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Articolo 87 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico

Dispositivo dell'art. 87 Codice di procedura civile

La parte può farsi assistere da uno o più avvocati (1), e anche da un consulente tecnico (2) nei casi e con i modi stabiliti nel presente Codice [201] (3).

Note

(1) La norma prevede la facoltà di conferire il mandato difensivo a più difensori. In questo caso, ciascuno dei difensori in mancanza di una diversa volontà della parte che indichi il mandato come congiuntivo ha pieni poteri di rappresentanza processuale, con la conseguenza che deve ritenersi validamente proposto il ricorso se è sottoscritto solamente da uno di essi.
(2) In seguito alla nomina da parte del giudice di un consulente tecnico d'ufficio, le parti possono liberamente, entro il termine a tal fine assegnato dal giudice istruttore, scegliere, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico (si cfr. l'art. 201). Il consulente di parte rappresenta la parte stessa nel limitato ambito delle indagine tecniche. Riveste la ruolo di ausiliario della parte.
(3) Le osservazioni indicate dal consulente tecnico di parte non costituiscono mezzi di prova bensì semplici allegazioni difensive, pertanto il giudice di merito non è tenuto a motivare specificamente le ragioni per cui se ne discosta nell'ipotesi di dissenso da tali osservazioni e di accoglimento delle considerazioni svolte dal C.T.U..

Spiegazione dell'art. 87 Codice di procedura civile

Con questa norma viene introdotto il concetto di assistenza, da affiancare a quello tecnico di ministero.
Si stabilisce, infatti, che la parte può farsi assistere da uno o più avvocati, che coadiuvano il difensore, preparando ed esponendo, a voce e per iscritto, le ragioni che sorreggono le sue domande, e anche da un consulente tecnico, qualora si presentino questioni tecniche da risolvere.

Nei casi in cui l’avvocato esercita l’assistenza, non opera in nome della parte, ma a favore di essa ed in nome proprio, contribuendo a determinare soltanto il contenuto di quegli atti con il quale si cercherà di indirizzare il convincimento del giudice (c.d. argomenti difensivi).
La norma disciplina anche la possibilità di un'assistenza congiunta da parte di più avvocati, per la quale non occorre il conferimento di apposita procura, trattandosi di una scelta facoltativa del difensore per sostenere le sue ragioni.
Tale ipotesi, ovviamente, va distinta da quella in cui la procura venga conferita a più difensori: in tal caso, in difetto di un'espressa ed inequivoca dichiarazione di volontà della parte circa il carattere congiuntivo o disgiuntivo del mandato, ciascuno dei difensori ha, disgiuntamente, la piena rappresentanza processuale, e, quindi, anche il potere di sottoscrivere i relativi atti processuali.
Anche per la nomina di un consulente di parte non é richiesto nè un mandato ad hoc né un'autorizzazione del giudice delegato, trattandosi della scelta di un semplice difensore tecnico ausiliare del legale.

Si ritiene che la scelta del legislatore di disciplinare in un’unica norma l'attività di assistenza del difensore e quella del consulente tecnico di parte, risieda nel fatto che il consulente, sul piano tecnico (cioè sotto il profilo dello svolgimento di argomenti difensivi a favore della parte), è paragonabile all'avvocato.
In ordine alla figura del consulente è stato in particolare affrontato il tema del valore che può attribuirsi alle osservazioni da lui svolte, le quali sono state definite come semplici allegazioni difensive o manifestazioni di scienza, e non di volontà.
In particolare, è stato sostenuto che la consulenza tecnica non è un mezzo di prova in senso tecnico, bensì uno strumento di integrazione probatoria, che, in quanto tale, non può supplire l'onere della parte di dimostrare il danno subito.

Massime relative all'art. 87 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 7037/2020

Nel caso in cui sia stato conferito un incarico ad un avvocato da parte di un altro avvocato ed in favore di un terzo, ai fini dell'individuazione del soggetto obbligato a corrispondere il compenso al difensore per l'opera professionale richiesta, si deve presumere, in presenza di una procura congiunta, la coincidenza del contratto di patrocinio con la procura alle liti, salvo che venga provato, anche in via indiziaria, il distinto rapporto interno ed extraprocessuale di mandato esistente tra i due professionisti e che la procura rilasciata dal terzo in favore di entrambi era solo lo strumento tecnico necessario all'espletamento della rappresentanza giudiziaria, indipendentemente dal ruolo di "dominus" svolto dall'uno rispetto all'altro nell'esecuzione concreta del mandato. (Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 17/07/2017).

Cass. civ. n. 9242/2000

Nel caso di più avvocati incaricati della difesa, è riconosciuto a ciascuno di essi il diritto a un onorario nei confronti del cliente, ma ciò in base all'opera effettivamente prestata, onde tale diritto rimane escluso se, essendo stato richiesto il pagamento di una sola parcella e non essendo state in essa indicate separatamente le prestazioni di ciascuno degli avvocati, risulta implicitamente e inequivocabilmente una reciproca sostituzione nelle singole prestazioni, poi sommate nella specifica.

Cass. civ. n. 6283/1985

In tema di liquidazione delle spese processuali, in mancanza della fattura, l'avvenuto pagamento dell'onorario al consulente di parte non può desumersi soltanto dalla sua partecipazione alle operazioni svolte dal consulente di ufficio, in quanto codesta partecipazione, pur attestando l'effettività della prestazione professionale, non sta inequivocabilmente a dimostrare che la parte abbia corrisposto il compenso al proprio consulente.

Cass. civ. n. 4460/1985

Il consulente di parte rappresenta la medesima, della quale è ausiliare, nel limitato ambito delle indagini tecniche e, pertanto, non può essere ritenuto responsabile del mancato compimento di attività difensive — come la richiesta di un provvedimento istruttorio — che, esulando dal detto limitato ambito, competono, invece, al difensore.

Cass. civ. n. 3745/1985

Se il mandato alle liti viene conferito a più difensori, ciascuno di essi, in difetto di un'espressa ed inequivoca volontà della parte circa il carattere congiuntivo, e non disgiuntivo, del mandato medesimo, ha pieni poteri di rappresentanza processuale, con la conseguenza che in caso di procura speciale per ricorrere in cassazione il ricorso è validamente proposto se sottoscritto anche da uno solo di essi.

Cass. civ. n. 245/1983

I consulenti tecnici di parte, siccome chiamati ad esprimere manifestazioni non di volontà, ma di scienza, ove raggiungano un accordo nelle rispettive conclusioni, non pongono in essere alcun atto transattivo in ordine al diritto controverso né vincolano il giudice a recepire le conclusioni stesse.

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