Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4707 del 5 novembre 1977

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di appalto, i principi dettati dall'art. 1673 c.c., con riguardo alla ripartizione dei rischi per il caso di perimento o deterioramento dell'opera prima dell'accettazione, postulano che detti eventi siano dovuti a causa non imputabile ad alcuna delle parti, e, pertanto, non sono invocabili dal committente, al fine di ottenere una riduzione del corrispettivo per fatti a lui stesso ascrivibili. 

(massima n. 2)

Le spese della consulenza tecnica di parte rientrano fra quelle al cui rimborso il soccombente deve essere condannato, a norma dell'art. 91 c.p.c.

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