Cassazione civile sentenza n. 522 del 3 marzo 1950

(1 massima)

(massima n. 1)

La mancata prefissione del termine per la nomina dei consulenti di parte non importa alcuna sanzione di nullitą potendo le parti, in difetto della formalitą richiesta dall'art. 201 del codice di procedura civile sempre supplire procedendo alla nomina predetta finché il consulente di ufficio non abbia espletato il suo incarico.

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