Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 1327 del 30 gennaio 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

La circostanza che sussista la differenza di un minuto tra l’orario del rilevamento dell’eccesso di velocità (120 km/h in un tratto nel quale era consentita la velocità massima di 80 km/h) riportato nel verbale e l’orario in cui sarebbe avvenuto il rilievo di velocità è irrilevante al fine di dimostrare la non corretta funzionalità del dispositivo elettronico utilizzato dai verbalizzanti. Non solo tale difformità tra gli orologi dei verbalizzanti e quello dell’apparecchio rilevatore è la più logica e probabile spiegazione di una differenza così modesta, ma il preteso difetto di funzionalità — come emerge dalla stessa deduzione — non attiene al rilevamento della velocità, ma all’orario della stessa, cioè a una parte dell’apparecchio del tutto diversa.

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