Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 9483 del 9 aprile 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

La consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non č tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/07/2019).

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