Cassazione civile Sez. III sentenza n. 245 del 13 gennaio 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

I consulenti tecnici di parte, siccome chiamati ad esprimere manifestazioni non di volontą, ma di scienza, ove raggiungano un accordo nelle rispettive conclusioni, non pongono in essere alcun atto transattivo in ordine al diritto controverso né vincolano il giudice a recepire le conclusioni stesse.

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