossione dei contributi condominiali), senza necessità di ulteriore procura.

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