(massima n. 1)
            In tema  di  competenza  per  territorio  del giudice dell’opposizione a sanzioni  amministrative  per violazione delle norme del codice della strada sui limiti di velocità,  ove  detta  violazione  sia  stata  accertata mediante  il  sistema  cosiddetto «Tutor», il  quale  si distingue  dalle  altre  apparecchiature  di  controllo, perché  rileva  non  la  velocità  istantanea  di  un veicolo in un dato momento ed in un preciso luogo, ma la  velocità  media dello  stesso  in  un  certo  tratto  di strada,  che  può  essere  ricompreso  tra  due  Comuni diversi,  il  giudice  del  luogo  in  cui  è  stata  commessa l’infrazione, ai sensi degli artt. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e 204-bis cod. strada,  va  individuato  alla  stregua  dell’art.  9  c.p.p., secondo  cui,  se la  competenza  non  può  essere determinata  in base al  luogo  in  cui  il  reato  sia  stato consumato, è competente il giudice dell’ultimo luogo in cui sia avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione. Ne consegue che, se il veicolo oggetto di accertamento abbia  percorso un tratto  di  strada  compreso  tra  due Comuni limitrofi, la competenza territoriale spetta al  giudice  di  pace  del  luogo  dove  è  situata  la porta  di  uscita  del  sistema  di  controllo.